§ 1.1.487 – Regolamento 8 ottobre 2004, n. 1750.
Regolamento (CE) n. 1750/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:08/10/2004
Numero:1750


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.487 – Regolamento 8 ottobre 2004, n. 1750.

Regolamento (CE) n. 1750/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva.

(G.U.U.E. 9 ottobre 2004, n. L 312).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in particolare l’articolo 35 bis,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare sull’etichetta esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d’analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

     (2) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, decimo trattino, del regolamento (CEE) n. 2568/91, la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli d’oliva vergini viene effettuata tramite il metodo di cui all’allegato XII del medesimo regolamento e possono essere utilizzati soltanto gli attributi positivi elencati nell’allegato. Tuttavia, a causa del numero molto ristretto di attributi organolettici previsti dal summenzionato allegato, risulta difficile per gli operatori descrivere le caratteristiche organolettiche sull’etichetta dei loro oli.

     (3) Dato che attualmente non esistono metodi obiettivi di verifica di alcune caratteristiche organolettiche che valorizzano gli oli d’oliva vergini, relative al sapore, all’aroma o al colore, non è possibile indicare sulle etichette gli attributi corrispondenti. Inoltre, gli attributi organolettici positivi attualmente previsti dall’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 non consentono di definire in modo esauriente l’ampia gamma di varietà e di sapori degli oli d’oliva vergini.

     (4) Dato che le ricerche avviate da un organismo internazionale su nuovi metodi di valutazione organolettica che consentano di ampliare la gamma degli attributi positivi degli oli d’oliva vergini sono ancora in corso e potrebbero richiedere più tempo di quanto previsto nel 2003, è necessario fissare un nuovo periodo di tempo sufficiente per la messa a punto di tali metodi. Occorre quindi rinviare ulteriormente la data di applicazione dell’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002. La data del 1° luglio 2006 come data di applicazione del suddetto articolo coincide con la data d’inizio della campagna di commercializzazione 2006/2007.

     (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1019/2002.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

     «La lettera c) dell’articolo 5 si applica a decorrere dal 1° luglio 2006».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.