§ 19.1.56 - Regolamento 4 novembre 2003, n. 2004.
Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:04/11/2003
Numero:2004


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito d'applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Condizioni
Art. 4.  Domanda di finanziamento
Art. 5.  Verifica
Art. 6.  Obblighi collegati al finanziamento
Art. 7.  Divieto di finanziamento
Art. 8.  Natura delle spese
Art. 9.  Esecuzione e controllo
Art. 10.  Ripartizione
Art. 11.  Assistenza tecnica
Art. 12.  Relazione
Art. 13.  Entrata in vigore e applicazione


§ 19.1.56 - Regolamento 4 novembre 2003, n. 2004.

Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

(G.U.U.E. 15 novembre 2003, n. L 297).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 191,

     vista la proposta della Commissione,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 191 del trattato stabilisce che i partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione e contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

     (2) È opportuno fissare una serie di norme di base, in forma di statuto, per i partiti politici a livello europeo, in particolare in relazione al loro finanziamento. L'esperienza acquisita nell'applicare il presente regolamento dovrebbe dimostrare in quale misura tale statuto debba o non debba essere integrato da altre regole.

     (3) La pratica indica che i membri di un partito politico a livello europeo saranno o cittadini raggruppati come partito politico, oppure partiti politici che formano un'alleanza. È pertanto opportuno precisare le nozioni di «partito politico» e di «alleanza di partiti politici» che saranno utilizzate ai fini del presente regolamento.

     (4) Per poter identificare un «partito politico a livello europeo», è importante stabilire talune condizioni. In particolare, è necessario che i partiti politici a livello europeo rispettino i principi sui quali l'Unione europea è fondata, che sono ripresi dai trattati e riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

     (5) Occorre prevedere la procedura da seguire da parte dei partiti politici a livello europeo che desiderino ottenere un finanziamento in applicazione del presente regolamento.

     (6) Occorre inoltre prevedere una verifica regolare delle condizioni che consentono di identificare un partito politico a livello europeo.

     (7) I partiti politici a livello europeo che abbiano ricevuto un finanziamento in applicazione del presente regolamento dovrebbero sottostare agli obblighi che garantiscono la trasparenza delle fonti di finanziamento.

     (8) In conformità della dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza, il finanziamento attribuito a norma del presente regolamento non dovrebbe essere utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente i partiti politici a livello nazionale. Nella medesima dichiarazione è previsto che le disposizioni sul finanziamento dei partiti politici a livello europeo dovrebbero essere applicate, su una stessa base, a tutte le forze politiche europee rappresentate in seno al Parlamento europeo.

     (9) È opportuno definire la natura delle spese alle quali può applicarsi un finanziamento a norma del presente regolamento.

     (10) Gli stanziamenti destinati al finanziamento previsto dal presente regolamento dovrebbero essere stabiliti nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

     (11) È necessario assicurare la massima trasparenza e il controllo finanziario dei partiti politici a livello europeo che ricevono finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

     (12) È opportuno prevedere un criterio di ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno, tenendo conto sia del numero di beneficiari, sia del numero di eletti al Parlamento europeo.

     (13) L'assistenza tecnica che il Parlamento europeo dovrà fornire ai partiti politici a livello europeo dovrebbe essere basata sul principio della parità di trattamento.

     (14) L'applicazione del presente regolamento e le attività finanziate dovrebbero essere analizzate in una relazione del Parlamento europeo, che dovrebbe essere pubblicata.

     (15) Il controllo giurisdizionale per il quale è competente la Corte di giustizia è un elemento che concorre alla corretta applicazione del presente regolamento.

     (16) Per facilitare la transizione verso le nuove regole è opportuno differire l'applicazione di alcune disposizioni del presente regolamento fino alla costituzione del Parlamento europeo che farà seguito alle elezioni previste nel mese di giugno del 2004,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Oggetto e ambito d'applicazione

     Il presente regolamento stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     1) «partito politico»: un'associazione di cittadini:

     - che persegue obiettivi politici, e

     - che è riconosciuta o istituita in conformità dell'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro;

     2) «alleanza di partiti politici»: la cooperazione strutturata tra almeno due partiti politici;

     3) «partito politico a livello europeo»: un partito politico o un'alleanza di partiti politici che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3.

 

          Art. 3. Condizioni

     Un partito politico a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:

     a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;

     b) essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali,

     oppure

     aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;

     c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto;

     d) aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione.

 

          Art. 4. Domanda di finanziamento

     1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico a livello europeo presenta ogni anno una domanda al Parlamento europeo.

     Il Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi ed autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti.

     2. La prima domanda è corredata dei documenti seguenti:

     a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3;

     b) un programma politico che espone gli obiettivi del partito politico a livello europeo;

     c) uno statuto che definisca segnatamente gli organi responsabili della gestione politica e finanziaria, e gli organismi o le persone fisiche che detengono, in ciascuno degli Stati membri interessati, il potere di rappresentanza legale, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione o la cessione di beni mobili e immobili e la capacità di stare in giudizio.

     3. Ogni modifica riguardante i documenti di cui al paragrafo 2, in particolare un programma politico o uno statuto che siano già stati presentati, è notificata al Parlamento europeo entro due mesi. In caso di mancata notifica, il finanziamento è sospeso.

 

          Art. 5. Verifica

     1. Il Parlamento europeo verifica regolarmente se i partiti politici a livello europeo continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b).

     2. Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 3, lettera c), su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici in seno al Parlamento europeo, il Parlamento europeo verifica, a maggioranza dei suoi membri, che tale condizione continui ad essere soddisfatta da un partito politico a livello europeo.

     Prima di effettuare tale verifica, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico a livello europeo in questione e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.

     Tale comitato è costituito da tre membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano un membro ciascuno. Il Parlamento europeo provvede all'attività di segreteria e al finanziamento del comitato.

     3. Se il Parlamento europeo constata che una delle condizioni di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c), non è più soddisfatta, il partito politico a livello europeo in questione, avendo di conseguenza perduto tale titolo, è escluso dal finanziamento ai sensi del presente regolamento.

 

          Art. 6. Obblighi collegati al finanziamento

     Un partito politico a livello europeo:

     a) pubblica annualmente le proprie entrate e uscite e una dichiarazione relativa all'attivo e al passivo;

     b) dichiara le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR;

     c) non accetta:

     - le donazioni anonime,

     - le donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo,

     - le donazioni provenienti da imprese sulle quali i pubblici poteri possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a titolo della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle regole che la disciplinano,

     - le donazioni che superano 12 000 EUR all'anno e per donatore, provenienti da qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle imprese di cui al terzo trattino, fatto salvo il disposto del secondo comma.

     Sono ammissibili i contributi dei partiti politici membri di un partito politico a livello europeo. Essi non possono superare il 40 % del bilancio annuale di quest'ultimo.

 

          Art. 7. Divieto di finanziamento

     Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non può essere utilizzato per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e in particolare dei partiti politici nazionali, che restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

 

          Art. 8. Natura delle spese

     Gli stanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea conformemente al presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel programma politico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

     Tali spese comprendono le spese amministrative, quelle per il sostegno tecnico, le riunioni, la ricerca, le manifestazioni transfrontaliere, gli studi, l'informazione e le pubblicazioni.

 

          Art. 9. Esecuzione e controllo

     1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici a livello europeo sono fissati in conformità delle procedure di bilancio ed eseguiti a norma delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     2. La valutazione dei beni mobili ed immobili e il loro ammortamento sono effettuati in conformità del regolamento (CE) n. 2909/2000 della Commissione, del 29 dicembre 2002, relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee.

     3. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono soggetti a controllo a norma delle disposizioni del regolamento finanziario e delle relative modalità di esecuzione.

     Il controllo è effettuato inoltre in base a una certificazione annuale ad opera di un organismo di audit esterno e indipendente. La certificazione è trasmessa al Parlamento europeo entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario pertinente.

     4. In seguito all'applicazione del presente regolamento, i fondi che fossero indebitamente ricevuti dai partiti politici a livello europeo dal bilancio generale dell'Unione europea sono restituiti a tale bilancio.

     5. I partiti politici a livello europeo beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento trasmettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.

     Nel caso di spese impegnate dai partiti politici a livello europeo congiuntamente ai partiti politici nazionali e ad altre organizzazioni, i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai partiti politici a livello europeo sono resi accessibili alla Corte dei conti.

     6. Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo in quanto organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo non è soggetto alle disposizioni dell'articolo 113 del regolamento finanziario relative al carattere degressivo del finanziamento.

 

          Art. 10. Ripartizione

     1. Gli stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente come segue tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento di cui all'articolo 4 sia stata accolta:

     a) il 15 % è ripartito in parti uguali;

     b) l'85 % è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

     Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, un membro del Parlamento europeo può appartenere a un solo partito politico a livello europeo.

     2. I finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare il 75 % del bilancio di un partito politico a livello europeo. L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.

 

          Art. 11. Assistenza tecnica

     Tutta l'assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo ai partiti politici a livello europeo è basata sul principio della parità di trattamento. È fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle riconosciute alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili e avviene in base a fatturazione e pagamento.

     Il Parlamento europeo pubblica in una relazione annuale i dettagli dell'assistenza tecnica fornita a ciascun partito politico a livello europeo.

 

          Art. 12. Relazione

     Entro il 15 febbraio 2006, il Parlamento europeo pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.

 

          Art. 13. Entrata in vigore e applicazione

     Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Gli articoli da 4 a 10 si applicano a decorrere dal giorno dell'apertura della prima sessione tenuta dopo le elezioni al Parlamento europeo del giugno 2004.