§ 19.1.110 - Decisione 15 settembre 2006, n. 683.
Decisione n. 2006/683/CE, Euratom del Consiglio relativa all'adozione del suo regolamento interno


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:15/09/2006
Numero:683


Sommario
Art. 1.      Il regolamento interno del Consiglio del 22 marzo 2004 è sostituito da quanto segue.


§ 19.1.110 - Decisione 15 settembre 2006, n. 683.

Decisione n. 2006/683/CE, Euratom del Consiglio relativa all'adozione del suo regolamento interno

(G.U.U.E. 16 ottobre 2006, n. L 285)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 3,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo, riunitosi il 15 e 16 giugno 2006, ha rilevato che per aumentare la fiducia dei cittadini nell'Unione europea è importante consentire a questi ultimi di avere una conoscenza diretta delle sue attività, segnatamente accrescendo ulteriormente l'apertura e la trasparenza. Pertanto, come convenuto in sede di Consiglio europeo e nel pieno rispetto della necessità di garantire l'efficienza dei lavori del Consiglio, occorre aprire ulteriormente verso l'esterno tali lavori, soprattutto quando il Consiglio delibera sugli atti legislativi nell'ambito della procedura di codecisione. Dovrebbero essere inoltre adottate le misure atte a migliorare sostanzialmente i mezzi tecnici utilizzati per trasmettere, in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, deliberazioni e dibattiti pubblici del Consiglio, segnatamente mediante l'utilizzo di Internet.

     Il Consiglio esaminerà, nel dicembre 2006, l'attuazione delle suddette misure di apertura per valutarne l'impatto sull'efficienza dei lavori del Consiglio.

     (2) È altresì opportuno razionalizzare la programmazione delle attività del Consiglio. Occorre pertanto introdurre, in sostituzione del precedente sistema, un nuovo sistema basato su un programma di 18 mesi, che dovrà essere presentato al Consiglio per approvazione dalle tre presidenze in carica in quel determinato periodo.

     (3) Infine, per migliorare il funzionamento della procedura scritta ed accelerare l'adozione, da parte del Consiglio, delle risposte alle interrogazioni di membri del Parlamento europeo, delle decisioni di nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo o del Comitato delle regioni e delle decisioni relative alla consultazione di altri organi ed istituzioni, è opportuno modificare e chiarire le disposizioni riguardanti la procedura scritta,

 

DECIDE:

 

Art. 1.

     Il regolamento interno del Consiglio del 22 marzo 2004 è sostituito da quanto segue.

 

«REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

 

     Articolo 1 Convocazione e luoghi di lavoro

     1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione (1).

     2. Sette mesi prima della data di assunzione delle funzioni, se del caso previa consultazione della presidenza precedente e di quella successiva, la presidenza comunica le date previste per le sessioni che il Consiglio dovrà tenere ai fini della realizzazione dei lavori legislativi o dell'adozione delle decisioni operative.

     3. Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo (2).

In circostanze eccezionali e per ragioni debitamente motivate, il Consiglio o il comitato dei rappresentanti permanenti (di seguito “Coreper”), deliberando all'unanimità, può decidere che una sessione si tenga in un altro luogo.

     (1) Questo paragrafo riprende l'articolo 204 del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito “trattato CE”).

     (2) Questo paragrafo riprende la lettera b) dell'articolo unico del protocollo sulle sedi delle istituzioni e di alcuni organismi e servizi delle Comunità europee nonché dell'Europol allegato ai trattati.

 

     Articolo 2 Formazioni del Consiglio, ruolo del Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” e programmazione

     1. Il Consiglio può riunirsi in formazioni diverse, in funzione delle materie trattate. Il Consiglio, riunito nella formazione “Affari generali e relazioni esterne” (di seguito “Consiglio Affari generali e relazioni esterne”) convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a), decide in merito all'elenco di tali formazioni, riportato nell'allegato I.

     2. Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne è competente per i due principali settori di attività seguenti, per i quali tiene sessioni distinte con ordini del giorno separati e se possibile in date diverse, riguardanti rispettivamente:

     a) preparazione e seguito da dare alle riunioni del Consiglio europeo, compreso il necessario coordinamento di tutti i lavori preparatori, il coordinamento generale delle politiche, delle questioni istituzionali e amministrative, dei fascicoli orizzontali con implicazioni per diverse politiche dell'Unione europea, così come di qualsiasi fascicolo affidatogli per esame dal Consiglio europeo, tenuto conto delle norme di funzionamento dell'Unione economica e monetaria;

     b) l'insieme dell'azione esterna dell'Unione europea, segnatamente la politica estera e di sicurezza comune, la politica europea di sicurezza e difesa, il commercio estero, la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari.

     3. Al fine di preparare le riunioni del Consiglio europeo, il Consiglio Affari generali e relazioni esterne convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a):

     a) redige un progetto di ordine del giorno commentato in base a una proposta della presidenza almeno quattro settimane prima della riunione del Consiglio europeo;

     b) tiene una sessione preparatoria finale alla vigilia della riunione del Consiglio europeo e approva l'ordine del giorno.

     I contributi ai lavori del Consiglio europeo da parte di altre formazioni del Consiglio sono trasmessi al Consiglio Affari generali e relazioni esterne, convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a), almeno due settimane prima della riunione del Consiglio europeo.

     Fatti salvi motivi urgenti e imprevedibili connessi, per esempio, con avvenimenti internazionali in corso, nessun'altra formazione del Consiglio o comitato preparatorio del Consiglio può riunirsi tra la sessione preparatoria finale di cui alla lettera b) del primo comma e la riunione del Consiglio europeo.

     Le misure necessarie all'organizzazione pratica dei lavori del Consiglio europeo sono prese dalla presidenza d'intesa con il segretariato generale, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio europeo stesso.

     4. Ogni 18 mesi le tre presidenze che dovranno assumere le funzioni preparano, in stretta cooperazione con la Commissione e previe adeguate consultazioni, un progetto di programma delle attività del Consiglio per detto periodo. Le tre presidenze presentano congiuntamente il progetto di programma almeno un mese prima del periodo considerato, ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a) (1).

     5. La futura presidenza fissa ordini del giorno indicativi provvisori delle sessioni del Consiglio previste per il prossimo semestre, in cui sono menzionati i lavori legislativi e le decisioni operative previsti. Tali ordini del giorno indicativi provvisori sono fissati al più tardi una settimana prima della data di assunzione delle funzioni della presidenza, sulla base del programma di 18 mesi del Consiglio e previa consultazione della Commissione. Se necessario, possono essere previste ulteriori sessioni oltre a quelle precedentemente programmate.

     Analoghi ordini del giorno indicativi provvisori per le sessioni del Consiglio previste per il semestre successivo a quello di cui al primo comma sono fissati dalla presidenza interessata, previa consultazione della Commissione e della successiva presidenza, al più tardi una settimana prima della data di assunzione delle sue funzioni.

     Se nel corso di un semestre una sessione prevista per tale periodo non dovesse più apparire giustificabile, non è convocata dalla presidenza.

 

Articolo 3 (2) Ordine del giorno

1. Tenuto conto del programma di 18 mesi del Consiglio, il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri del Consiglio e alla Commissione, almeno quattordici giorni prima dell'inizio della sessione.

     2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la richiesta di iscrizione presentata da un membro del Consiglio o dalla Commissione e, eventualmente, la relativa documentazione, siano pervenute al segretariato generale almeno sedici giorni prima dell'inizio della sessione stessa. L'ordine del giorno provvisorio indica del pari, mediante un asterisco, i punti sui quali la presidenza, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere un voto. Tale indicazione è effettuata una volta adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati.

     3. I punti relativi all'adozione di un atto o di una posizione comune riguardante una proposta legislativa o una proposta relativa ad un provvedimento da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea (di seguito “trattato UE”) sono iscritti all'ordine del giorno provvisorio ai fini di una decisione soltanto se è trascorso il periodo di sei settimane previsto al punto 3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

     Il Consiglio può derogare all'unanimità al termine di sei settimane se l'iscrizione di un punto rientra nelle eccezioni dettate da motivi di urgenza di cui al punto 3 di detto protocollo.

     (1) Cfr. la dichiarazione a) che segue:

     a) in riferimento all'articolo 2, paragrafo 4:

     “Il programma di 18 mesi includerà una parte introduttiva generale che colloca il programma nel contesto degli orientamenti strategici a più lungo termine dell'Unione europea. Le tre presidenze incaricate di preparare il progetto di programma di 18 mesi consulteranno le tre presidenze successive riguardo a tale parte, nel quadro delle «adeguate consultazioni» di cui al paragrafo 4, prima frase.

     Il progetto di programma di 18 mesi dovrebbe riguardare anche, tra l'altro, i punti pertinenti scaturiti dal dialogo sulle priorità politiche per l'anno in questione, svolto su iniziativa della Commissione.” (2) Cfr. le dichiarazioni b) e c) che seguono:

     b) in riferimento all'articolo 3, paragrafi 1 e 2:

     “Il presidente si adopera per garantire che, in linea di massima, l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione del Consiglio dedicata all'attuazione delle disposizioni del titolo IV, parte terza, del trattato CE e del titolo VI del trattato UE nonché la documentazione relativa ai punti che vi figurano pervengano ai membri del Consiglio almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione stessa.”;

     c) in riferimento agli articoli 1 e 3:

     “Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato UE, conformemente al quale, nei casi che richiedono una decisione rapida, una riunione straordinaria del Consiglio può essere convocata entro un termine molto breve, il Consiglio è consapevole dell'esigenza che le questioni di politica estera e di sicurezza comune siano trattate in maniera rapida ed efficace. Le disposizioni di cui all'articolo 3 non impediscono il soddisfacimento di tale esigenza.” 4. Possono essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti per i quali la documentazione sia inviata ai membri del Consiglio e alla Commissione non oltre la data di spedizione di detto ordine del giorno.

     5. Il segretariato generale comunica ai membri del Consiglio e alla Commissione le domande di iscrizione e la relativa documentazione, per le quali non siano stati osservati i termini suddetti.

     A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente e fatto salvo il paragrafo 2, la presidenza stralcia dall'ordine del giorno provvisorio i punti relativi a lavori legislativi ai sensi dell'articolo 7, l'esame dei quali non sia stato completato dal Coreper entro la fine della settimana antecedente quella che precede la sessione in questione.

     6. L'ordine del giorno provvisorio è diviso nelle parti A e B. Nella parte A vengono iscritti i punti per i quali un'approvazione da parte del Consiglio è possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere un'opinione in occasione dell'approvazione di tali punti e far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale.

     7. Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. Per l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è richiesta l'unanimità del Consiglio. I punti così iscritti possono essere messi ai voti, purché siano stati adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati.

     8. Tuttavia, qualora una presa di posizione su un punto “A” possa dare adito ad un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o la Commissione lo chieda, tale punto viene ritirato dall'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio.

     9. Le domande di iscrizione di un punto “Varie” sono corredate di un documento esplicativo.

 

     Articolo 4 Rappresentanza di un membro del Consiglio

     Fatte salve le disposizioni relative alla delega di voto di cui all'articolo 11, un membro del Consiglio, impedito di assistere ad una sessione, può farsi rappresentare.

 

     Articolo 5 Sessioni

     1. Le sessioni del Consiglio non sono pubbliche, tranne nei casi previsti all'articolo 8.

     2. La Commissione è invitata a partecipare alle sessioni del Consiglio. Altrettanto vale per la Banca centrale europea nei casi in cui essa esercita il proprio diritto d'iniziativa. Tuttavia, il Consiglio può decidere di deliberare senza la presenza della Commissione o della Banca centrale europea.

     3. I membri del Consiglio e della Commissione possono farsi accompagnare da funzionari che li assistono.

I nominativi e le qualifiche di tali funzionari sono preventivamente comunicati al segretariato generale.

Il numero massimo di persone presenti nello stesso tempo nella sala di riunione del Consiglio per ciascuna delegazione, compresi i membri del Consiglio, può essere fissato dal Consiglio.

     4. Per accedere alle sessioni del Consiglio è necessario esibire un lasciapassare rilasciato dal segretariato generale.

 

     Articolo 6 Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti

     1. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 e le disposizioni applicabili all'accesso del pubblico ai documenti, le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio non decida diversamente.

     2. Il Consiglio o il Coreper possono autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consiglio che non sono già stati resi accessibili al pubblico in conformità delle disposizioni in materia di accesso del pubblico ai documenti.

 

     Articolo 7 Casi nei quali il Consiglio agisce in qualità di legislatore

     Il Consiglio agisce in qualità di legislatore a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE, quando adotta norme giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, per mezzo di regolamenti, di direttive, di decisioni quadro o di decisioni, sulla base delle pertinenti disposizioni dei trattati, ad esclusione delle deliberazioni che danno luogo all'adozione di provvedimenti di carattere interno, di atti amministrativi o di bilancio, di atti riguardanti le relazioni interistituzionali o internazionali o di atti non vincolanti (quali conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni).

In presenza di proposte o di iniziative legislative, il Consiglio si astiene dall'adottare atti non previsti dai trattati, quali risoluzioni, conclusioni o dichiarazioni diverse da quelle contemplate dall'articolo 9.

 

     Articolo 8 Deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici

     1. Le deliberazioni del Consiglio su atti legislativi da adottare in conformità della procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato CE sono aperte al pubblico nel modo seguente:

     a) l'eventuale presentazione, da parte della Commissione, delle sue proposte legislative e la successiva deliberazione in seno al Consiglio sono aperte al pubblico;

     b) la votazione su tali atti legislativi è aperta al pubblico, come pure le deliberazioni finali del Consiglio che precedono tale votazione e le relative dichiarazioni di voto;

     c) tutte le altre deliberazioni del Consiglio su tali atti legislativi sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione del Consiglio o del Coreper, a seconda dei casi, riguardo ad una determinata deliberazione.

     2. La prima deliberazione del Consiglio su nuove proposte legislative importanti, diverse da quelle da adottare secondo la procedura di codecisione, è aperta al pubblico. La presidenza identifica le nuove proposte legislative importanti e il Consiglio o il Coreper possono, se del caso, decidere diversamente. La presidenza può decidere, caso per caso, che le successive deliberazioni del Consiglio su un particolare atto legislativo siano aperte al pubblico, salvo diversa decisione del Consiglio o del Coreper.

     3. Il Consiglio tiene dibattiti pubblici concernenti questioni importanti che riguardano gli interessi dell'Unione europea e dei suoi cittadini, su decisione del Consiglio o del Coreper, che deliberano a maggioranza qualificata.

     Spetta alla presidenza, ai membri del Consiglio o alla Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tali dibattiti, tenendo conto dell'importanza della questione e del suo interesse per i cittadini.

     4. Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne convocato in una sessione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), tiene un dibattito pubblico di orientamento sul programma di 18 mesi del Consiglio. I dibattiti di orientamento in seno ad altre formazioni del Consiglio sulle rispettive priorità sono parimenti aperti al pubblico. La presentazione da parte della Commissione del suo programma quinquennale, del suo programma di lavoro annuale e della sua strategia politica annuale, nonché il successivo dibattito in seno al Consiglio, sono pubblici.

     5. Al momento dell'invio dell'ordine del giorno provvisorio a norma dell'articolo 3:

     a) i punti dell'ordine del giorno del Consiglio che sono aperti al pubblico a norma dei paragrafi 1 e 2 sono contrassegnati dai termini “deliberazione pubblica”;

     b) i punti dell'ordine del giorno del Consiglio che sono aperti al pubblico a norma dei paragrafi 3 e 4 sono contrassegnati dai termini “dibattito pubblico”.

     L'apertura al pubblico delle deliberazioni e dei dibattiti pubblici del Consiglio a norma del presente articolo è effettuata mediante diffusione pubblica con mezzi audiovisivi, segnatamente in una sala di ascolto, e mediante trasmissione in tutte le lingue delle istituzioni dell'Unione europea con video-streaming. Una versione registrata è accessibile per almeno un mese sul sito Internet del Consiglio. Il risultato della votazione è indicato con mezzi visivi.

     Per quanto possibile il segretariato generale informa il pubblico in anticipo delle date e dell'ora approssimativa in cui tali trasmissioni audiovisive avranno luogo e prende tutte le misure di ordine pratico per assicurare una corretta attuazione del presente articolo.

 

     Articolo 9 Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto e dei verbali

     1. In aggiunta ai casi in cui le deliberazioni del Consiglio sono aperte al pubblico in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, a norma dell'articolo 7, i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio nonché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti di tale verbale relativi all'adozione di atti legislativi sono resi pubblici.

     La stessa regola si applica:

     a) ai risultati delle votazioni e alle dichiarazioni di voto nonché alle dichiarazioni a verbale del Consiglio e ai punti del verbale che riguardano l'adozione di una posizione comune in base agli articoli 251 o 252 del trattato CE;

     b) ai risultati delle votazioni e alle dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti al comitato di conciliazione istituito dall'articolo 251 del trattato CE, nonché alle dichiarazioni a verbale del Consiglio e ai punti del verbale che riguardano la riunione del comitato di conciliazione;

     c) ai risultati delle votazioni e alle dichiarazioni di voto, nonché alle dichiarazioni a verbale del Consiglio e ai punti del verbale che riguardano lo stabilimento da parte del Consiglio di una convenzione sulla base del titolo VI del trattato UE.

     2. Inoltre i risultati delle votazioni sono resi pubblici:

     a) quando il Consiglio agisce nell'ambito del titolo V del trattato UE, con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri;

     b) quando il Consiglio adotta una posizione comune a norma del titolo VI del trattato UE con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri;

     c) negli altri casi, con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

     Quando i risultati delle votazioni in sede di Consiglio sono resi pubblici, in base alle lettere a), b) e c) del primo comma, le dichiarazioni di voto fatte al momento della votazione sono anch'esse rese pubbliche, su richiesta dei membri del Consiglio interessati, nel rispetto del presente regolamento interno, della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio.

     Le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e i punti del verbale relativi all'adozione degli atti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono resi pubblici con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

     3. Salvo nei casi in cui sono aperte al pubblico in virtù dell'articolo 8, le deliberazioni del Consiglio che conducono a votazioni indicative o all'adozione di atti preparatori non danno luogo alla pubblicità delle votazioni.

 

     Articolo 10 Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio

     Le disposizioni specifiche riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio figurano nell'allegato II.

 

     Articolo 11 Modalità di votazione e quorum

     1. Il Consiglio procede al voto su iniziativa del presidente.

Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di voto su iniziativa di un membro del Consiglio o della Commissione, qualora la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio lo decida.

     2. I membri del Consiglio votano nell'ordine degli Stati membri stabilito in base all'articolo 203 del trattato CE e all'articolo 116 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito “trattato Euratom”), cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il membro che esercita la presidenza.

     3. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri (1).

     4. Affinché il Consiglio possa procedere ad una votazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio che, a norma dei trattati, possono prendere parte alla votazione. All'atto della votazione il presidente, coadiuvato dal segretariato generale, verifica l'esistenza del quorum.

     5. In caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione europea calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all'articolo 1 dell'allegato III.

 

     Articolo 12 Procedura scritta normale e procedura di approvazione tacita

     1. Gli atti del Consiglio relativi ad una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il Coreper decidano all'unanimità di ricorrere a tale procedura.

Il presidente può altresì, in circostanze particolari, proporre di ricorrere a tale procedura; in tal caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale procedura.

Il consenso della Commissione per il ricorso alla procedura scritta è richiesto nei casi in cui la votazione per iscritto concerne una materia in cui il Consiglio delibera su iniziativa della Commissione.

Il segretariato generale redige ogni mese un elenco degli atti adottati con procedura scritta.

     2. Su iniziativa della presidenza, il Consiglio può altresì procedere mediante una procedura scritta semplificata detta “procedura di approvazione tacita”:

     a) al fine di adottare il testo di una risposta ad un'interrogazione scritta o, se del caso, ad una interrogazione orale rivolta al Consiglio da un membro del Parlamento europeo, previo esame del progetto di risposta da parte del Coreper (2);

     b) al fine di nominare i membri del Comitato economico e sociale europeo e i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni, previo esame del progetto di decisione da parte del Coreper;

     c) al fine di decidere la consultazione di altri organi o istituzioni in tutti i casi in cui tale consultazione sia richiesta dai trattati;

(1) Questo paragrafo riprende l'articolo 206 del trattato CE.

(2) Cfr. la dichiarazione d) che segue:

d) in riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c):

“Conformemente alla prassi costante del Consiglio, il termine da fissare sarà di norma di tre giorni lavorativi.”

     d) al fine di attuare la politica estera e di sicurezza comune mediante la rete COREU (“procedura di approvazione tacita COREU”) (1).

In tal caso, il testo pertinente è considerato adottato alla scadenza del termine stabilito dalla presidenza in funzione dell'urgenza della questione, salvo obiezioni di un membro del Consiglio.

     3. Il segretariato generale constata l'espletamento delle procedure scritte.

(1) Cfr. la dichiarazione e) che segue:

e) in riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d):

“Il Consiglio rammenta che la rete COREU deve essere utilizzata conformemente alle conclusioni del Consiglio del 12 giugno 1995 (doc. 7896/95), relative ai metodi di lavoro del Consiglio.”

 

     Articolo 13 Processo verbale

     1. Di ogni sessione è redatto un processo verbale che, dopo essere stato approvato, è firmato dal segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (di seguito “segretario generale”) o dal segretario generale aggiunto. Essi possono delegare il loro potere di firma ai direttori generali del segretariato generale.

Il verbale contiene, di regola, per ogni punto dell'ordine del giorno:

— la menzione dei documenti presentati al Consiglio,

— le decisioni prese o le conclusioni raggiunte dal Consiglio,

— le dichiarazioni fatte dal Consiglio e quelle di cui un membro del Consiglio o la Commissione hanno chiesto l'iscrizione.

     2. Il progetto di verbale è elaborato dal segretariato generale entro un termine di quindici giorni e presentato al Consiglio o al Coreper per l'approvazione.

     3. Prima dell'approvazione del verbale, ciascun membro del Consiglio o la Commissione può chiedere la redazione più particolareggiata del verbale su un punto dell'ordine del giorno. Tali richieste possono essere formulate al Coreper.

 

     Articolo 14 Deliberazioni e decisioni in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore

     1. Salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'unanimità e motivata dall'urgenza, il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore.

     2. Ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera, qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nelle lingue fra quelle di cui al paragrafo 1, che egli designa.

 

     Articolo 15 Firma degli atti

     In calce al testo degli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e degli atti adottati dal Consiglio viene apposta la firma del presidente in carica al momento della loro adozione e quella del segretario generale o del segretario generale aggiunto. Il segretario generale e il segretario generale aggiunto possono delegare il loro potere di firma a direttori generali del segretariato generale.

 

     Articolo 16 (1) Impossibilità di partecipare alla votazione

     Ai fini dell'applicazione del presente regolamento interno si terrà debitamente conto, in base all'allegato IV, dei casi in cui, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio non possono prendere parte alla votazione.

     (1) Cfr. la dichiarazione f) che segue:

     f) in riferimento all'articolo 16 e all'allegato IV:

     “Il Consiglio conviene che le disposizioni di cui all'articolo 16 e all'allegato IV sono applicabili agli atti per l'adozione dei quali taluni membri del Consiglio, in applicazione dei trattati, non possono partecipare alla votazione.

     Tuttavia le presenti disposizioni non riguardano il caso in cui si applica l'articolo 7 del trattato UE.

     Per quanto riguarda il primo caso di applicazione degli articoli 43 e 44 del trattato UE, il Consiglio esaminerà, sulla scorta dell'esperienza acquisita in altri settori, gli eventuali adeguamenti da apportare all'articolo 16 e all'allegato IV del presente regolamento interno.”

 

     Articolo 17 Pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale

     1. Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (di seguito “Gazzetta ufficiale”), a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto:

     a) gli atti di cui all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE;

     b) gli atti di cui all'articolo 163, primo comma, del trattato Euratom;

     c) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE, nonché le relative motivazioni;

     d) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

     e) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE.

     Dell'entrata in vigore di tali convenzioni è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale;

     f) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE.

     Dell'entrata in vigore di tali convenzioni è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale;

     g) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

     Dell'entrata in vigore di tali accordi è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale;

     h) gli accordi internazionali conclusi in base all'articolo 24 del trattato UE, salvo decisione contraria del Consiglio in base agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

     Dell'entrata in vigore di tali accordi è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale.

     2. Salvo decisione contraria del Consiglio o del Coreper, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto:

     a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE;

     b) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

     c) le posizioni comuni, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

     d) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri.

     3. Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e all'unanimità, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto, le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato UE.

     4. Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e tenendo conto dell'eventuale pubblicazione dell'atto di base, se debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto, i seguenti atti:

     a) le misure di applicazione delle azioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato UE;

     b) le azioni comuni, le posizioni comuni o qualsiasi altra decisione adottata sulla base di una strategia comune, come previsto all'articolo 23, paragrafo 2, primo trattino, del trattato UE;

     c) le eventuali misure di attuazione delle decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE nonché le eventuali misure di applicazione delle convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

     d) altri atti del Consiglio quali decisioni sui generis e risoluzioni.

     5. Qualora un accordo concluso tra le Comunità e uno o più Stati od organizzazioni internazionali istituisca un organo competente a prendere decisioni, il Consiglio decide, al momento della conclusione dell'accordo, se si debbono pubblicare nella Gazzetta ufficiale le decisioni che saranno prese da tale organo.

 

     Articolo 18 Notifica degli atti

     1. Le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE e le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE sono notificate ai loro destinatari dal segretario generale, dal segretario generale aggiunto o da un direttore generale che agisca in loro nome.

     2. I seguenti atti, qualora non siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono notificati ai loro destinatari dal segretario generale, dal segretario generale aggiunto o da un direttore generale che agisca in loro nome:

     a) le raccomandazioni;

     b) le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato UE;

     c) le posizioni comuni, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

     d) le misure d'applicazione degli atti adottati sulla base degli articoli 12 e 34 del trattato UE.

     3. Il segretario generale, il segretario generale aggiunto o un direttore generale che agisca in loro nome, rilascia ai governi degli Stati membri ed alla Commissione copia autentica delle direttive del Consiglio diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE nonché delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio.

 

     Articolo 19 (1) Coreper, comitati e gruppi di lavoro

     1. Il Coreper ha l'incarico di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. Esso vigila, in ogni caso (2), sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione europea e sul rispetto dei principi e delle norme seguenti:

     a) principi di legalità, sussidiarietà, proporzionalità e motivazione degli atti;

     b) norme che fissano i poteri delle istituzioni e degli organi dell'Unione;

     c) disposizioni di bilancio;

     d) norme procedurali, di trasparenza e di qualità redazionale.

     (1) Tali disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 114 del trattato CE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109, e GU L 5 dell'1.1.1999, pag. 71).

     (2) Cfr. la dichiarazione g) che segue:

     g) in riferimento all'articolo 19, paragrafo 1:

     “Il Coreper vigila sulla coerenza e sul rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, in particolare per i fascicoli la cui materia è trattata in altre sedi.” 2. Tutti i punti iscritti all'ordine del giorno di una sessione del Consiglio sono oggetto di un esame preliminare del Coreper, salvo decisione contraria di quest'ultimo. Il Coreper cerca di trovare un accordo al proprio livello, che sarà sottoposto all'adozione del Consiglio. Esso provvede a un'adeguata presentazione dei fascicoli al Consiglio cui eventualmente sottopone orientamenti, opzioni o proposte di soluzione. In caso di urgenza, il Consiglio può decidere all'unanimità di deliberare senza che abbia avuto luogo l'esame preliminare.

     3. Su iniziativa o con l'avallo del Coreper possono essere istituiti comitati o gruppi di lavoro per assolvere certi compiti di preparazione o di studio preventivamente definiti.

     Il segretariato generale aggiorna e rende pubblico l'elenco degli organi preparatori. Soltanto i comitati e i gruppi di lavoro che figurano in tale elenco possono riunirsi in qualità di organi preparatori del Consiglio.

     4. Il Coreper è presieduto, a seconda dei temi all'ordine del giorno, dal rappresentante permanente o dal rappresentante permanente aggiunto dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio. Salvo decisione contraria del Consiglio, sono presieduti da un delegato di tale Stato membro anche i diversi comitati previsti dai trattati. Lo stesso dicasi dei comitati e dei gruppi di lavoro previsti al paragrafo 3 salvo decisione contraria del Coreper.

     5. Per la preparazione delle sessioni delle formazioni del Consiglio che si riuniscono una volta al semestre e quando tali sessioni si svolgono durante la prima metà del semestre, le riunioni dei comitati diversi dal Coreper, nonché le riunioni dei gruppi di lavoro che si svolgono nel semestre precedente, sono presiedute da un delegato dello Stato membro incaricato di assicurare la presidenza di dette sessioni del Consiglio.

     6. Se un fascicolo sarà trattato essenzialmente durante un semestre, un delegato dello Stato membro che eserciterà la presidenza durante tale semestre può, durante il semestre precedente, presiedere riunioni di comitati, diversi dal Coreper, e gruppi di lavoro allorché discutono tale fascicolo. L'attuazione pratica di questo paragrafo è oggetto di un accordo tra le due presidenze interessate.

     Nel caso specifico dell'esame del bilancio delle Comunità europee per un determinato esercizio finanziario, le riunioni degli organi preparatori del Consiglio diversi dal Coreper dedicate alla preparazione di punti dell'ordine del giorno del Consiglio relativi all'esame del bilancio sono presiedute da un delegato dello Stato membro che eserciterà la presidenza del Consiglio durante il secondo semestre dell'anno che precede l'esercizio finanziario in questione. Lo stesso si applica, con l'accordo dell'altra presidenza, alla presidenza delle sessioni del Consiglio nel momento in cui sono discussi detti punti riguardanti il bilancio. Le presidenze interessate si consulteranno sulle modalità pratiche.

     7. In conformità delle pertinenti disposizioni di cui sopra, il Coreper può adottare le seguenti decisioni di procedura, purché i relativi punti siano stati iscritti all'ordine del giorno provvisorio almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. Per poter derogare a tale termine occorre l'unanimità del Coreper (1):

     a) decisione di tenere una sessione del Consiglio in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo (articolo 1, paragrafo 3);

     b) autorizzazione a produrre in giustizia una copia o un estratto di un documento del Consiglio (articolo 6, paragrafo 2);

     c) decisione di tenere un dibattito pubblico del Consiglio o di non aprire al pubblico una determinata deliberazione del Consiglio [articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e articolo 8, paragrafi 2 e 3];

     d) decisione di rendere pubblici i risultati delle votazioni e le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio nei casi previsti all'articolo 9, paragrafo 2;

     e) decisione di ricorrere alla procedura scritta (articolo 12, paragrafo 1);

     f) approvazione o modifica del processo verbale del Consiglio (articolo 13, paragrafi 2 e 3);

     (1) Cfr. la dichiarazione h) che segue:

     h) in riferimento all'articolo 19, paragrafo 7:

     “Se un membro del Consiglio considera che un progetto di decisione di procedura sottoposta per adozione al Coreper conformemente all'articolo 19, paragrafo 7, dia luogo a una questione di merito, il progetto di decisione verrà sottoposto al Consiglio.” g) decisione di pubblicare o non pubblicare un testo o un atto nella Gazzetta ufficiale (articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4);

     h) decisione di consultare un'istituzione o un organo in tutti i casi in cui detta consultazione non è richiesta dai trattati;

     i) decisione di fissare o di prorogare un termine per la consultazione di un'istituzione o di un organo;

     j) decisione di prorogare i termini di cui all'articolo 251, paragrafo 7, del trattato CE;

     k) approvazione del testo di una lettera indirizzata a un'istituzione o a un organo.

 

     Articolo 20 La presidenza e il corretto svolgimento dei lavori

     1. La presidenza assicura l'applicazione del presente regolamento interno e vigila sul corretto svolgimento dei dibattiti. La presidenza provvede segnatamente a rispettare e a far rispettare le disposizioni dell'allegato V concernenti i metodi di lavoro per un Consiglio allargato.

Al fine di assicurare il buon svolgimento dei dibattiti essa può inoltre, salvo decisione contraria del Consiglio, adottare ogni misura necessaria, al fine di sfruttare al meglio il tempo a disposizione nelle riunioni, e in particolare:

     a) limitare, per la trattazione di un punto particolare, il numero delle persone per delegazione presenti nella sala della riunione durante la sessione e decidere di autorizzare o meno l'apertura di una sala di ascolto;

     b) predisporre l'ordine nel quale saranno trattati i punti e stabilire la durata dei dibattiti ad essi dedicati;

     c) organizzare il tempo dedicato ad un punto particolare, segnatamente limitando la durata degli interventi dei partecipanti e determinando l'ordine in cui possono prendere la parola;

     d) chiedere alle delegazioni di presentare per iscritto, entro una determinata data, le loro proposte di modifica di un testo in discussione, se del caso con una breve spiegazione;

     e) chiedere alle delegazioni che hanno posizioni identiche o simili su un determinato punto, testo o parte di testo, di invitare una di esse a esprimere la posizione da esse condivisa, in riunione o per iscritto prima della riunione.

     2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 4, 5 e 6, e le sue competenze e la sua responsabilità politica generale, la presidenza è assistita dal rappresentante dello Stato membro che assicurerà la presidenza successiva. Quest'ultimo, su richiesta o su disposizione della presidenza, la sostituisce ove necessario, la solleva, se del caso, da taluni compiti e garantisce la continuità dei lavori del Consiglio.

 

     Articolo 21 (1) (2) Relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro

     Nonostante le altre disposizioni del presente regolamento interno, la presidenza organizza le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro in modo che le loro relazioni siano disponibili prima della riunione del Coreper che le esamina.

(1) Queste disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 114 del trattato CE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio.

(2) Cfr. la dichiarazione i) che segue:

i) in riferimento all'articolo 21:

“Le relazioni dei gruppi di lavoro e gli altri documenti che fungono da base per le deliberazioni del Coreper dovrebbero essere inviati alle delegazioni entro termini che ne consentano l'esame.”

A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente, la presidenza rinvia ad una riunione successiva del Coreper i punti relativi a lavori legislativi ai sensi dell'articolo 7, per i quali il comitato o il gruppo di lavoro non hanno concluso i lavori almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del Coreper.

 

     Articolo 22 Qualità redazionale (1)

     Al fine di assistere il Consiglio nel suo compito di controllo della qualità redazionale degli atti legislativi da esso adottati, il servizio giuridico è incaricato di verificare, in tempo utile, la qualità redazionale delle proposte e dei progetti di atti e di formulare suggerimenti di carattere redazionale all'attenzione del Consiglio e dei suoi organi, secondo l'accordo interistituzionale, del 22 dicembre 1998, sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria.

Nell'arco dell'intero iter legislativo, coloro che presentano testi nell'ambito dei lavori del Consiglio prestano particolare attenzione alla loro qualità redazionale.

     (1) Cfr. la dichiarazione j) che segue:

     j) in riferimento all'articolo 22:

     “Il servizio giuridico del Consiglio è altresì incaricato di assistere lo Stato membro all'origine di una iniziativa ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE o dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE, segnatamente al fine di verificare la qualità redazionale di dette iniziative, qualora una siffatta assistenza sia richiesta dallo Stato membro in questione.”

     Cfr. la dichiarazione k) che segue:

     k) in riferimento all'articolo 22:

     “I membri del Consiglio formulano le loro osservazioni sulle proposte di codificazione ufficiale dei testi legislativi entro i trenta giorni lavorativi successivi alla diffusione delle proposte stesse da parte del segretario generale.

     I membri del Consiglio assicurano che l'esame delle disposizioni di una proposta di rifusione di testi legislativi riprese dall'atto precedente senza modifiche sostanziali si svolga conformemente ai principi previsti per l'esame delle proposte di codificazione.” 5. Il segretario generale, assistito dal segretario generale aggiunto, ha piena competenza in materia di gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II (Consiglio) del bilancio e adotta tutte le misure necessarie per assicurare la corretta gestione degli stessi. Egli mette in esecuzione i suddetti stanziamenti ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee.

 

     Articolo 23 Il segretario generale e il segretariato generale

     1. Il Consiglio è assistito da un segretariato generale, posto sotto la responsabilità di un segretario generale, coadiuvato da un segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del segretariato generale. Il segretario generale ed il segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

     2. Il Consiglio decide dell'organizzazione del segretariato generale.

     Sotto l'autorità del Consiglio, il segretario generale e il segretario generale aggiunto adottano tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del segretariato generale.

     3. Il segretariato generale è associato in maniera stretta e continua alla programmazione, al coordinamento e al controllo della coerenza dei lavori del Consiglio e all'attuazione del suo programma di 18 mesi.

     Sotto la responsabilità e la guida della presidenza, esso assiste quest'ultima nella ricerca di soluzioni.

     In conformità delle disposizioni del trattato UE, il segretario generale assiste il Consiglio e la presidenza per le questioni di politica estera e di sicurezza comune, compreso il coordinamento dei lavori dei rappresentanti speciali.

     Se del caso, il segretario generale può invitare la presidenza a convocare un comitato o un gruppo di lavoro, in particolare per questioni di politica estera e di sicurezza comune, o a iscrivere un punto all'ordine del giorno di un comitato o gruppo di lavoro.

     4. Il segretario generale o il segretario generale aggiunto sottopongono al Consiglio il progetto di stato di previsione delle spese di quest'ultimo in tempo utile per assicurare il rispetto dei termini fissati dalle disposizioni finanziarie.

 

     Articolo 24 Sicurezza

     La normativa in materia di sicurezza è adottata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

 

     Articolo 25 Funzioni di depositario di accordi e convenzioni

     Quando il segretario generale del Consiglio è designato depositario di un accordo concluso in base all'articolo 24 del trattato UE o dalla Comunità e da uno o più Stati od organizzazioni internazionali, di una convenzione conclusa tra Stati membri o di una convenzione stabilita in forza dell'articolo 34 del trattato UE, gli atti di ratifica, di accettazione o di approvazione di tali accordi o convenzioni sono depositati presso la sede del Consiglio.

In tal caso, il segretario generale esercita le funzioni di depositario e provvede altresì alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della data di entrata in vigore degli accordi o convenzioni di cui trattasi.

 

     Articolo 26 Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo

     Il Consiglio può essere rappresentato dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commissioni dalla presidenza o, con l'assenso di quest'ultima, dalla presidenza successiva o dal segretario generale. Su mandato della presidenza, il Consiglio può altresì farsi rappresentare dinanzi a tali commissioni dal suo segretario generale aggiunto o da alti funzionari del segretariato generale.

Il Consiglio può inoltre fare conoscere le proprie vedute al Parlamento europeo mediante una comunicazione scritta.

 

     Articolo 27 Disposizioni relative alla forma degli atti

     Le disposizioni relative alla forma degli atti figurano nell'allegato VI.

 

     Articolo 28 Corrispondenza destinata al Consiglio

     La corrispondenza destinata al Consiglio è indirizzata al presidente, presso la sede del Consiglio, al seguente indirizzo:

Conseil de l'Union européenne

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles

 

 

ALLEGATO I

ELENCO DELLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Affari generali e relazioni esterne (1)

2. Economia e finanza (2)

3. Giustizia e affari interni (3)

4. Occupazione, politica sociale, salute e consumatori

5. Competitività (mercato interno, industria e ricerca) (4)

6. Trasporti, telecomunicazioni e energia

7. Agricoltura e pesca

8. Ambiente

9. Istruzione, gioventù e cultura (5)

Spetta a ogni singolo Stato membro determinare in che modo è rappresentato a livello di Consiglio, ai sensi dell'articolo 203 del trattato CE.

Più ministri possono partecipare in qualità di titolari a una stessa formazione del Consiglio; l'ordine del giorno e l'organizzazione dei lavori sono stabiliti in conseguenza (6).

Per quanto riguarda il Consiglio Affari generali e relazioni esterne, ciascun governo si fa rappresentare nelle varie sessioni di questa formazione dal ministro o dal sottosegretario di Stato di sua scelta.

 

(1) Compresa la politica europea in materia di sicurezza e di difesa e la cooperazione allo sviluppo.

(2) Compreso il bilancio.

(3) Compresa la protezione civile.

(4) Compreso il turismo.

(5) Compresi gli audiovisivi.

(6) Cfr. dichiarazione l) che segue:

l) in riferimento all'allegato I, secondo capoverso:

“La presidenza strutturerà gli ordini del giorno del Consiglio in maniera tale da agevolare la partecipazione dei rappresentanti nazionali interessati, raggruppando punti dell'ordine del giorno correlati fra loro, in particolare nel caso in cui una determinata formazione del Consiglio debba trattare gruppi di temi chiaramente delineabili.”

 

 

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI L'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO

 

     Articolo 1 Campo di applicazione

     Qualsiasi persona fisica o giuridica ha accesso ai documenti del Consiglio secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 e nelle disposizioni specifiche che figurano nel presente allegato.

 

     Articolo 2 Consultazione per quanto concerne i documenti di terzi

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e a meno che non sia chiaro, dopo esame del documento alla luce dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che esso non sarà divulgato, il terzo interessato è consultato se a) si tratta di un documento sensibile, quale definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001;

     b) il documento proviene da uno Stato membro e

è stato sottoposto al Consiglio anteriormente al 3 dicembre 2001; o

lo Stato membro in questione ha chiesto di non divulgarlo senza il suo previo accordo.

     2. In tutti gli altri casi, qualora il Consiglio riceva una domanda riguardante un documento di terzi in suo possesso, il segretariato generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001, consulta il terzo interessato a meno che non sia chiaro, dopo esame del documento alla luce dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001, che esso può o non deve essere divulgato.

     3. Il terzo è consultato per iscritto (anche tramite posta elettronica) e dispone di un termine ragionevole per rispondere, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Nei casi di cui al paragrafo 1 il terzo è invitato ad esprimere il suo parere per iscritto.

     4. Qualora il documento non rientri tra quelli di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), e il segretariato generale, sulla scorta del parere negativo del terzo, non ritenga applicabile l'articolo 4, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, la questione è demandata al Consiglio.

Se il Consiglio prevede di divulgare il documento, il terzo è immediatamente informato, per iscritto, dell'intenzione del Consiglio di divulgare il documento dopo un periodo di almeno dieci giorni lavorativi. Nel contempo si richiama l'attenzione del terzo sull'articolo 243 del trattato CE.

 

     Articolo 3 Domande di consultazione da parte di altre istituzioni o degli Stati membri

     Le domande di consultazione del Consiglio da parte di un'altra istituzione o di uno Stato membro circa una domanda relativa a un documento del Consiglio sono indirizzate per posta elettronica all'indirizzo access@consilium.europa.eu o per fax al n. (32-2) 281 63 61.

Il segretariato generale esprime prontamente il proprio parere a nome del Consiglio, tenendo conto di qualsiasi limite di tempo necessario per una decisione da parte dell'istituzione o dello Stato membro interessato, al più tardi entro cinque giorni lavorativi.

 

     Articolo 4 Documenti provenienti dagli Stati membri

     Le domande presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono trasmesse in forma scritta al segretariato generale.

 

     Articolo 5 Domande deferite dagli Stati membri

     Una domanda che sia deferita al Consiglio da uno Stato membro è trattata in conformità degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle pertinenti disposizioni del presente allegato. In caso di rifiuto di accesso totale o parziale, si informa il richiedente che qualsiasi domanda di conferma deve essere indirizzata direttamente al Consiglio.

 

     Articolo 6 Indirizzo per le domande

     Le domande di accesso a un documento sono indirizzate per iscritto al segretario generale del Consiglio/alto rappresentante, rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles, o per posta elettronica all'indirizzo access@consilium.europa.eu o per fax al n. (32-2) 281 63 61.

 

     Articolo 7 Esame delle domande iniziali

     Fatto salvo l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, le richieste di accesso ai documenti del Consiglio sono esaminate dal segretariato generale.

 

     Articolo 8 Trattamento delle domande di conferma

     Fatto salvo l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Consiglio decide in merito alle domande di conferma.

 

     Articolo 9 Oneri

     Gli oneri per la produzione e l'invio di copie di documenti del Consiglio sono fissati dal segretario generale.

 

     Articolo 10 Registro pubblico dei documenti del Consiglio

     1. Il segretariato generale ha la responsabilità di rendere accessibile al pubblico il registro dei documenti del Consiglio.

     2. Oltre ai riferimenti ai documenti, si indicano nel registro i documenti elaborati dopo il 1° luglio 2000 che sono già stati resi pubblici. Fatti salvi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il contenuto di tali documenti è reso disponibile su Internet.

 

     Articolo 11 Documenti direttamente accessibili al pubblico

     1. Il presente articolo si applica a tutti i documenti del Consiglio, purché non classificati, e non pregiudica la possibilità di presentare una domanda scritta a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

     2. Ai fini del presente articolo si intende per:

     — “diffusione”: la distribuzione della versione finale di un documento ai membri del Consiglio, ai loro rappresentanti o ai loro delegati, — “documenti legislativi”: i documenti relativi all'esame e all'adozione di un atto legislativo quale definito all'articolo 7 del regolamento interno.

     3. Il segretariato generale rende accessibili al pubblico i seguenti documenti, non appena diffusi:

     a) documenti di cui né il Consiglio né uno Stato membro è l'autore, che sono stati resi accessibili al pubblico dall'autore o con l'accordo di questi;

     b) ordini del giorno provvisori di sessioni delle varie formazioni del Consiglio;

     c) testi adottati dal Consiglio e destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

     4. Purché non siano chiaramente coperti da una delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il segretariato generale può inoltre rendere accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti:

     a) ordini del giorno provvisori di comitati e gruppi di lavoro;

     b) altri documenti, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni, in seno al Consiglio o in seno a uno dei suoi organi preparatori, che non riflettono posizioni individuali delle delegazioni, esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

     5. Oltre ai documenti menzionati ai paragrafi 3 e 4, il segretariato generale rende accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti legislativi:

     a) note di trasmissione e copie di lettere riguardanti atti legislativi trasmessi al Consiglio da altre istituzioni od organi dell'Unione europea o, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001, da uno Stato membro;

     b) documenti sottoposti al Consiglio citati in corrispondenza dei punti figuranti nel suo ordine del giorno e contrassegnati dai termini “deliberazione pubblica” o “dibattito pubblico” a norma dell'articolo 8 del regolamento interno;

     c) note sottoposte al Coreper e/o al Consiglio per approvazione (note relative a punti “I/A” e punti “A”), nonché il progetto di atti legislativi cui esse fanno riferimento;

     d) decisioni adottate dal Consiglio nel corso della procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE e testi allegati approvati dal comitato di conciliazione.

     6. Dopo l'adozione di una delle decisioni di cui al paragrafo 5, lettera d), o l'adozione definitiva dell'atto di cui trattasi, il segretariato generale rende accessibili al pubblico i documenti legislativi riguardanti tale atto che sono stati elaborati prima della presente decisione e che non sono coperti da una delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni in seno al Consiglio o in seno a uno dei suoi organi preparatori (risultati dei lavori), esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

     A richiesta di uno Stato membro, i documenti che rientrano nel primo comma e che riflettono la posizione individuale della delegazione di tale Stato membro in sede di Consiglio non sono resi accessibili al pubblico ai sensi della presente decisione.

 

 

ALLEGATO III

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PONDERAZIONE DEI VOTI NEL CONSIGLIO

 

Articolo 1 [1]

Per l’applicazione dell’articolo 205, paragrafo 4, del trattato CE e dell’articolo 118, paragrafo 4, del trattato Euratom, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 34, paragrafo 3, del trattato UE, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007, è la seguente:

 

Stato membro

Popolazione (× 1 000)

Germania

82 438,0

Francia

62 886,2

Regno Unito

60 421,9

Italia

58 751,7

Spagna

43 758,3

Polonia

38 157,1

Romania

21 610,2

Paesi Bassi

16 334,2

Grecia

11 125,2

Portogallo

10 569,6

Belgio

10 511,4

Repubblica ceca

10 251,1

Ungheria

10 076,6

Svezia

9 047,8

Austria

8 265,9

Bulgaria

7 718,8

Danimarca

5 427,5

Slovacchia

5 389,2

Finlandia

5 255,6

Irlanda

4 209,0

Lituania

3 403,3

Lettonia

2 294,6

Slovenia

2 003,4

Estonia

1 344,7

Cipro

766,4

Lussemburgo

459,5

Malta

404,3

Totale

492 881,2

soglia (62 %)

305 586,3

 

     Articolo 2

     1. Anteriormente al 1° settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all'Ufficio statistico delle Comunità europee i dati relativi alla loro popolazione totale al 1° gennaio dell'anno in corso.

     2. Con effetto al 1° gennaio di ogni anno, il Consiglio adatta, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico delle Comunità europee dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le cifre di cui all'articolo 1. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

 

 

ALLEGATO IV

     1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento interno qui di seguito elencate e per le decisioni per le quali, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio o del Coreper non possono prendere parte alla votazione, non si tiene conto del voto di tale/i membro/i:

     a) articolo 1, paragrafo 3, secondo comma (tenuta di una sessione in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo);

     b) articolo 3, paragrafo 7 (iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli che figurano all'ordine del giorno provvisorio);

     c) articolo 3, paragrafo 8 (mantenimento quale punto B dell'ordine del giorno di un punto A che altrimenti avrebbe dovuto essere ritirato dall'ordine del giorno);

     d) articolo 5, paragrafo 2, per quanto concerne la presenza della sola Banca centrale europea (deliberazioni senza la presenza della Banca centrale europea);

     e) articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), secondo e terzo comma (pubblicità dei risultati delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e dei punti di tale verbale relativi all'adozione di una posizione comune nell'ambito del titolo VI del trattato UE; pubblicità dei risultati delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e dei punti di tale verbale relativi a casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2);

     f) articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (apertura della procedura di voto);

     g) articolo 12, paragrafo 1 (ricorso alla procedura scritta);

     h) articolo 14, paragrafo 1 (decisione di deliberare e di decidere, in via eccezionale, sulla base di documenti e di progetti che non sono redatti in tutte le lingue) (1);

     i) articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una iniziativa presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE o dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE);

     j) articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una posizione comune adottata sulla base dell'articolo 34 del trattato UE o di talune direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri);

     k) articolo 17, paragrafo 4, lettera c) (pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di eventuali misure di attuazione o di applicazione delle decisioni o convenzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE);

     l) articolo 17, paragrafo 5 (pubblicazione o meno nella Gazzetta ufficiale delle decisioni prese da un organo istituito da un accordo internazionale).

     2. Un membro del Consiglio o del Coreper non può avvalersi delle seguenti disposizioni del presente regolamento interno in relazione a decisioni per le quali, in base ai trattati, non può prendere parte alla votazione:

     a) articolo 3, paragrafo 8 (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere il ritiro di un punto A dall'ordine del giorno);

     b) articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere l'apertura della procedura di voto);

     c) articolo 11, paragrafo 3 (possibilità per un membro del Consiglio di ricevere una delega di voto);

     d) articolo 14, paragrafo 2 (possibilità per ciascun membro del Consiglio di opporsi alla delibera, qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nella lingua che egli designa).

     (1) Cfr. la dichiarazione m) che segue:

     m) in riferimento all'allegato IV, paragrafo 1, lettera h):

     “Il Consiglio conferma che la regola attuale, secondo cui i testi che servono come base alle sue deliberazioni sono redatti in tutte le lingue, continuerà ad applicarsi.”

 

 

ALLEGATO V

METODI DI LAVORO PER UN CONSIGLIO ALLARGATO

 

     Preparazione delle riunioni

     1. La presidenza vigila affinché un gruppo di lavoro o un comitato trasmetta un fascicolo al Coreper solo quando vi siano ragionevoli prospettive di progresso o chiarimento delle posizioni a quel livello. Per contro, i fascicoli sono rinviati a un gruppo di lavoro o a un comitato solo se necessario e, comunque, solo se corredati del mandato di trattare problemi precisi e ben definiti.

     2. La presidenza adotta le misure necessarie per far avanzare i lavori tra le riunioni. Essa potrà, ad esempio, con l'accordo del gruppo di lavoro o del comitato, avviare nel modo più efficace possibile le consultazioni necessarie su problemi specifici, al fine di riferire su eventuali soluzioni al gruppo o comitato interessato. Essa potrà altresì condurre consultazioni scritte, chiedendo alle delegazioni di rispondere per iscritto ad una proposta prima della successiva riunione del gruppo di lavoro o del comitato.

     3. Se del caso, le delegazioni espongono per iscritto, prima dello svolgimento di una riunione, le posizioni che probabilmente assumeranno in tale riunione. Qualora ciò comporti proposte di modifica di un testo, esse suggeriscono una precisa formulazione del testo. Ove possibile, i contributi scritti sono presentati congiuntamente dalle delegazioni che condividono la medesima posizione.

     4. Il Coreper evita di rifare il lavoro già svolto nel quadro della preparazione dei suoi lavori. Ciò vale segnatamente per i punti I, le informazioni relative all'organizzazione e all'ordine dei punti trattati e le informazioni riguardanti l'ordine del giorno e l'organizzazione delle future riunioni del Consiglio. Ove possibile, le delegazioni sollevano i punti Varie in sede di preparazione dei lavori del Coreper anziché in sede di Coreper stesso.

     5. La presidenza trasmette alle delegazioni, il più presto possibile in sede di preparazione dei lavori del Coreper, tutte le informazioni necessarie per consentire un'accurata preparazione del medesimo, incluse le informazioni sugli obiettivi che la presidenza conta di raggiungere al termine dell'esame di ciascun punto dell'ordine del giorno. Inversamente, la presidenza incoraggia, se del caso, le delegazioni a informare le altre delegazioni nel corso della preparazione dei lavori del Coreper sulle posizioni che esse assumeranno in sede di Coreper. In tale contesto la presidenza mette a punto l'ordine del giorno del Coreper. Se le circostanze lo richiedono, la presidenza può convocare con maggiore frequenza i gruppi di preparazione dei lavori del Coreper.

     Svolgimento delle riunioni

     6. Nessun punto è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio a soli fini di presentazione da parte della Commissione o di membri del Consiglio, a meno che non sia previsto un dibattito su nuove importanti iniziative.

     7. La presidenza si astiene dall'iscrivere all'ordine del giorno del Coreper punti meramente informativi. Le informazioni in questione, quali l'esito delle riunioni svoltesi in un'altra sede o con uno Stato terzo o un'altra istituzione, le questioni procedurali od organizzative e altre sono di preferenza trasmesse alle delegazioni nel quadro della preparazione dei lavori del Coreper, se possibile ogni volta per iscritto, e non sono ripresentate in sede di Coreper.

     8. All'inizio di una riunione la presidenza fornisce le eventuali ulteriori informazioni necessarie in merito al suo svolgimento, indicando in particolare il lasso di tempo che prevede di dedicare ad ogni punto. Essa si astiene dal procedere a lunghe introduzioni nonché dal ripetere informazioni già note alle delegazioni.

     9. All'inizio di una discussione su un punto sostanziale la presidenza, a seconda del tipo di dibattito richiesto, indica alle delegazioni la durata massima consentita per i relativi interventi. Nella maggior parte dei casi gli interventi non dovrebbero superare i due minuti.

     10. In linea di massima sono preclusi giri di tavolo completi; dovrebbero svolgersi soltanto in circostanze eccezionali, per questioni specifiche; in tal caso la presidenza stabilisce il tempo degli interventi.

     11. La presidenza inquadra per quanto possibile il dibattito, in particolare chiedendo alle delegazioni di esprimersi in merito ai testi di compromesso o a proposte specifiche.

     12. Nel corso e al termine delle riunioni la presidenza si astiene dal procedere a lunghe sintesi delle discussioni intercorse, limitandosi a brevi conclusioni sui risultati raggiunti quanto al merito e/o a una conclusione di procedura.

     13. Le delegazioni evitano di tornare su punti già sollevati da precedenti oratori. I loro interventi sono sintetici, sostanziali e pertinenti.

     14. Si incoraggiano le delegazioni schierate su posizioni simili a consultarsi per raggiungere una posizione comune su un punto specifico, da far presentare ad un unico portavoce.

     15. Nel discutere un testo, le delegazioni presentano per iscritto proposte redazionali concrete anziché limitarsi ad esprimere il proprio disaccordo su una particolare proposta.

     16. Salvo diversa indicazione della presidenza, le delegazioni si astengono dal prendere la parola in caso di accordo su una particolare proposta: il silenzio è interpretato come accordo di massima.

 

 

ALLEGATO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMA DEGLI ATTI

 

A. Forma dei regolamenti

1. I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché i regolamenti del Consiglio, contengono:

a) il titolo “regolamento”, un numero d'ordine, la data dell'adozione e l'indicazione del loro oggetto;

b) rispettivamente la formula “Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea” o la formula “Il Consiglio dell'Unione europea”;

c) l'indicazione delle disposizioni sulla base delle quali il regolamento è adottato, precedute dalla parola “visto”;

d) la menzione delle proposte presentate e dei pareri espressi;

e) la motivazione del regolamento, preceduta dalla formula “considerando quanto segue:”; i considerando sono numerati;

f) rispettivamente la formula “hanno adottato il presente regolamento” o la formula “ha adottato il presente regolamento”, seguita dal dispositivo del regolamento.

2. I regolamenti sono suddivisi in articoli, eventualmente raggruppati in capi e sezioni.

3. L'ultimo articolo di un regolamento stabilisce la data dell'entrata in vigore, qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

4. L'ultimo articolo di un regolamento è seguito:

a) i) dalla formula: “Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”;

oppure

ii) dalla formula: “Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea”, nei casi in cui un atto non sia applicabile a tutti e in tutti gli Stati membri (1);

(1) Cfr. la dichiarazione n) che segue:

n) in riferimento all'allegato VI, sezione A, paragrafo 4, lettera a), punto ii):

“Il Consiglio rammenta che, nei casi in cui i trattati prevedono che un atto non sia applicabile a tutti o in tutti gli Stati membri, è necessario evidenziarne chiaramente l'applicazione territoriale nella motivazione e nel contenuto dell'atto stesso.”

b) dalla formula: “Fatto a …, addì …”; la data è quella in cui il regolamento è stato adottato;

e

c) se trattasi:

i) di un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dalla formula:

“Per il Parlamento europeo

Il presidente”

“Per il Consiglio

Il presidente”

seguita dai nomi del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento;

ii) di un regolamento del Consiglio, dalla formula:

“Per il Consiglio

Il presidente”

seguita dal nome del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento.

 

B. Forma delle direttive, delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri (trattato CE)

1. Le direttive e le decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché le direttive e le decisioni del Consiglio recano il titolo “direttiva” o “decisione”.

2. Le raccomandazioni ed i pareri formulati dal Consiglio recano il titolo “raccomandazione” o “parere”.

3. Le disposizioni previste al punto A per i regolamenti, si applicano, con gli opportuni adattamenti e fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato CE, alle direttive ed alle decisioni.

 

C. Forma delle strategie comuni del Consiglio europeo, delle azioni comuni e delle posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato UE.

Le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni a norma dell'articolo 12 del trattato UE recano rispettivamente i titoli:

a) “Strategia comune del Consiglio europeo”, un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

b) “Azione comune del Consiglio”, un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

c) “Posizione comune del Consiglio”, un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto.

D. Forma delle posizioni comuni, delle decisioni quadro, delle decisioni e delle convenzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE.

Le posizioni comuni, le decisioni quadro, le decisioni e le convenzioni a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE recano rispettivamente i titoli:

a) “Posizione comune del Consiglio”, un numero d'ordine (anno/numero/GAI), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

b) “Decisione quadro del Consiglio”, un numero d'ordine (anno/numero/GAI), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

c) “Decisione del Consiglio”, un numero d'ordine (anno/numero/GAI), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

d) “Convenzione stabilita dal Consiglio in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea” e l'indicazione del suo oggetto.»

 

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua adozione. La decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Il primo programma di 18 mesi del Consiglio è stabilito per il periodo che inizia nel gennaio 2007.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della Decisione n. 2007/4/CE.