§ 1.1.685 - Regolamento 2 giugno 2006, n. 830.
Regolamento (CE) n. 830/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda le importazioni di cereali e di riso


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:02/06/2006
Numero:830


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.685 - Regolamento 2 giugno 2006, n. 830.

Regolamento (CE) n. 830/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda le importazioni di cereali e di riso

(G.U.U.E. 3 giugno 2006, n. L 150).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 24, secondo comma,

     visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, ammette l’importazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali, di cereali e di riso originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia e del Kosovo.

      (2) Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le domande di titoli di importazione o di esportazione. In queste comunicazioni non è richiesta l’indicazione dell’origine per i cereali diversi dal frumento tenero.

      (3) Per consentire un’attenta sorveglianza delle importazioni di cereali e di riso, è opportuno che gli Stati membri comunichino l’origine di tutti i cereali e del riso, quale indicata nei titoli di importazione.

      (4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1342/2003.

      (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Per quanto concerne i titoli d’importazione rilasciati, gli Stati membri comunicano giornalmente i quantitativi oggetto di titoli per ogni codice di prodotto e per origine e, per il frumento tenero, per ogni categoria di qualità. L’origine è ugualmente indicata nelle comunicazioni relative ai titoli di importazione di riso.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2006.