§ 19.1.124 - Decisione 2 novembre 2004, n. 752.
Decisione n. 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:02/11/2004
Numero:752


Sommario
Art. 1. È affiancata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee una camera giurisdizionale incaricata di giudicare in merito al contenzioso della funzione pubblica dell'Unione europea, in seguito [...]
Art. 2. Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è modificato come segue
Art. 3. 1. La prima designazione del presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea è fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i giudici, a meno che il Consiglio decida [...]
Art. 4. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ad eccezione dell'articolo 1 dell'allegato I dello statuto della Corte, il [...]


§ 19.1.124 - Decisione 2 novembre 2004, n. 752.

Decisione n. 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

(G.U.U.E. 9 novembre 2004, n. L 333)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 225 A e 245,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 140 B e 160,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo,

 

visto il parere della Corte di giustizia,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L'articolo 225 A del trattato CE e l'articolo 140 B del trattato CEEA consentono al Consiglio di istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi, di stabilire le regole relative alla composizione di tali camere giurisdizionali e di precisare la portata delle competenze ad esse conferite.

 

(2) L'istituzione di un organo giurisdizionale specifico per il contenzioso della funzione pubblica, incaricato di esercitare la competenza a statuire in primo grado relativamente a questo contenzioso, competenza attualmente attribuita al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, è tale da migliorare il funzionamento del sistema giudiziario comunitario. Essa risponde all'invito formulato nella dichiarazione n.16 relativa all'articolo 225A del trattato CE [1], adottata in occasione della firma del trattato di Nizza il 26 febbraio 2001.

 

(3) È dunque necessario affiancare al Tribunale di primo grado una camera giurisdizionale che, sul piano istituzionale e organizzativo, costituirà parte integrante dell'istituzione Corte di giustizia e i cui membri godranno di uno status assimilabile a quello dei membri del Tribunale di primo grado.

 

(4) È opportuno attribuire a questo nuovo organo giurisdizionale una denominazione che lo distingua dalla composizione del collegio giudicante, sua e del Tribunale di primo grado.

 

(5) Al fine di assicurare la comprensibilità del sistema giudiziario nel suo complesso, è opportuno inserire le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura della camera giurisdizionale in un allegato dello statuto della Corte di giustizia.

 

(6) Il numero dei giudici della camera giurisdizionale dovrebbe essere adeguato al suo carico di contenzioso. Al fine di agevolare la decisione del Consiglio sulla nomina dei giudici, è necessario prevedere, da parte del Consiglio, l'istituzione di un comitato consultivo indipendente, incaricato di verificare se le candidature presentate rispondano ai requisiti all'uopo richiesti.

 

(7) La camera giurisdizionale dovrebbe statuire sulla base di una procedura adeguata alle peculiarità del contenzioso di cui essa è investita, esaminando le possibilità di composizione amichevole delle controversie in ogni fase del procedimento.

 

(8) A norma dell'articolo 225 A, terzo comma, del trattato CE e dell'articolo 140 B, terzo comma, del trattato CEEA, le decisioni della camera giurisdizionale potranno essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto dinanzi al Tribunale di primo grado, alle stesse condizioni previste per le impugnazioni attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia avverso le decisioni del Tribunale. Le disposizioni pertinenti dello statuto della Corte di giustizia sono riprodotte nell'allegato dello statuto relativo alla camera giurisdizionale, al fine di evitare rinvii che potrebbero inficiare la chiarezza delle disposizioni d'insieme.

 

(9) È necessario prevedere, nella presente decisione, le disposizioni transitorie appropriate, affinché la camera giurisdizionale possa esercitare le sue funzioni fin dalla sua istituzione,

 

DECIDE:

 

Art. 1.

È affiancata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee una camera giurisdizionale incaricata di giudicare in merito al contenzioso della funzione pubblica dell'Unione europea, in seguito denominato "Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea". Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea ha sede presso il Tribunale di primo grado.

 

     Art. 2.

Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è modificato come segue:

 

1) è inserito il titolo seguente:

 

"TITOLO IV bis

 

LE CAMERE GIURISDIZIONALI

 

Art. 62 bis

 

Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura delle camere giurisdizionali istituite sulla base degli articoli 225 A del trattato CE e 140 B del trattato CEEA, sono riportate in allegato al presente statuto.".

 

2) è aggiunto l'allegato I il cui testo figura nell'allegato della presente decisione.

 

     Art. 3.

1. La prima designazione del presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea è fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i giudici, a meno che il Consiglio decida di applicare la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato I dello statuto della Corte, il cui testo figura nell'allegato della presente decisione.

 

2. Subito dopo che tutti i giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea hanno prestato giuramento, il presidente del Consiglio procede alla designazione, per estrazione a sorte, di tre giudici del Tribunale il cui mandato, in deroga all'articolo 2, secondo comma, prima frase, dell'allegato I dello statuto della Corte, scade alla fine dei primi tre anni.

 

3. Le cause contemplate dall'articolo 1 dell'allegato I dello statuto della Corte, pendenti dinanzi al Tribunale di primo grado alla data di entrata in vigore di detto articolo e nelle quali la fase scritta di cui all'articolo 52 del regolamento di procedura del Tribunale non sia ancora giunta a termine, sono trasmesse al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

 

4. Sino all'entrata in vigore del suo regolamento di procedura, il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea applica mutatis mutandis il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ad eccezione delle disposizioni relative al giudice unico.

 

     Art. 4.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ad eccezione dell'articolo 1 dell'allegato I dello statuto della Corte, il cui testo figura nell'allegato della presente decisione.

L'articolo 1 dell'allegato I dello statuto della Corte entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione del presidente della Corte di giustizia che constata la regolare costituzione del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

 

 

[1] GU C 80 del 10.3.2001, pag. 80.

 

 

ANNEX 1

(Omissis)