§ 19.1.84 – Decisione 3 febbraio 2005, n. 94.
Decisione n. 2005/94/CE, EURATOM della Commissione che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, EURATOM.


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:03/02/2005
Numero:94


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 19.1.84 – Decisione 3 febbraio 2005, n. 94.

Decisione n. 2005/94/CE, EURATOM della Commissione che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, EURATOM.

(G.U.U.E. 4 febbraio 2005, n. L 31).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 2,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 131,

     visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 41, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il sistema di sicurezza della Commissione si fonda sui principi enunciati nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio, allo scopo di assicurare il buon funzionamento del processo decisionale dell'Unione.

     (2) Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza figurano nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione.

     (3) L’appendice 1 acclusa a tali disposizioni in materia di sicurezza riporta una tabella comparativa contenente le classificazioni nazionali di sicurezza.

     (4) Il 16 aprile 2003, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia hanno firmato un trattato relativo alla rispettiva adesione all’Unione europea. Occorre pertanto modificare l’appendice 1 delle disposizioni in materia di sicurezza per tener conto di tali paesi.

     (5) Il 14 marzo 2003, l’Unione europea ha firmato un accordo con la NATO sulla sicurezza delle informazioni. Nell’appendice 1 delle disposizioni in materia di sicurezza occorre pertanto definire una corrispondenza con i livelli di classificazione della NATO.

     (6) La Francia e i Paesi Bassi hanno modificato le loro legislazioni in materia di classificazione.

     (7) Per chiarezza, l’appendice 1 delle disposizioni in materia di sicurezza va sostituita.

     (8) Al tempo stesso, occorre correggere l’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom per garantire che i termini relativi alle quattro classificazioni vengano utilizzati in modo omogeneo in tutte le versioni linguistiche,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     L’appendice 1 delle disposizioni in materia di sicurezza, figurante nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, è sostituita dal testo allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     L’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom è corretto sostituendo adeguatamente in tutte le versioni linguistiche i termini relativi alle quattro classificazioni con i termini seguenti, da scrivere sempre in caratteri maiuscoli:

     — «RESTREINT UE»,

     — «CONFIDENTIEL UE»,

     — «SECRET UE»,

     — «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET».

 

          Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)