§ 19.4.129 - Decisione 6 maggio 2009, n. 459.
Decisione n. 2009/459/CE del Consiglio, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:06/05/2009
Numero:459


Sommario
Art. 1. 1. La Comunità mette a disposizione della Romania un prestito a medio termine per un importo massimo di 5 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di sette anni
Art. 2. 1. Il sostegno è gestito dalla Commissione in modo coerente con gli impegni assunti dalla Romania e le raccomandazioni del Consiglio, in particolare le raccomandazioni per ciascun paese, nel contesto [...]
Art. 3. 1. La Commissione mette a disposizione della Romania il sostegno finanziario comunitario in un massimo di cinque rate, la cui entità sarà fissata nel protocollo d’intesa
Art. 4. La Romania è destinataria della presente decisione
Art. 5. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 19.4.129 - Decisione 6 maggio 2009, n. 459.

Decisione n. 2009/459/CE del Consiglio, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania

(G.U.U.E. 13 giugno 2009, n. L 150)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri [1], in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato economico e finanziario (CEF),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Con decisione 2009/458/CE [2] il Consiglio ha deciso di concedere il concorso reciproco alla Romania.

 

(2) Nonostante il previsto miglioramento delle partite correnti, per il periodo fino al primo trimestre del 2011 la Romania dovrà far fronte ad un fabbisogno di finanziamento estero importante [stimato dalla Commissione, il Fondo monetario internazionale (FMI) e le autorità rumene a circa 20 miliardi di EUR nel marzo 2009]; a causa dei recenti sviluppi dei mercati finanziari il conto capitale e il conto finanziario potrebbero registrare un notevole deterioramento.

 

(3) È opportuno fornire alla Romania un sostegno comunitario per un importo massimo di 5 miliardi di EUR nel quadro del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri istituito con il regolamento (CE) n. 332/2002. Tale sostegno dovrebbe essere fornito in combinazione con un prestito dell’FMI di 11,443 miliardi di DSP (circa 12,95 miliardi di EUR) nel quadro di un accordo di stand-by che dovrebbe essere approvato il 6 maggio 2009. La Banca mondiale ha altresì acconsentito a fornire alla Romania un prestito di 1 miliardo di EUR e la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) contribuiranno con un ulteriore supporto per un ammontare totale di 1 miliardo di EUR.

 

(4) L’aiuto comunitario dovrebbe essere gestito dalla Commissione. Le condizioni specifiche di politica economica convenute con le autorità rumene in seguito alla consultazione del CEF dovrebbero essere specificate in un protocollo d’intesa. Le modalità finanziarie dettagliate dovrebbero essere fissate dalla Commissione nell’accordo sul prestito.

 

(5) Attraverso missioni e relazioni periodiche delle autorità rumene, la Commissione dovrebbe verificare periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinato il sostegno.

 

(6) Durante l’intero periodo di attuazione del programma, la Commissione fornirà anche consulenza politica e assistenza tecnica in settori specifici.

 

(7) La Corte dei conti europea ha la facoltà di effettuare tutti i controlli di natura tecnica o finanziaria che essa ritenga necessari nel quadro della gestione di detto sostegno. La Commissione, nonché l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, hanno la facoltà di inviare i propri agenti o rappresentanti debitamente autorizzati perché effettuino tutti i controlli di natura tecnica o finanziaria che essi ritengano necessari nel quadro della gestione del sostegno finanziario comunitario a medio termine.

 

(8) Oltre alle condizioni di politica economica a cui è subordinato il programma, la Commissione continuerà anche a monitorare i progressi realizzati nel campo della riforma giudiziaria e della lotta alla corruzione attraverso il meccanismo di cooperazione e verifica. La durata di detto meccanismo è indipendente dalla durata del programma di sostegno. In aggiunta alle condizioni di politica economica a cui è subordinato il programma, la Commissione continuerà a monitorare l’uso appropriato dei trasferimenti UE pre- e postadesione, anche attraverso valutazioni di conformità ed esami periodici.

 

(9) È opportuno fornire l’assistenza per favorire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti in Romania ed in questo modo contribuire all’efficace attuazione del programma di politica economica del governo,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

1. La Comunità mette a disposizione della Romania un prestito a medio termine per un importo massimo di 5 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di sette anni.

 

2. Il sostegno finanziario della Comunità verrà messo a disposizione per un periodo di tre anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione.

 

     Art. 2.

1. Il sostegno è gestito dalla Commissione in modo coerente con gli impegni assunti dalla Romania e le raccomandazioni del Consiglio, in particolare le raccomandazioni per ciascun paese, nel contesto dell’attuazione del programma nazionale di riforme e del programma di convergenza.

 

2. La Commissione concorda con le autorità rumene, previa consultazione del CEF, le condizioni specifiche di politica economica cui subordinare il sostegno finanziario come previsto all’articolo 3, paragrafo 5. Tali condizioni sono fissate in un protocollo d’intesa coerente con gli impegni e le raccomandazioni di cui al paragrafo 1. Le condizioni finanziarie sono stabilite nel dettaglio dalla Commissione nell’accordo sul prestito.

 

3. La Commissione verifica periodicamente, in collaborazione con il CEF, che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinato il sostegno. A tal scopo, le autorità rumene mettono tutte le informazioni necessarie a disposizione della Commissione e collaborano pienamente con essa. La Commissione tiene informato il CEF in merito al possibile rifinanziamento dei prestiti o alla ristrutturazione delle condizioni finanziarie.

 

4. La Romania è disposta ad adottare e ad applicare misure di risanamento supplementari al fine di garantire la stabilità macrofinanziaria, qualora esse risultassero necessarie durante l’applicazione del programma di sostegno. Prima di adottare tali misure le autorità rumene consultano la Commissione.

 

     Art. 3.

1. La Commissione mette a disposizione della Romania il sostegno finanziario comunitario in un massimo di cinque rate, la cui entità sarà fissata nel protocollo d’intesa.

 

2. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito e del protocollo d’intesa.

 

3. Se necessario per finanziare il prestito, è consentito l’uso prudente di swap sui tassi di interesse con controparti appartenenti alla classe di merito di credito più elevata.

 

4. La Commissione decide in merito allo svincolo delle rate successive dopo aver ricevuto il parere del CEF.

 

5. Il pagamento di ciascuna rata successiva avviene sulla base di un’attuazione efficace del nuovo programma economico del governo rumeno da integrare nel programma di convergenza della Romania, nel programma nazionale di riforme e, in particolare, nelle condizioni economiche specifiche stabilite nel protocollo d’intesa. Esse comprendono, fra l’altro:

 

a) l’adozione di un programma di bilancio a medio termine chiaramente definito per riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al disotto del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato entro il 2011;

 

b) l’adozione e l’esecuzione di un bilancio modificato per il 2009, entro il secondo trimestre 2009, che abbia come obiettivo il contenimento del disavanzo pubblico entro il 5,1 % del PIL in termini SEC 95;

 

c) la riduzione in termini nominali, rispetto ai risultati del 2008, della spesa retributiva nel settore pubblico rinunciando agli aumenti retributivi (per un totale del 5 % in termini nominali) previsti per il 2009 (o ulteriori tagli equivalenti nell’occupazione) o riducendo i posti nel pubblico impiego (compreso il fatto di bandire un solo posto vacante su sette);

 

d) ulteriori riduzioni della spesa per beni e servizi e per sovvenzioni alle imprese pubbliche;

 

e) il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche attraverso l’adozione e l’applicazione di un quadro di bilancio vincolante a medio termine, la fissazione di limiti alle revisioni di bilancio possibili durante l’esercizio in corso, ivi compreso tramite regole di bilancio, e l’istituzione di un consiglio sul bilancio incaricato di effettuare un controllo qualificato e indipendente;

 

f) una riforma del sistema retributivo del settore pubblico che includerà una parificazione e semplificazione delle tabelle salariali e una riforma del sistema dei bonus;

 

g) la riforma dei parametri fondamentali del sistema pensionistico tramite il passaggio a un’indicizzazione delle pensioni ai prezzi al consumo piuttosto che alle retribuzioni, un graduale aumento dell’età pensionabile oltre quanto attualmente previsto, in particolare per le donne, e la graduale affiliazione a un regime pensionistico contributivo per le categorie di dipendenti pubblici che ancora non vi partecipano;

 

h) una modifica del diritto bancario e in materia di liquidazione affinché sia in grado di rispondere in maniera efficace e tempestiva in caso di difficoltà per le banche. Uno degli obiettivi cardine delle modifiche consisterà nel rafforzare i poteri degli amministratori delle banche sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria. Oltre agli impegni delle banche, altre disposizioni saranno volte a rafforzare i poteri della Banca nazionale rumena concedendole la facoltà di richiedere ai grandi azionisti delle banche di aumentare la loro quota di capitale sociale e di sostenere finanziariamente la banca, o ancora di proibire o limitare la distribuzione degli utili. In conformità con la legislazione comunitaria in materia, la vigilanza finanziaria sarà aumentata. Inoltre, gli obblighi in materia di informazione sulla liquidità saranno resi più precisi e, a tempo debito, il livello minimo regolamentare del coefficiente di adeguatezza patrimoniale passerà dall’8 % al 10 %. In più, le procedure che reggono l’attivazione delle garanzie sui depositi saranno modificate al fine di semplificare e accelerare i pagamenti. In virtù della nuova normativa, le suddette garanzie saranno attivate entro 21 giorni dalla decisione della Banca nazionale rumena. Infine, per assicurare un adeguato di liquidità, la Banca nazionale rumena si è impegnata ad allargare la gamma di attività che possono essere accettate in garanzia;

 

i) misure di riforma strutturale nei settori strategici evocati nelle raccomandazioni per ciascun paese formulate dal Consiglio nel contesto della strategia di Lisbona. Tra le riforme figureranno anche politiche indirizzate a rafforzare l’efficienza e l’efficacia della pubblica amministrazione, ad accrescere la qualità della spesa pubblica e un uso sano e un accresciuto assorbimento dei fondi UE; esse sono volte altresì a ridurre gli oneri amministrativi e fiscali e i vincoli giuridici a carico delle imprese e ad affrontare il problema del lavoro sommerso, allargando in tal modo la base imponibile.

 

6. Perché sia assicurata un’agevole attuazione delle condizioni a cui è subordinato il programma, la Commissione fornirà orientamento e assistenza continui sulla riforma fiscale, strutturale e dei mercati finanziari.

 

7. Ai fini della gestione del sostegno finanziario comunitario a medio termine, la Romania aprirà un conto speciale presso la Banca nazionale rumena.

 

     Art. 4.

La Romania è destinataria della presente decisione.

 

     Art. 5.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

[1] GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

 

[2] Cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.