§ 19.3.116 – Regolamento 30 aprile 2004, n. 1293.
Regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.3 amministrazione
Data:30/04/2004
Numero:1293


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 19.3.116 – Regolamento 30 aprile 2004, n. 1293.

Regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei Conti.

(G.U.U.E. 15 luglio 2004, n. L 243).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 247, paragrafo 8,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160 b, paragrafo 8,

     visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione il 2 aprile 2004,

     considerando quanto segue:

     (1) Spetta al Consiglio fissare il trattamento economico dei membri della Corte dei Conti.

     (2) Il regolamento (CE) n. 723/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004 ha modificato lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA), n. 259/68.

     (3) Poiché il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 rende applicabili per analogia ai membri della Corte dei conti alcune disposizioni del suddetto statuto, detto regolamento dovrebbe essere conseguentemente modificato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2290/77 è così modificato:

     1) All'articolo 1, è aggiunto il comma seguente:

     «Ai fini del presente regolamento, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Tuttavia, il partner non sposato di un membro o ex membro è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia purché siano soddisfatte le prime condizioni previste al paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), di tale articolo».

     2) All'articolo 2:

     — le parole «di grado A 1 ultimo scatto» sono sostituite dalle parole «di grado 16 terzo scatto»,

     — è aggiunto il nuovo comma seguente:

     «Tuttavia, dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006, le parole “di grado 16 terzo scatto” di cui al primo comma vanno lette “di grado A* 16 terzo scatto”.»

     3) È inserito il seguente articolo:

     «Articolo 5 bis

     L'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto si applica per analogia ai membri della Corte dei conti.».

     4) All'articolo 7, lettera c), le parole «per il funzionario di grado A 1» sono soppresse.

     5) L'articolo 10 è modificato come segue:

     — al primo comma, la percentuale «4,5 %» è sostituita da «4,275 %»,

     — è aggiunto l'ultimo comma seguente:

     «In deroga al primo comma, per i membri della Corte dei conti in carica anteriormente al 1° maggio 2004 e fino alla fine delle loro funzioni presso la Corte dei conti, la pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,5% dell'ultimo stipendio base percepito.»

     6) L'articolo 12 è così modificato:

     a) Il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «Tuttavia, l'ex membro della Corte dei conti può beneficiare delle disposizioni previste all'articolo 72 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee a condizione di non esercitare un'attività professionale lucrativa e di non essere coperto da un regime nazionale di assicurazione contro le malattie»;

     b) Al quarto e quinto comma, il numero «60» è sostituito da «63»;

     c) Al quinto comma, le parole «che gli permetta di essere coperto da un altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie» sono soppresse.

     7) L'articolo 16 è così modificato:

     a) Il paragrafo 1 è così modificato:

     — Al primo comma, le parole «La vedova ed i figli a carico di un membro» sono sostituite dalle parole «Il coniuge superstite e i figli a carico al momento del decesso di un membro».

     — Al secondo comma, primo trattino, le parole «la vedova» sono sostituite dalle parole «il coniuge superstite».

     — Al secondo comma, secondo trattino, le parole «o di madre» sono inserite dopo le parole «orfano di padre».

     — Al terzo comma, primo trattino, le parole «la vedova» sono sostituite dalle parole «il coniuge superstite».

     b) Al paragrafo 5, le parole «alla donna» sono sostituite dalle parole «alla persona».

     c) Al paragrafo 6, le parole «La vedova» sono sostituite da «Il coniuge superstite» e la parola «Essa» è sostituita da «Esso».

     d) Al paragrafo 7, le parole «una vedova» sono sostituite dalle parole «un coniuge superstite».

     e) Al paragrafo 8, le parole «La vedova» sono sostituite dalle parole «Il coniuge superstite».

     8) L'articolo 20 è così modificato:

     a) Al paragrafo 1, le parole «sono versate nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro della Corte dei conti» sono sostituite da «sono versate in euro».

     b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Alle somme dovute a norma degli articoli 8, 9, 11 e 16 non si applica alcun coefficiente correttore.

     Agli interessati residenti all'interno dell'Unione europea tali somme sono pagate in euro presso una banca del paese di residenza.

     Per gli interessati residenti all'esterno dell'Unione europea, la pensione è pagata in euro presso una banca del paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata in euro presso una banca del paese ove ha sede l'istituzione o nella moneta locale del paese di residenza mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee».

     9) È inserito il seguente articolo:

     «Articolo 21 bis

     1. Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia al presidente e ai membri della Corte dei conti.

     2. Gli articoli 20, 24 e 25 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia ai beneficiari delle somme dovute a norma degli articoli 8, 9, 11 e 16.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.