§ 1.1.560 – Regolamento 27 aprile 2005, n. 644.
Regolamento (CE) n. 644/2005 della Commissione che autorizza un sistema di identificazione speciale relativo ai bovini tenuti per fini [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:27/04/2005
Numero:644


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art.  2. Rimozione ed apposizione dei marchi auricolari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000.
Art.  3. Mezzi di identificazione.
Art.  4. Codice di registrazione specifico.
Art.  5.


§ 1.1.560 – Regolamento 27 aprile 2005, n. 644.

Regolamento (CE) n. 644/2005 della Commissione che autorizza un sistema di identificazione speciale relativo ai bovini tenuti per fini culturali e storici in stabilimenti riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 aprile 2005, n. L 107).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, e l’articolo 10, prima frase e lettera a),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 dispone che ciascuno Stato membro è tenuto ad istituire un sistema di identificazione dei bovini caratterizzato da diversi elementi di identificazione e di registrazione. In particolare stabilisce che tutti gli animali di un’azienda nati dopo il 31 dicembre 1997, o destinati dopo tale data al commercio intracomunitario, nonché tutti gli animali di un’azienda della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia nati entro la data di adesione, o destinati dopo tale data al commercio intracomunitario, siano identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall’autorità competente (marchi auricolari autorizzati). Il regolamento dispone inoltre che i marchi auricolari rechino lo stesso e unico codice di identificazione (unico codice di identificazione) che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonché l’azienda in cui è nato.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 dispone inoltre che gli animali destinati a manifestazioni culturali o sportive (ad eccezione di fiere e esposizioni) possono essere identificati, anziché con un marchio auricolare, mediante un sistema approvato dalla Commissione e che offra garanzie equivalenti.

     (3) Il regolamento (CE) n. 2680/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive stabilisce disposizioni relative ai tori registrati nello schedario genealogico di determinate organizzazioni. Il regolamento si applica tuttavia solo ad alcune razze di tori e ad organizzazioni di alcuni Stati membri.

     (4) È pertanto opportuno adottare un regolamento distinto per istituire un sistema di identificazione speciale relativo agli animali che, con l’autorizzazione dell’autorità competente, vengono tenuti per fini culturali e storici (gli animali) in stabilimenti riconosciuti a tal fine da detta autorità (gli stabilimenti).

     (5) A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 il sistema di identificazione speciale può consentire deroghe solo all’apposizione e alla rimozione dei marchi auricolari autorizzati. Il presente regolamento non osta all’applicazione delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000.

     (6) In deroga al regolamento (CE) n. 1760/2000 è opportuno disporre che dopo il trasferimento degli animali negli stabilimenti i marchi auricolari autorizzati possano essere tolti senza il permesso dell’autorità competente, anche se sotto il suo controllo, e che non sia necessario apporre i marchi auricolari agli animali nati in tali stabilimenti. In entrambi i casi gli animali devono essere contrassegnati con un mezzo di identificazione specifico. I marchi auricolari autorizzati vanno applicati agli animali che vengono spostati dallo stabilimento oppure devono accompagnare gli animali trasportati direttamente in un altro stabilimento.

     (7) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti un sistema di identificazione speciale relativo ad animali che, con l’autorizzazione dell’autorità competente, vengono tenuti per fini culturali e storici (gli animali) in stabilimenti riconosciuti a tal fine da detta autorità (gli stabilimenti).

 

     Art. 2. Rimozione ed apposizione dei marchi auricolari di cui allarticolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

     1. Il detentore degli animali dispone permanentemente dei due marchi auricolari autorizzati dall’autorità competente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 (marchi auricolari autorizzati).

     2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000, qualora gli animali siano trasportati negli stabilimenti, i marchi auricolari autorizzati possono essere tolti senza il permesso dell’autorità competente, anche se sotto il suo controllo, purché gli animali, al più tardi al momento della rimozione di tali marchi, siano contrassegnati con un mezzo di identificazione scelto dall’autorità competente a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

     3. In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000, nel caso di animali nati negli stabilimenti non è necessario apporre marchi auricolari a condizione che entro il ventesimo giorno di vita gli animali siano contrassegnati con un mezzo di identificazione scelto dall’autorità competente in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

     4. Agli animali, prima di essere spostati dagli stabilimenti, vengono apposti i marchi auricolari autorizzati.

     Se gli animali vengono direttamente trasportati in un altro stabilimento a norma dell’articolo 1, situato nello stesso Stato membro, è tuttavia sufficiente che i marchi auricolari autorizzati accompagnino gli animali durante lo spostamento.

 

     Art. 3. Mezzi di identificazione.

     1. Gli animali sono identificati mediante l’unico codice di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000. Il codice è contenuto in uno dei seguenti mezzi, la cui scelta spetta all’autorità competente:

     a) due marchi auricolari di plastica o metallici;

     b) un marchio auricolare di plastica o metallico e un marchio a fuoco;

     c) un tatuaggio; oppure

     d) un identificatore elettronico contenuto in un bolo ruminale.

     2. In deroga al paragrafo 1 l’autorità competente può decidere che gli animali siano identificati mediante un identificatore elettronico in forma di transponder iniettabile, purché gli animali così identificati non entrino nella catena alimentare.

 

     Art. 4. Codice di registrazione specifico.

     L’autorità competente assegna un codice di registrazione specifico a ciascuno stabilimento.

     Il codice viene immesso nella base dati informatizzata nazionale per bovini di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.