§ 1.1.33 - Regolamento 24 luglio 1989, n. 2247.
Regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Polonia.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:24/07/1989
Numero:2247


Sommario
Art. 1.      Alle condizioni previste qui di seguito, si procede ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti da determinare a favore della Polonia
Art. 2.      1. Per attuare la presente azione la Comunità
Art. 3.      Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo i casi, dei corrispondenti articoli [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.1.33 - Regolamento 24 luglio 1989, n. 2247.

Regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Polonia.

(G.U.C.E. 27 luglio 1989, n. L 216).

 

Art. 1.

     Alle condizioni previste qui di seguito, si procede ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti da determinare a favore della Polonia.

 

     Art. 2.

     1. Per attuare la presente azione la Comunità:

     - procede alla vendita a prezzo fisso di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento;

     - mette a disposizione prodotti che devono essere smaltiti in seguito a operazioni d'intervento.

     Le spese da prendere in considerazione per la fornitura dei prodotti in esame sono determinate mediante gara.

     Il prezzo di vendita e le spese di fornitura sono rimborsati agli aggiudicatari, secondo modalità da stabilire, per i prodotti per cui sia stata prodotta la prova che hanno raggiunto la fase di consegna prevista.

     2. I prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione né sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari.

 

     Art. 3.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo i casi, dei corrispondenti articoli degli altri regolamenti pertinenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.