§ 19.3.125 – Regolamento 29 aprile 2004, n. 856.
Regolamento (CE, EURATOM) n. 856/2004 del Consiglio che stabilisce a decorrere dal 1° maggio 2004 i coefficienti correttori per i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.3 amministrazione
Data:29/04/2004
Numero:856


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 19.3.125 – Regolamento 29 aprile 2004, n. 856. [1]

Regolamento (CE, EURATOM) n. 856/2004 del Consiglio che stabilisce a decorrere dal 1° maggio 2004 i coefficienti correttori per i trasferimenti e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 161).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

     visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e gli allegati XI e XIII di detto statuto nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto richiede la fissazione di coefficienti correttori per le pensioni versate negli Stati membri.

     (2) Questi coefficienti dovrebbero essere immediatamente applicabili per i trasferimenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto.

     (3) L'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto richiede una media ponderata al 20 % di questi coefficienti e all'80 % dei coefficienti applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari nelle capitali degli Stati membri,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Con effetto al 1° maggio 2004, i coefficienti correttori applicabili, in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII, dello statuto ai trasferimenti dei funzionari ed altri agenti verso uno degli Stati qui di seguito elencati sono fissati come segue:

     Danimarca 130,1

     Germania 102,1

     Grecia 89,5

     Spagna 94,5

     Francia 106,3

     Irlanda 112,1

     Italia 103,5

     Paesi Bassi 103,8

     Austria 107,1

     Portogallo 89,8

     Finlandia 115,0

     Svezia 109,0

     Regno unito 112,6

     Cipro 94,8

     Repubblica Ceca 69,3

     Estonia 65,9

     Ungheria 60,2

     Lettonia 59,3

     Lituania 64,0

     Malta 82,1

     Polonia 59,6

     Slovenia 80,1

     Slovacchia 66,4

     2. Con effetto al 1° maggio 2004, i coefficienti correttori applicabili, in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto, sono fissati come segue:

     Danimarca 134,6

     Germania 101,8

     Grecia 100,0

     Spagna 100,0

     Francia 116,5

     Irlanda 121,1

     Italia 106,2

     Paesi Bassi 112,8

     Austria 107,0

     Portogallo 100,0

     Finlandia 119,5

     Svezia 115,2

     Regno unito 134,2

     Cipro 100,0

     Repubblica Ceca 100,0

     Estonia 100,0

     Ungheria 100,0

     Lettonia 100,0

     Lituania 100,0

     Malta 100,0

     Polonia 100,0

     Slovenia 100,0

     Slovacchia 100,0

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


[1] Regolamento così interamente rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.