§ 1.1.753 - Direttiva 6 ottobre 2003, n. 91.
Direttiva n. 2003/91/CE della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:06/10/2003
Numero:91


Sommario
Art. 1. 1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE le varietà delle specie di ortaggi che soddisfano le condizioni [...]
Art. 2. Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), [...]
Art. 3. Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla [...]
Art. 4. La direttiva n. 72/168/CEE è abrogata
Art. 5. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la [...]
Art. 6. 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi e gli esami ufficiali siano [...]
Art. 7. La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Art. 8. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.1.753 - Direttiva 6 ottobre 2003, n. 91.

Direttiva n. 2003/91/CE della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

(G.U.U.E. 8 ottobre 2003, n. L 254)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva n. 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi(1), modificata dalla direttiva 2003/61/CE(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 72/168/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi(3), modificata dalla direttiva 2002/8/CE(4), ha stabilito i caratteri minimi che devono essere esaminati per l'ammissione delle varie specie nei cataloghi degli Stati membri nonché le condizioni minime per l'esecuzione di tali esami.

 

(2) Alcune linee direttrici relative alle condizioni dell'esame delle varietà sono state emanate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003(6), per quanto attiene a talune specie.

 

(3) A livello internazionale esistono linee direttrici che fissano le condizioni per l'esame delle varietà. L'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) ha formulato linee direttrici per l'esecuzione di tali esami.

 

(4) La direttiva 72/168/CEE è stata modificata dalla direttiva 2002/8/CE per garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni per l'esame delle varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri nella misura in cui sono state fissate linee direttrici dell'UCVV. L'UCVV ha nel frattempo formulato linee direttrici per diverse altre specie.

 

(5) Occorre garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni fissate per le varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri.

 

(6) È necessario che il sistema comunitario si fondi sulle linee direttrici dell'UPOV ove l'UCVV non abbia ancora formulato linee direttrici specifiche. La legislazione nazionale si applica alle specie non coperte dalla presente direttiva.

 

(7) Occorre pertanto abrogare la direttiva 72/168/CEE.

 

(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

 

Art. 1.

1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE le varietà delle specie di ortaggi che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2.

 

2. Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:

 

a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei "Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità", formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

 

b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

 

     Art. 2.

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

 

     Art. 3.

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

 

     Art. 4.

La direttiva n. 72/168/CEE è abrogata.

 

     Art. 5.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 6.

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

 

a) della direttiva 72/168/CEE oppure

 

b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

 

le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

 

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

 

a) nella direttiva 72/168/CEE oppure

 

b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

 

     Art. 7.

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 8.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 23.

 

(2) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.

 

(3) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 6.

 

(4) GU L 37 del 7.2.2002, pag. 7.

 

(5) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

 

(6) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28.

 

 

ALLEGATO I

 

ELENCO DELLE SPECIE CHE SONO CONFORMI ALLE LINEE DIRETTRICI DELL'UCVV

 

Porro, protocollo TP/85/1 del 15.11.2001

 

Asparago, protocollo TP/130/1 del 27.3.2002

 

Cavolfiore, protocollo TP/45/1 del 15.11.2001

 

Cavolo broccolo, protocollo TP/151/1 del 27.3.2002

 

Cavolo di Bruxelles, protocollo TP/54/1 del 27.3.2002

 

Cavolo verza, protocollo TP/48/1 del 15.11.2001

 

Cavolo cappuccio bianco, protocollo TP/48/1 del 15.11.2001

 

Cavolo cappuccio rosso, protocollo TP/48/1 del 15.11.2001

 

Peperone, protocollo TP/76/1 del 27.3.2002

 

Indivia, protocollo TP/118/1 del 27.3.2002

 

Melone, protocollo TP/104/1 del 27.3.2002

 

Cetriolo/Cetriolino, protocollo TP/61/1 del 27.3.2002

 

Carota, protocollo TP/49/6 del 27.3.2002

 

Lattuga, protocollo TP/13/1 del 15.11.2001

 

Pomodoro, protocollo TP/44/2 del 15.11.2001

 

Fagiolo, protocollo TP/12/1 del 15.11.2001

 

Ravanello, protocollo TP/64/6 del 27.3.2002

 

Spinacio, protocollo TP/55/6 del 27.3.2002

 

Valeriana, protocollo TP/75/6 del 27.3.2002

 

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.eu.int).

 

 

ALLEGATO II

 

ELENCO DELLE SPECIE CHE SONO CONFORMI ALLE LINEE DIRETTRICI DELL'UPOV

 

Cipolletta, linea direttrice TG/161/3 dell'1.4.1998

 

Aglio, linea direttrice TG/162/4 del 4.4.2001

 

Sedano, linea direttrice TG/82/4 del 17.4.2002

 

Bietola da coste, linea direttrice TG/106/3 del 7.10.1987

 

Barbabietola rossa, linea direttrice TG/60/6 del 18.10.1996

 

Cavolo laciniato, linea direttrice TG/90/6 del 17.4.2002

 

Cavolo rapa, linea direttrice TG/65/4 del 17.4.2002

 

Cavolo cinese, linea direttrice TG/105/4 del 9.4.2003

 

Rapa, linea direttrice TG/37/10 del 4.4.2001

 

Cicoria Witloof, linea direttrice TG/173/3 del 5.4.2000

 

Cicoria a foglie, linea direttrice TG/154/3 del 18.10.1996

 

Cicoria industriale, linea direttrice TG/172/3 del 4.4.2001

 

Cocomero, linea direttrice TG/142/3 del 26.10.1993

 

Zucca, linea direttrice TG/155/3 del 18.10.1996

 

Zucchina, linea direttrice TG/119/4 del 17.4.2002

 

Carciofo, linea direttrice TG/184/3 del 4.4.2001

 

Finocchio, linea direttrice TG/183/3 del 4.4.2001

 

Prezzemolo, linea direttrice TG/136/4 del 18.10.1991

 

Fagiolo di Spagna, linea direttrice TG/9/5 del 9.4.2003

 

Pisello, linea direttrice TG/7/9 del 4.11.1994 (rettifica 18.10.1996)

 

Rabarbaro, linea direttrice TG/62/6 del 24.3.1999

 

Scorzonera, linea direttrice TG/116/3 del 21.10.1988

 

Melanzana, linea direttrice TG/117/4 del 17.4.2002

 

Fava, linea direttrice TG/206/1 del 9.4.2003

 

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).