§ 1.1.470 – Regolamento 8 luglio 2004, n. 1266.
Regolamento (CE) n. 1266/2004 della Commissione che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:08/07/2004
Numero:1266


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.470 – Regolamento 8 luglio 2004, n. 1266.

Regolamento (CE) n. 1266/2004 della Commissione che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali.

(G.U.U.E. 9 luglio 2004, n. L 239).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 9,

     visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/ 2003 stabilisce la validità dei titoli di esportazione, in particolare per i prodotti trasformati a base di granturco. La validità scade al termine del quarto mese successivo al mese del rilascio del titolo. La validità è fissata tenendo conto delle esigenze del mercato e della necessità di una corretta gestione.

     (2) La situazione attuale del mercato del granturco rende auspicabile l'adozione di misure che disciplinano il rilascio dei titoli, per evitare che vengano assunti impegni per l'esportazione di quantitativi della nuova campagna. I titoli che saranno rilasciati nel corso dei prossimi mesi devono essere riservati alle esportazioni eseguite prima del 4 settembre 2004. A tal fine è necessario limitare temporaneamente la validità dei titoli di esportazione da rilasciare, la cui esecuzione deve aver luogo entro il 3 settembre 2004. È quindi opportuno derogare in via temporanea alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003.

     (3) Per garantire la corretta gestione del mercato e per evitare speculazioni, è necessario disporre che le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di esportazione per i prodotti trasformati a base di granturco siano espletate entro il 3 settembre 2004, indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni dirette o esportazioni realizzate nel quadro del regime di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli. Tale limitazione deroga al disposto dell'articolo 28, paragrafo 6, e dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

     (4) Per evitare turbative del mercato, è necessario far coincidere la data di applicazione delle misure previste dal presente regolamento con la data della sua entrata in vigore.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, la validità dei titoli di importazione per i prodotti elencati in allegato le cui domande siano presentate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 27 agosto 2004, è limitata al 3 settembre 2004.

     2. Le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di cui sopra devono essere espletate entro il 3 settembre 2004. Lo stesso termine del 30 giugno 1997 si applica altresì alle formalità di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 800/1999 per i prodotti sottoposti al regime di cui al regolamento (CEE) n. 565/80 sulla scorta di tali titoli.

     Nella casella 22 dei titoli è indicata una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1266/2004

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2004.

     Esso si applica ai titoli chiesti a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)