§ 19.2.115 - Regolamento 25 luglio 1967, n. 423.
Regolamento (CEE) n. 423/67, (Euratom) n. 6/67 del Consiglio relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:25/07/1967
Numero:423


Sommario
Art. 1.      Gli ex-membri dell'alta autorità e delle commissioni della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica che, avendo cessato dalle loro funzioni, conformemente [...]
Art. 2.      Le disposizioni degli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 21 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono applicabili agli ex membri dell'alta autorità e delle commissioni della [...]
Art. 2 bis. 


§ 19.2.115 - Regolamento 25 luglio 1967, n. 423.

Regolamento (CEE) n. 423/67, (Euratom) n. 6/67 del Consiglio relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della C.E.E. e della C.E.E.A., nonché dell'Alta Autorità, che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità Europee.

(G.U.C.E. 8 agosto 1967, n. 187).

 

Art. 1.

     Gli ex-membri dell'alta autorità e delle commissioni della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica che, avendo cessato dalle loro funzioni, conformemente all'articolo 32 del trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, non sono stati nominati membri della commissione unica, hanno diritto, a decorrere dal 1 agosto 1967 e fino al 31 dicembre 1967, alla corresponsione dello stipendio base, degli assegni familiari e dell'indennità di residenza, di cui agli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del consiglio del 25 luglio 1967.

     Qualora in tale periodo l'interessato eserciti nuove funzioni, la retribuzione mensile lorda, cioè senza deduzione delle imposte, che egli riscuote nelle nuove funzioni, e dedotta dalla corresponsione di cui sopra. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, seconda frase e paragrafo 4 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del consiglio del 25 luglio 1967 si applicano per analogia.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni degli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 21 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono applicabili agli ex membri dell'alta autorità e delle commissioni della comunità economica europea e della comunità europea dell'energia atomica di cui all'articolo 1; le disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 10 di detto regolamento sono loro applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1968 e le disposizioni dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono loro applicabili per analogia durante il periodo dal 6 luglio al 31 dicembre 1967; se le condizioni stipulate dagli articoli 7 e 10 di detto regolamento sono osservate simultaneamente, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 13 dello stesso regolamento [1].

     Il periodo durante il quale e stato effettuato il versamento previsto all'articolo 1 viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità transitoria e dei diritti di pensione.

     Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi ed e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

     In deroga all'articolo 9 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, la pensione degli ex membri dell'Alta Autorità e delle Commissioni della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica di cui all'articolo 1 che hanno esercitato le loro funzioni almeno per due anni, non può essere inferiore al 15 % dell'ultimo stipendio base percepito [2].

 

     Art. 2 bis. [3]

     Alle pensioni nette degli interessati è applicato un prelievo eccezionale fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari, che si applicano per analogia.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 5 aprile 1968, n. 421.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 29 febbraio 1968, n. 261.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 15 dicembre 1981, n. 3822.