§ 19.1.70 – Direttiva 26 aprile 2004, n. 66.
Direttiva n. 2004/66/CE del Consiglio che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:26/04/2004
Numero:66


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 19.1.70 – Direttiva 26 aprile 2004, n. 66.

Direttiva n. 2004/66/CE del Consiglio che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(G.U.U.E. 1 maggio 2004, n. L 168).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in seguito denominato «trattato di adesione»), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in seguito denominato «atto di adesione»), in particolare l'articolo 57,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1° maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione non contempla gli adattamenti necessari, oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.

     (2) Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2 dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio qualora l'atto iniziale sia stato adottato dal Consiglio o congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

     (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE, 2003/59/ CE, 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/ 49/CE sono modificate come indicato nell'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di entrata in vigore del trattato di adesione. Per quanto riguarda le disposizioni della presente direttiva che adeguano la direttiva 91/414/CE modificata, nonché le direttive 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE, la data di recepimento è quella stabilita. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono la presente direttiva nonché una tavola che ne precisa la concordanza con le specifiche disposizioni della presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore solo con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore dello stesso.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

I. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

 

     A. VEICOLI A MOTORE

 

     Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE.

     a) Nell'allegato II, capitolo C, appendice 1, punto 1, primo trattino, è inserito quanto segue:

     «“8 per la Repubblica ceca”, “29 per l'Estonia”, “CY per Cipro”, “32 per la Lettonia”, “36 per la Lituania”, “7 per l'Ungheria”, “MT per Malta”, “20 per la Polonia”, “26 per la Slovenia”, “27 per la Slovacchia”.»

     b) Nell'allegato III, parte I, «A – Trattori completi/completati», il punto 16 è sostituito dal seguente:

     c) Nell'allegato III, parte I, «B – Rimorchi agricoli o forestali – completi/completati», il punto 16 è sostituito dal seguente: d) Nell'allegato III, parte I, «C – Macchine intercambiabili trainate – complete/completate», il punto 16 è sostituito dal seguente:

     (omissis)

     e) Nell'allegato III, parte II, «A – Rimorchi agricoli o forestali – incompleti», il punto 16 è sostituito dal seguente:

     (omissis)

     f) Nell'allegato III, parte II, «B – Macchine intercambiabili trainate – incomplete», il punto 16 è sostituito dal seguente:

     (omissis)

 

     B. PRODOTTI CHIMICI

 

     Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

     Nell'allegato VI, parte A, punto 5, l'elenco dei paesi è sostituito dal seguente:

     «Belgio

     Repubblica ceca

     Danimarca

     Germania

     Estonia

     Grecia

     Spagna

     Francia

     Irlanda

     Italia

     Cipro

     Lettonia

     Lituania

     Lussemburgo

     Ungheria

     Malta

     Paesi Bassi

     Austria

     Polonia

     Portogallo

     Slovenia

     Slovacchia

     Finlandia

     Svezia

     Regno Unito».

 

II. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

 

     Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

     a) Nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è inserito quanto segue:

     (Omissis)

     b) Nell'articolo 18, paragrafo 3, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

     «— alla data del 1° gennaio 1995 per le imprese autorizzate in Austria, Finlandia e Svezia,».

     c) Nell'articolo 18, paragrafo 3, dopo il terzo trattino è aggiunto il trattino seguente:

     «— alla data del 1° maggio 2004 per le imprese autorizzate nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, nella Slovenia e nella Slovacchia, e».

 

III. AGRICOLTURA

 

     NORMATIVA FITOSANITARIA

 

     Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

     a) Nell'allegato IV, il punto 1.1. è sostituito dal seguente:

     «1.1. Rischi particolari per l'uomo (RSh)

     RSh 1

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Tossico per contatto oculare. RSh 2

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Può causare fotosensibilizzazione.

     RSh 3

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.».

     b) Nell'allegato V, il punto 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Disposizioni generali

     Tutti i prodotti fitosanitari devono recare sull'etichetta la seguente frase, completata, ove necessario, dal testo fra parentesi:

     SP 1

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]».

     c) Nell'allegato V, il punto 2.1. è sostituito dal seguente:

     «2.1. Precauzioni specifiche per operatori (SPo)

     Disposizioni generali

     1. Gli Stati membri possono stabilire un'attrezzatura idonea per la protezione personale degli operatori e prescrivere i dispositivi specifici (ad esempio, tuta, grembiule, guanti, scarpe robuste, stivali di gomma, visiere, schermi per il viso, occhiali di protezione, elmetto di protezione, cappuccio o respiratore di un tipo specifico).

     Tali misure di precauzione supplementari non pregiudicano le frasi tipo applicabili conformemente alla direttiva 1999/45/CE.

     2. Gli Stati membri possono inoltre definire i compiti specifici che richiedono una particolare attrezzatura di protezione, quali la mescolatura, il carico o la manipolazione del prodotto non diluito, l'applicazione o la nebulizzazione del prodotto diluito, la manipolazione di materiali trattati di recente, come piante o terreno, o l'accesso a zone trattate di recente.

     3. Gli Stati membri possono aggiungere specifiche relative ai controlli tecnici, come ad esempio:

     — deve essere utilizzato un sistema di trasferimento stagno per trasferire l'antiparassitario dall'imballaggio al serbatoio del nebulizzatore,

     — l'operatore deve lavorare in una cabina chiusa [con sistema di condizionamento d'aria/filtro dell'aria] durante le operazioni di nebulizzazione,

     — i controlli tecnici possono sostituire l'attrezzatura di protezione personale se offrono un livello di protezione pari o superiore ad essa.

     Disposizioni specifiche

     SPo 1

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.

     SPo 2

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

     SPo 3

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.

     SPo 4

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.

     SPo 5

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Ventilare [a fondo/per una durata da specificare/fino all'essiccazione dello spray] le zone/serre trattate prima di accedervi.».

     d) Nell'allegato V, il punto 2.2. è sostituito dal seguente:

     «2.2. Precauzioni da prendere per l'ambiente (SPe)

     SPe 1

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza).

     SPe 2

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione).

     SPe 3

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].

     SPe 4

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

     SPe 5

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.    SPe 6

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

     SPe 7

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.

     SPe 8

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare quando le api sono in attività./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo).».

     e) Nell'allegato V, il punto 2.3. è sostituito dal seguente:

     «2.3. Precauzioni da prendere in materia di buone pratiche agricole

     SPa 1

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) più di (numero di applicazioni o durata da precisare).».

     f) Nell'allegato V, il punto 2.4. è sostituito dal seguente:

     «2.4. Precauzioni specifiche da prendere per rodenticidi (SPr)

     SPr 1

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.

     SPr 2

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relativo antidoto.

     SPr 3

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     IT: I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.».

 

 

IV. POLITICA DEI TRASPORTI

 

     TRASPORTI SU STRADA

 

     1. Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

     Nell'allegato I bis, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

     «(1) Sigla dello Stato: (B) Belgio, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (M) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.».

     2. Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/ CEE del Consiglio.

     a) Nell'allegato II, punto 2, sotto «La facciata 1 contiene» il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

     «la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la carta, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

     B: Belgio

     CZ: Repubblica ceca

     DK: Danimarca

     D: Germania

     EST: Estonia

     GR: Grecia

     E: Spagna

     F: Francia

     IRL: Irlanda

     I: Italia

     CY: Cipro

     LV: Lettonia

     LT: Lituania

     L: Lussemburgo

     H: Ungheria

     M: Malta

     NL: Paesi Bassi

     A: Austria

     PL: Polonia

     P: Portogallo

     SLO: Slovenia

     SK: Slovacchia

     FIN: Finlandia

     S: Svezia

     UK: Regno Unito».

      b) Nell'allegato II, punto 2, sotto «La facciata 1 contiene» il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

      «la dicitura “modello delle Comunità europee” nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta e la dicitura “carta di qualificazione del conducente” nelle altre lingue ufficiali della Comunità, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     carta di qualificazione del conducente».

     c) Nell'allegato II, punto 2, sotto «La facciata 2 contiene» la seconda frase della lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: ceco, danese, estone, finnico, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, redige una versione bilingue della carta usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.»

 

V. FISCALITÀ

 

     1. Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

     a) L'articolo 24 bis è sostituito dal seguente:

     «Articolo 24 bis

     Nell’applicare l’articolo 24, paragrafi da 2 a 6, i seguenti Stati membri possono concedere una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è inferiore al controvalore in moneta nazionale, al tasso di conversione applicabile alla data della loro adesione, di:

     — nella Repubblica ceca: 35 000 EUR;

     — in Estonia: 16 000 EUR;

     — a Cipro: 15 600 EUR;

     — in Lettonia: 17 200 EUR;

     — in Lituania: 29 000 EUR;

     — in Ungheria: 35 000 EUR;

     — a Malta: 37 000 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella cessione di beni, 24 300 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte), e 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire prestatori di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte);

     — in Polonia: 10 000 EUR;

     — in Slovenia: 25 000 EUR;

     — in Slovacchia: 35 000 EUR.»

     b) L'articolo 28 quaterdecies è sostituito dal seguente:

     «Articolo 28 quaterdecies. Tasso di cambio.

     Per determinare il controvalore in moneta nazionale degli importi espressi in ecu nel presente titolo, gli Stati membri utilizzano i tassi di cambio applicabili il 16 dicembre 1991. Tuttavia, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia utilizzano i tassi di cambio applicabili alla data della loro adesione.».

     c) L'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), nella versione figurante nell'articolo 28 septies, paragrafo 1), è sostituito dal seguente:

     «b) di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere g) e i), dell'articolo 15, dell'articolo 16, paragrafo 1, punti B, C, D ed E, e paragrafo 2, e dell'articolo 28 quater, parti A e C.».

     2. Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

     Nell'allegato, è inserito quanto segue:

     (omissis).

     3. Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

     a) All'articolo 3, lettera a), punto iii), è aggiunto quanto segue:

     (omissis)

     b) Nell'allegato è aggiunto quanto segue:

     (omissis).