§ 1.1.100 - Regolamento 17 aprile 2000, n. 814.
Regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:17/04/2000
Numero:814


Sommario
Art. 1.      La Comunità può finanziare azioni di informazione riguardanti la PAC volte in particolare a:
Art. 2.      1. Le azioni di cui all'articolo 1 possono configurarsi come:
Art. 3.      1. Nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 2 sono considerati ammissibili, in particolare, le conferenze, i seminari, le visite di informazione, le pubblicazioni, le produzioni e iniziative [...]
Art. 4.      Il finanziamento comunitario di cui all'articolo 1 è erogato entro il limite degli stanziamenti annuali decisi dall'autorità di bilancio.
Art. 5.      La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra le azioni e i progetti comunitari di attuazione del presente regolamento e le altre misure comunitarie.
Art. 6.      La Commissione cura la sorveglianza e il controllo della corretta ed efficace esecuzione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento. Agenti incaricati dalla Commissione sono [...]
Art. 7.      Nel caso in cui lo reputi opportuno, la Commissione procede alla valutazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento.
Art. 8.      La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La prima relazione viene presentata entro il 31 dicembre 2001.
Art. 9.      Le modalità di applicazione del presente regolamento, incluse le misure transitorie che possono rivelarsi necessarie, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10, paragrafo 2.
Art. 10.      1. La Commissione è assistita dal comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1258/1999, in seguito denominato [...]
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.100 - Regolamento 17 aprile 2000, n. 814. [1]

Regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune.

(G.U.C.E. 20 aprile 2000, n. L 100).

 

Art. 1.

     La Comunità può finanziare azioni di informazione riguardanti la PAC volte in particolare a:

     a) contribuire, da una parte, ad illustrare e, dall'altra, ad attuare nonché a sviluppare tale politica,

     b) promuovere il modello agricolo europeo e favorire la sua comprensione,

     c) informare gli agricoltori e gli altri operatori del mondo rurale,

     d) sensibilizzare l'opinione pubblica circa le prospettive e le finalità di questa politica.

Queste azioni devono fornire informazioni coerenti, obiettive e globali, tanto all'interno quanto all'esterno della Comunità, al fine di offrire una panoramica di questa politica.

 

     Art. 2.

     1. Le azioni di cui all'articolo 1 possono configurarsi come:

     a) programmi di attività annuali, presentati in particolare da organizzazioni agricole o di sviluppo rurale e associazioni di consumatori o di tutela dell'ambiente,

     b) azioni specifiche presentate da qualsiasi interessato diverso da quelli di cui alla lettera a), in particolare da autorità pubbliche degli Stati membri, da mass media o a istituti universitari,

     c) attività intraprese su iniziativa della Commissione.

     2. Per le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il tasso massimo di finanziamento è pari al 50% dei costi ammissibili. Tale tasso può tuttavia essere portato fino al 75% in casi eccezionali da determinare nel regolamento di applicazione.

     3. Non possono beneficiare del finanziamento comunitario di cui all'articolo 1:

     a) le azioni derivanti da un obbligo legale,

     b) le azioni che beneficiano di un finanziamento nel quadro di un'altra azione della Comunità.

     4. Per l'esecuzione delle attività di cui al paragrafo 1, lettera c), la Commissione può avvalersi, ove del caso, della necessaria assistenza tecnica e amministrativa.

 

     Art. 3.

     1. Nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 2 sono considerati ammissibili, in particolare, le conferenze, i seminari, le visite di informazione, le pubblicazioni, le produzioni e iniziative realizzate dai media, le partecipazioni a manifestazioni di rilievo internazionale e i programmi di scambio di esperienze.

     2. Le azioni di cui all'articolo 2 sono scelte in funzione di criteri generali, quali:

     a) la qualità del progetto,

     b) un adeguato rapporto costo-efficacia.

 

     Art. 4.

     Il finanziamento comunitario di cui all'articolo 1 è erogato entro il limite degli stanziamenti annuali decisi dall'autorità di bilancio.

 

     Art. 5.

     La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra le azioni e i progetti comunitari di attuazione del presente regolamento e le altre misure comunitarie.

 

     Art. 6.

     La Commissione cura la sorveglianza e il controllo della corretta ed efficace esecuzione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento. Agenti incaricati dalla Commissione sono autorizzati a controllare in loco tali azioni, anche mediante campionamento.

 

     Art. 7.

     Nel caso in cui lo reputi opportuno, la Commissione procede alla valutazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento.

 

     Art. 8.

     La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La prima relazione viene presentata entro il 31 dicembre 2001.

 

     Art. 9.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento, incluse le misure transitorie che possono rivelarsi necessarie, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10, paragrafo 2.

 

     Art. 10.

     1. La Commissione è assistita dal comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1258/1999, in seguito denominato "comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     4. La Commissione informa il comitato delle misure previste e adottate ai sensi del presente regolamento.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


[1] Abrogato dall'art. 119 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.