§ 1.1.5 - Regolamento 12 marzo 1973, n. 706.
Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:12/03/1973
Numero:706


Sommario
Art. 1.      1. La regolamentazione comunitaria applicabile al Regno Unito per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica [...]
Art. 2.      Per quanto concerne gli aiuti diversi da quelli di cui all'art. 1 si applica l'articolo 93, paragrafo 1 e paragrafo 3, prima frase, del trattato che istituisce la Comunità europea.
Art. 3. 
Art. 4.      Le modalità di applicazione dell'articolo 1 , in particolare quelle intese ad evitare le deviazioni di traffico, sono adottate secondo la procedura stabilita all'articolo 26 del regolamento n. [...]
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore in giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.5 - Regolamento 12 marzo 1973, n. 706.

Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli.

(G.U.C.E. 15 marzo 1973, n. L 068 del 15/03/1973).

 

Art. 1.

     1. La regolamentazione comunitaria applicabile al Regno Unito per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché per gli scambi di merci rientranti nel campo d'applicazione del regolamento n. 170/67/CEE e del regolamento ( CEE ) n. 1059/69 , si applica alle isole all'eccezione delle disposizioni relative alle restituzioni e agli importi compensativi concessi dal Regno Unito all'esportazione.

     2. Per l'applicazione della regolamentazione di cui al paragrafo 1 , il Regno Unito e le isole sono considerati come un solo Stato membro.

     3. Non vengono concessi restituzioni né importi compensativi per i prodotti di cui al paragrafo 1, originari o provenienti dalle isole e per i quali le formalità doganali di esportazione sono espletate in uno Stato membro.

     4. All'esportazione nei paesi terzi dei prodotti di cui al paragrafo 1, le isole non possono concedere aiuti di importo superiore alle restituzioni o agli importi compensativi all'esportazione nei paesi terzi, che possono essere concessi dal Regno Unito secondo la regolamentazione comunitaria.

     5. All'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 negli Stati membri, le isole non possono concedere aiuti di importo superiore agli importi che possono essere concessi dal Regno Unito all'esportazione negli altri Stati membri, secondo la regolamentazione comunitaria.

 

     Art. 2.

     Per quanto concerne gli aiuti diversi da quelli di cui all'art. 1 si applica l'articolo 93, paragrafo 1 e paragrafo 3, prima frase, del trattato che istituisce la Comunità europea.

     Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, estende nei limiti ritenuti necessari le altre disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

 

     Art. 3. [1]

     A partire dal 1 settembre 1973, la regolamentazione comunitaria applicabile nei settori seguenti:

- legislazione veterinaria,

- legislazione zootecnica,

- legislazione fitosanitaria,

- commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione,

- legislazione sui prodotti alimentari,

- legislazione sugli alimenti per gli animali,

- norme di qualità e di commercializzazione,

è applicabile, alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, ai

prodotti di cui all'articolo 1 importati nelle isole o esportati dalle

isole nella Comunità.

Tuttavia, le isole normanne e l'isola di Man sono autorizzate a mantenere,

per quanto riguarda le importazioni di animali, di carni fresche e di

prodotti a base di carne, le loro disposizioni specifiche in materia di

afta epizootica. Tali disposizioni non possono essere più restrittive di

quelle in vigore alla data del 30 settembre 1985.

 

     Art. 4.

     Le modalità di applicazione dell'articolo 1 , in particolare quelle intese ad evitare le deviazioni di traffico, sono adottate secondo la procedura stabilita all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali modificato da ultimo dall'atto di adesione o, secondo il caso, all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore in giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Articolo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1174/86.