§ 1.1.735 - Decisione 15 dicembre 2008, n. 973.
Decisione n. 2008/973/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:15/12/2008
Numero:973


Sommario
Art. 1. All’articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della direttiva n. 2002/56/CE, la data " 31 marzo 2008" è sostituita dalla data " 31 marzo 2011"
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.1.735 - Decisione 15 dicembre 2008, n. 973.

Decisione n. 2008/973/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell’articolo 21, paragrafo 3, entro la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull’equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi

(G.U.U.E. 23 dicembre 2008, n. L 345)

 

[notificata con il numero C(2008) 8135]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [1], in particolare l’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2002/56/CE dispone che, a decorrere da certe date, gli Stati membri non possono più stabilire essi stessi l’equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti nei paesi terzi con quelli raccolti nella Comunità e conformi a detta direttiva.

 

(2) Tuttavia, poiché i lavori per stabilire un’equivalenza comunitaria per i tuberi-seme di patate di tutti i paesi terzi interessati non erano ancora stati conclusi, la direttiva 2002/56/CE ha autorizzato gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2008 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già adottate per i tuberi-seme di patate provenienti da alcuni paesi terzi ai quali non si applica un’equivalenza comunitaria. Tale data è stata scelta poiché corrisponde alla fine del periodo di commercializzazione dei tuberi-seme di patate.

 

(3) Poiché questi lavori non sono ancora stati conclusi e una nuova campagna di commercializzazione inizierà entro la fine del 2008, è necessario autorizzare gli Stati membri a prorogare la validità delle decisioni nazionali di equivalenza.

 

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE.

 

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

All’articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della direttiva n. 2002/56/CE, la data " 31 marzo 2008" è sostituita dalla data " 31 marzo 2011".

 

     Art. 2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

 

[1] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.