§ 19.2.151 - Regolamento 28 novembre 1994, n. 2965.
Regolamento (CEE) n. 2965/94 del Consiglio relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:28/11/1994
Numero:2965


Sommario
Art. 1.      E' istituito un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione, qui di seguito denominato il «Centro».
Art. 2. 
Art. 3.      1. Il Centro è dotato di personalità giuridica.
Art. 4.      1. Il Centro è dotato di un consiglio d'amministrazione, composto di:
Art. 5.      1. La durata del mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è di tre anni.
Art. 6.      1. Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno due volte all'anno e quando lo richiede almeno un terzo dei membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).
Art. 7.      Il consiglio d'amministrazione adotta il proprio regolamento interno.
Art. 8.      1. Il consiglio d'amministrazione adotta il programma di lavoro annuale del Centro, sulla base di un progetto preparato dal direttore.
Art. 9.      1. A capo del Centro è posto un direttore nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni, rinnovabile.
Art. 10.      1. Tutte le entrate e le spese del Centro sono oggetto di previsioni per ogni esercizio di bilancio, il quale coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro.
Art. 11. 
Art. 12.      Sulla base di accordi da concludere con il Centro, la Commissione fornirà al Centro stesso, contro rimborso dei costi, i seguenti tipi di assistenza:
Art. 13.      1. Il direttore elabora, entro il 31 marzo di ogni anno, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio [...]
Art. 14.      1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio del Centro.
Art. 15.      Il Consiglio d'amministrazione adotta, previa consultazione della Commissione e previo parere della Corte dei conti, le disposizioni finanziarie interne che indicano le modalità relative [...]
Art. 16.      Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile al Centro.
Art. 17.      1. Il personale del Centro è soggetto alle regolamentazioni e ai regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
Art. 18.      1. La responsabilità contrattuale del Centro è disciplinata dalla legge applicabile ai singoli contratti in questione.
Art. 19.      Le modalità di funzionamento del Centro definite nel presente regolamento potranno essere riesaminate dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione e previo parere del Parlamento [...]
Art. 20.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 19.2.151 - Regolamento 28 novembre 1994, n. 2965.

Regolamento (CEE) n. 2965/94 del Consiglio relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

(G.U.C.E. 7 dicembre 1994, n. L 314).

 

Art. 1.

     E' istituito un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione, qui di seguito denominato il «Centro».

 

     Art. 2. [1]

     1. Il Centro assicura i servizi di traduzione necessari al funzionamento dei seguenti organismi:

     - Agenzia europea dell'ambiente,

     - Fondazione europea per la formazione,

     - Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze,

     - Agenzia europea di valutazione dei medicinali,

     - Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,

     - Ufficio di armonizzazione a livello del mercato interno (marchi, disegni e modelli),

     - Ufficio europeo di polizia (Europol) e Unità d'informazione sugli stupefacenti di Europol.

Il Centro e ciascuno dei suddetti organismi concordano tra loro le modalità della loro cooperazione.

     2. Gli organismi istituiti dal Consiglio, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, possono accedere ai servizi del Centro in base ad accordi con il Centro stesso.

     3. Le istituzioni e gli organi dell'Unione che dispongono già di propri servizi di traduzione possono eventualmente fare ricorso al Centro, su base volontaria, secondo accordi che saranno conclusi tra le parti per accedere ai suoi servizi.

     4. Il Centro partecipa a pieno titolo ai lavori del Comitato interistituzionale di traduzione.

 

     Art. 3.

     1. Il Centro è dotato di personalità giuridica.

     2. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti il Centro è dotato in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica, riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.

 

     Art. 4.

     1. Il Centro è dotato di un consiglio d'amministrazione, composto di:

     a) un rappresentante di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1; ogni accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 può prevedere una rappresentanza dell'organismo parte dell'accordo,

     b) un rappresentante di ogni Stato membro dell'Unione europea,

     c) due rappresentanti della Commissione e d) un rappresentante di ciascuna delle istituzioni e di ciascuno degli organi che dispongono di propri servizi di traduzione ma che hanno concluso con il Centro un accordo di collaborazione su base volontaria [2].

     2. Membri supplenti per i rappresentanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 sono nominati per sostituire i rappresentanti in loro assenza.

     3. Il consiglio di amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione.

 

     Art. 5.

     1. La durata del mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è di tre anni.

     2. Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è rinnovabile.

 

     Art. 6.

     1. Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno due volte all'anno e quando lo richiede almeno un terzo dei membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

     2. Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

     3. Ogni membro del consiglio d'amministrazione dispone di un voto.

     4. Il presidente non partecipa al voto.

 

     Art. 7.

     Il consiglio d'amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 8.

     1. Il consiglio d'amministrazione adotta il programma di lavoro annuale del Centro, sulla base di un progetto preparato dal direttore.

     2. Con la procedura di cui al paragrafo 1, il programma può essere adattato nel corso dell'anno.

     3. Al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sull'attività del Centro. Il direttore la comunica agli organismi di cui all'articolo 2 nonché al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

 

     Art. 9.

     1. A capo del Centro è posto un direttore nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

     2. Il direttore è il rappresentante legale del Centro. E' responsabile:

     - dell'elaborazione e dell'attuazione corrette del programma di lavoro e delle decisioni del consiglio d'amministrazione;

     - dell'amministrazione corrente;

     - dell'esecuzione dei compiti affidati al Centro;

     - dell'esecuzione del bilancio;

     - di qualsiasi questione concernente il personale;

     - della preparazione delle riunioni del consiglio d'amministrazione.

     3. Il direttore rende conto del suo operato al consiglio d'amministrazione.

 

     Art. 10.

     1. Tutte le entrate e le spese del Centro sono oggetto di previsioni per ogni esercizio di bilancio, il quale coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro.

     2. a) Le entrate e le spese del bilancio del Centro devono essere in pareggio.

     b) Fatte salve le disposizioni della lettera c) relative al periodo iniziale, le entrate provengono dai pagamenti degli organismi per i quali il Centro opera nonché delle istituzioni e degli organi con i quali è stata concordata una collaborazione per il lavoro da esso effettuato.

     c) Nel periodo iniziale, che non deve superare i tre esercizi di bilancio:

     - gli organismi, le istituzioni e gli organi per i quali il Centro opera versano, all'inizio di un esercizio finanziario, un importo forfettario, finanziato entro i limiti della loro dotazione di bilancio, basato su informazioni le più precise possibili e adeguato a seconda del lavoro effettivamente compiuto;

     - il bilancio generale delle Comunità europee può fornire un contributo al Centro per garantire il suo operato [2].

     3. Le spese del Centro comprendono la retribuzione del personale, le spese amministrative e di infrastruttura nonché le spese di esercizio.

 

     Art. 11. [1]

     1. Prima del riesame previsto all'articolo 19, qualsiasi organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 che incontrasse difficoltà particolari connesse con le prestazioni dei servizi del Centro può rivolgersi al Centro al fine di individuare le soluzioni più adeguate.

     2. Qualora non fosse possibile trovare siffatte soluzioni entro un termine di tre mesi, l'organismo in questione può inviare una comunicazione debitamente documentata alla Commissione in modo che quest'ultima possa adottare le misure necessarie e, se del caso, organizzare, sotto l'autorità del Centro e con la sua assistenza, un ricorso più sistematico a terzi per tradurre i documenti in questione.

 

     Art. 12.

     Sulla base di accordi da concludere con il Centro, la Commissione fornirà al Centro stesso, contro rimborso dei costi, i seguenti tipi di assistenza:

     1) servizi di supporto: terminologia, basi di dati, documentazione, traduzione automatica, formazione di traduttori esterni nonché relativa documentazione e curerà inoltre il comando di funzionari presso il Centro;

     2) gestione dei servizi amministrativi di base: pagamento delle retribuzioni, assicurazione malattia, sistemi pensionistici, organizzazione di servizi sociali.

 

     Art. 13.

     1. Il direttore elabora, entro il 31 marzo di ogni anno, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio d'amministrazione, accompagnato da una tabella dell'organico.

     2. Il consiglio d'amministrazione adotta lo stato di previsione accompagnato dalla tabella dell'organico e lo trasmette immediatamente alla Commissione, che ne tiene conto per determinare le previsioni corrispondenti alle sovvenzioni assegnate agli organismi di cui all'articolo 2 nel progetto preliminare di bilancio che essa sottopone al Consiglio ai sensi dell'articolo 203 del trattato [2].

     3. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario adeguandolo, se necessario, ai contributi finanziari degli organismi, delle istituzioni e degli organi di cui all'articolo 2 [2].

 

     Art. 14.

     1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio del Centro.

     2. Il controllo delle operazioni di impegno e di pagamento di tutte le spese del Centro e dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate del Centro è esercitato dal controllore finanziario della Commissione.

     3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore invia alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e alla Corte dei conti i conti di tutte le entrate e le spese del Centro per l'esercizio trascorso. La Corte dei conti li esamina conformemente all'articolo 188 C del trattato.

     4. Il consiglio d'amministrazione dà scarico al direttore del Centro dell'esecuzione del bilancio.

 

     Art. 15.

     Il Consiglio d'amministrazione adotta, previa consultazione della Commissione e previo parere della Corte dei conti, le disposizioni finanziarie interne che indicano le modalità relative all'elaborazione ed all'esecuzione del bilancio del Centro.

 

     Art. 16.

     Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile al Centro.

 

     Art. 17.

     1. Il personale del Centro è soggetto alle regolamentazioni e ai regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

     2. Il Centro esercita nei confronti del personale i poteri assegnati all'autorità che ha il potere di nomina.

     3. Il consiglio d'amministrazione stabilisce, d'accordo con la Commissione, le opportune norme di attuazione, in particolare per garantire la riservatezza di taluni lavori.

 

     Art. 18.

     1. La responsabilità contrattuale del Centro è disciplinata dalla legge applicabile ai singoli contratti in questione.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in forza delle clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dal Centro.

     2. In materia di responsabilità extracontrattuale, il Centro risarcisce, conformemente ai principi generali comuni dei diritti degli Stati membri, i danni causati da esso e dai suoi funzionari e agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare su qualsiasi controversia relativa al risarcimento di tali danni.

     3. La responsabilità personale dei funzionari o agenti del Centro è disciplinata dalle disposizioni ad essi applicabili.

 

     Art. 19.

     Le modalità di funzionamento del Centro definite nel presente regolamento potranno essere riesaminate dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, entro i tre anni successivi alla scadenza del periodo iniziale che non dovrà superare tre esercizi di bilancio.

 

     Art. 20.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

DICHIARAZIONE 1

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

     Il Consiglio attribuisce la massima importanza al fatto di assicurare una perfetta applicazione dei principi dell'efficienza e del rapporto costi-benefici.

     In questo contesto esso ricorda che il regolamento finanziario contiene le seguenti disposizioni:

     «Gli stanziamenti di bilancio devono essere utilizzati conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria e, in particolare, a quelli di economia e di rispetto del rapporto costo/efficacia. Si devono fissare obiettivi quantitativi e garantire il progresso della loro realizzazione.

     Per le attività di carattere operativo, la scheda finanziaria deve includere in particolare, una giustificazione adeguata dell'importo dell'intervento della Comunità, corredata, se del caso, degli appropriati dati statistici.»

 

DICHIARAZIONE 2

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL

CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

     In occasione dell'istituzione del Centro di traduzione, il Consiglio e la Commissione confermano che il Centro stesso deve essere organizzato in modo tale da assicurare alle lingue ufficiali delle Comunità europee parità di trattamento, salve restando le disposizioni specifiche che disciplinano il regime linguistico dei diversi organismi per i quali il Centro opera.

 

DICHIARAZIONE 3

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL CONSIGLIO

E DELLA COMMISSIONE SULL'ARTICOLO 17

     Il Consiglio e la Commissione ritengono che, tenuto conto delle sue funzioni e della struttura del suo bilancio, il Centro di traduzione ricorrerà a modalità di gestione del personale il più flessibili possibile, senza compromettere il compimento della sua missione.

 

DICHIARAZIONE 4

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULL'ARTICOLO 17

     Il Consiglio invita la Commissione:

     - a presentare entro la fine del 1994 una relazione sulla misura in cui le disposizioni dell'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto continuano ad essere giustificate e in cui si esamini in particolare il loro rapporto costo-efficacia;

     - a presentare adeguate proposte per riformare le sue disposizioni in base a detta relazione.

 

DICHIARAZIONE 5

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE TEDESCA SULL'ARTICOLO 17

     La Repubblica federale di Germania, nonostante gravi riserve, approva il compromesso sull'articolo 17, per non pregiudicare il consenso degli Stati membri e l'inizio dei lavori del Centro. Essa ritiene che una revisione della disposizione contestata continui ad imporsi urgentemente. Se ha dato la sua approvazione, è nella speranza che la richiesta ora adottata sbocchi infine su corrispondenti proposte della Commissione.

 

DICHIARAZIONE 6

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

     La Commissione, nel quadro delle sue competenze, prenderà l'iniziativa di proporre in sede di Collegio dei Capi dell'amministrazione la rapida creazione, sotto l'autorità del Collegio stesso, di un comitato interistituzionale di traduzione destinato a promuovere il coordinamento tra i servizi di traduzione delle varie istituzioni, compresa il Centro di traduzione per gli organi dell'Unione europea.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 30 ottobre 1995, n. 2610.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 30 ottobre 1995, n. 2610.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 30 ottobre 1995, n. 2610.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 30 ottobre 1995, n. 2610.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 30 ottobre 1995, n. 2610.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 30 ottobre 1995, n. 2610.