§ 1.1.634 - Decisione 14 dicembre 2005, n. 908.
Decisione n. 2005/908/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio relativamente alla data indicata all’articolo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:14/12/2005
Numero:908


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.634 - Decisione 14 dicembre 2005, n. 908.

Decisione n. 2005/908/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio relativamente alla data indicata all’articolo 21, paragrafo 3, termine entro il quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il periodo di validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 16 dicembre 2005, n. L 329).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2002/56/CE dispone che gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la loro responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva.

     (2) Non essendo tuttavia conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza dei tuberi-seme di patate per tutti i paesi terzi interessati, la direttiva 2002/56/CE autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2005 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già prese per alcuni paesi terzi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie.

     (3) In mancanza di una normativa comunitaria sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità, occorre estendere per un periodo di tre anni l'autorizzazione concessa agli Stati membri dalla direttiva 2002/56/CE a prorogare il periodo di validità delle decisioni di equivalenza.

     (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nella direttiva n. 2002/56/CE, all'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, la data «31 marzo 2005» è sostituita dalla data «31 marzo 2008».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.