§ 1.1.213 - Direttiva 31 agosto 2001, n. 64.
Direttiva n. 2001/64/CE del Consiglio che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:31/08/2001
Numero:64


Sommario
Art. 1.      La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue
Art. 2.      La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue
Art. 3.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° marzo 2002. Essi ne [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.1.213 - Direttiva 31 agosto 2001, n. 64.

Direttiva n. 2001/64/CE del Consiglio che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

(G.U.C.E. 1 settembre 2001, n. L 234).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Per i motivi sotto indicati occorre modificare la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

     (2) La decisione 94/650/CE della Commissione, ha predisposto, a determinate condizioni, un esperimento temporaneo al fine di valutare se la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa non possa produrre effetti negativi sulla qualità delle sementi rispetto al livello qualitativo ottenuto con il sistema previsto attualmente dalle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE.

     (3) In base all'esperimento temporaneo, è opportuno autorizzare su base permanente la vendita di sementi alla rinfusa al consumatore finale, purché siano rispettate condizioni specifiche, e modificare in conformità le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE.

     (4) Le misure necessarie all'applicazione delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE vanno adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

     1) E’ aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

     2) Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

     1) E’ aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

     2) Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° marzo 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.