§ 1.1.9 - Regolamento 20 febbraio 1978, n. 352.
Regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:20/02/1978
Numero:352


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento si applica alle cauzioni , alle fideiussioni o alle garanzie costituite a norma delle disposizioni adottate nell ' ambito della politica agricola comune , in appresso [...]
Art. 2.      1. Le cauzioni di cui all ' articolo 1 , una volta incamerate , vengono integralmente dedotte dalle spese del FEAOG dai servizi o organismi pagatori degli Stati membri.
Art. 3.      1. Le cauzioni di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 , son dedotte: a) dalle apposite spese per restituzioni , se l'operazione effettuata o prevista per la quale la cauzione è stata costituita [...]
Art. 4.      L' articolo 14 del regolamento (CEE) n . 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei [...]
Art. 5.      Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n . 729/70.
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.9 - Regolamento 20 febbraio 1978, n. 352. [1]

Regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate.

(G.U.C.E. 22 febbraio 1978, n. L 50).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento si applica alle cauzioni , alle fideiussioni o alle garanzie costituite a norma delle disposizioni adottate nell ' ambito della politica agricola comune , in appresso denominate " cauzioni ".

     2. Il presente regolamento non si applica tuttavia alle cauzioni costituite:

a) per il rilascio di titoli di esportazione o di importazione con o senza fissazione anticipata,

b) nell'ambito di gare , esclusivamente per garantire la serietà delle offerte da parte dei concorrenti,

c) per garantire il pagamento di un diritto che costituisca una risorsa propria delle Comunità a norma della decisione 70/243/CECA , CEE , Euratom, quando l'importo di tale diritto sia già stato accertato ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento (CEE , Euratom , CECA) n . 2891/77 e messo a disposizione della Commissione.

 

     Art. 2.

     1. Le cauzioni di cui all ' articolo 1 , una volta incamerate , vengono integralmente dedotte dalle spese del FEAOG dai servizi o organismi pagatori degli Stati membri.

     2. Tuttavia , le cauzioni incamerate nell ' ambito di operazioni di aiuto alimentare sono dedotte dalle apposite spese per aiuto alimentare dai servizi o organismi pagatori degli Stati membri.

 

     Art. 3.

     1. Le cauzioni di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 , son dedotte: a) dalle apposite spese per restituzioni , se l'operazione effettuata o prevista per la quale la cauzione è stata costituita verte su uno scambio con un paese terzo ,

b) dalle apposite spese per interventi , negli altri casi.

     2. Se le spese a carico del FEAOG sono determinate mediante conti , le cauzioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , vengono registrate a credito di tali conti.

 

     Art. 4.

     L' articolo 14 del regolamento (CEE) n . 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n. 786/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dei grassi sono abrogati.

 

     Art. 5.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n . 729/70.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica alle cauzioni incamerate a decorrere dal 1 gennaio 1978.


[1] Abrogato dall'art. 119 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.