§ 19.1.21 - Regolamento 22 dicembre 1998, n. 2836.
Regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio relativo all'integrazione delle questioni "di genere" nella cooperazione allo sviluppo.


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:22/12/1998
Numero:2836


Sommario
Art. 1.      1. La Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenza tecnica per sostenere l'integrazione orizzontale di una sensibilità alle questioni "di genere" nell'insieme delle sue politiche e dei [...]
Art. 2.      1. Gli obiettivi delle attività svolte in base al presente regolamento sono i seguenti
Art. 3.      Possono essere beneficiari delle attività svolte nell'ambito del presente regolamento enti e organismi pubblici, amministrazioni decentrate, organismi regionali, università e centri di ricerca, [...]
Art. 4.      1. Il finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 copre un periodo di cinque anni
Art. 5.      1. I mezzi che possono essere impiegati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 comprendono studi, assistenza tecnica adeguata, compreso il ricorso a esperti, a breve e a lungo termine, [...]
Art. 6.      Il sostegno finanziario fornito in base al presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili
Art. 7.      1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni contemplate dal presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Una volta all'anno si procederà ad uno scambio di opinioni in base agli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della [...]
Art. 10.      1. Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale che presenta le attività finanziate nell'ambito del presente [...]
Art. 11.      1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile fino al 31 dicembre 2003


§ 19.1.21 - Regolamento 22 dicembre 1998, n. 2836.

Regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio relativo all'integrazione delle questioni "di genere" nella cooperazione allo sviluppo.

(G.U.C.E. 30 dicembre 1998, n. L 354).

 

Art. 1.

     1. La Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenza tecnica per sostenere l'integrazione orizzontale di una sensibilità alle questioni "di genere" nell'insieme delle sue politiche e dei suoi interventi di cooperazione allo sviluppo.

     2. L'assistenza fornita in base al presente regolamento completa, rafforza e coordina quella fornita nell'ambito di altri strumenti di cooperazione allo sviluppo, inclusi quelli esistenti a livello intergovernativo e/o a livello locale, per far sì che si tenga pienamente conto delle questioni "di genere" nelle politiche e negli interventi comunitari.

     3. Ai fini del presente regolamento, per "questioni di genere" (o "tematica uomo-donna") si intende il ruolo, le responsabilità e le opportunità diversi e interdipendenti delle donne e degli uomini nel campo dello sviluppo, che sono propri di ciascuna cultura e di ciascuna società e possono evolversi nel tempo, in particolare in seguito ad interventi strategici e politici.

 

     Art. 2.

     1. Gli obiettivi delle attività svolte in base al presente regolamento sono i seguenti:

     a) sostenere l'integrazione delle questioni "di genere" in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo, tenendo particolarmente conto dello status giuridico e della situazione reale di donne e uomini, delle loro esigenze e del loro contributo alla società e alla famiglia; sostenere l'adozione di un'impostazione attenta alle disparità tra uomini e donne nella concezione, nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie di sviluppo su grande, media e piccola scala, nonché nella loro verifica e nella loro valutazione;

     b) sostenere e facilitare l'inserimento nell'insieme degli interventi della Comunità a favore dello sviluppo di azioni intese ad affrontare su scala sufficientemente vasta le disparità tra uomini e donne, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle risorse, ai servizi e la partecipazione ai processi decisionali nella vita politica, economica e sociale;

     c) tendere gradualmente, entro il 2003, ad una situazione di sostanziale aumento della percentuale di interventi comunitari che soddisfino i criteri OCSE/CAS per l'integrazione delle questioni "di genere" o di azioni positive;

     d) sviluppare e incoraggiare nei paesi in via di sviluppo capacità endogene pubbliche e private atte a promuovere e a farsi carico dell'integrazione delle questioni "di genere" nelle azioni di sviluppo.

     2. In particolare sono ammissibili al finanziamento le seguenti attività:

     - assistenza e consulenza tecnica in materia di integrazione delle questioni "di genere" nelle azioni a favore dello sviluppo;

     - attività intese ad includere le implicazioni delle questioni "di genere" nelle analisi, nelle politiche, nelle strategie nazionali e nelle strategie settoriali;

     - programmi per sviluppare le capacità istituzionali e operative dei paesi in via di sviluppo nelle questioni "di genere" a livello nazionale, regionale e locale ed anche, per quanto riguarda l'azione legislativa ed amministrativa, nella parità di diritti per uomini e donne;

     - sostegno alla raccolta e alla diffusione dei dati disaggregati per sesso;

     - messa a punto di metodologie, orientamenti, manuali, procedure, indicatori e altri strumenti operativi intesi a migliorare l'integrazione delle questioni "di genere" nelle attività di sviluppo;

     - verifiche e valutazioni tematiche;

     - formazione e sensibilizzazione di coloro che hanno responsabilità decisionali nell'ambito della Commissione e nei paesi in via di sviluppo;

     - sostegno ai paesi in via di sviluppo per l'elaborazione, la verifica e il controllo dei piani nazionali intesi ad attuare le raccomandazioni contenute nella piattaforma d'azione della Conferenza di Pechino;

     - azioni nell'ambito del coordinamento con gli Stati membri in materia di integrazione delle questioni "di genere" nella cooperazione allo sviluppo.

     3. Particolare attenzione sarà rivolta all'integrazione delle questioni "di genere" nei temi emergenti della cooperazione allo sviluppo.

 

     Art. 3.

     Possono essere beneficiari delle attività svolte nell'ambito del presente regolamento enti e organismi pubblici, amministrazioni decentrate, organismi regionali, università e centri di ricerca, comunità tradizionali e locali, sindacati, organizzazioni non governative, associazioni di pubblica utilità e associazioni di rappresentanza della popolazione locale, in particolare delle donne, nonché cooperative e istituti di credito agrario e artigiano.

Sarà data la precedenza alle strutture endogene che possono contribuire a sviluppare le capacità locali in relazione alle questioni "di genere".

 

     Art. 4.

     1. Il finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 copre un periodo di cinque anni [1999-2003].

Per il periodo 1999-2003 l'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma è pari a 25 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

     2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio tenendo conto dei principi di una sana gestione finanziaria espressi nell'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     1. I mezzi che possono essere impiegati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 comprendono studi, assistenza tecnica adeguata, compreso il ricorso a esperti, a breve e a lungo termine, istruzione, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

     2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, sia spese ricorrenti (comprese quelle di amministrazione, manutenzione e funzionamento), dato che, per quanto possibile, il progetto deve prefiggersi un obiettivo di realizzazione a medio termine.

Tuttavia, tranne che per i programmi di formazione, istruzione e ricerca, le spese di funzionamento possono di norma essere coperte solo nella fase di avvio delle azioni e in misura decrescente.

     3. Sarà richiesto un contributo ai beneficiari di cui all'articolo 3. Il loro contributo dipende dai mezzi di cui dispongono e dalla natura dell'operazione.

     4. Possono essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri donatori, in particolare gli Stati membri e gli organismi internazionali interessati. La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità. [1]

     5. Sono adottate le misure necessarie per evidenziare il carattere comunitario degli aiuti forniti in base al presente regolamento.

     6. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e di complementarità stabiliti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia delle azioni nel loro insieme, la Commissione può adottare tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

     a) la creazione di un sistema per lo scambio sistematico e l'analisi di informazioni sulle azioni finanziate e quelle che potrebbero esserlo da parte della Comunità e degli Stati membri;

     b) il coordinamento in loco delle azioni, mediante riunioni periodiche e scambi di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nei paesi beneficiari.

     7. La Commissione può organizzare riunioni tra i rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e dei paesi partner per accrescere la sensibilità sulle questioni "di genere" nelle aree emergenti della cooperazione allo sviluppo.

     8. Per ottenere il maggiore impatto possibile a livello internazionale e nazionale, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, può prendere tutte le iniziative per assicurare un buon coordinamento ed una stretta collaborazione, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, con i paesi beneficiari e con i finanziatori e gli altri organismi internazionali interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.

 

     Art. 6.

     Il sostegno finanziario fornito in base al presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili.

 

     Art. 7.

     1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni contemplate dal presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     2. Le decisioni riguardanti aiuti non rimborsabili superiori a 1 milione di ecu, destinati ad azioni particolari e finanziati ai sensi del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

     3. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 8, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o costatati per le azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

     4. Ogni convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in loco secondo le modalità consuete definite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     5. Quando le azioni sono oggetto di convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, queste prevedono che il pagamento di tasse, dazi e altri eventuali oneri non sia a carico della Comunità.

     6. L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [2]

     7. L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [3]

     8. Particolare attenzione va rivolta:

     - alla ricerca della miglior redditività e di un impatto durevole nell'elaborazione dei progetti;

     - alla chiara definizione e al monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione per tutti i progetti;

     - alla capacità dei progetti e dei programmi di realizzare l'obiettivo di introdurre l'integrazione delle questioni "di genere", su vasta scala, negli interventi comunitari.

 

     Art. 8. [4]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato geograficamente competente per lo sviluppo, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9.

     Una volta all'anno si procederà ad uno scambio di opinioni in base agli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nell'ambito di una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

 

     Art. 10.

     1. Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale che presenta le attività finanziate nell'ambito del presente regolamento relative all'integrazione delle questioni "di genere" nella cooperazione comunitaria allo sviluppo e i risultati ottenuti. Inoltre la relazione contiene:

     - un elenco dei progetti con il nome dei partner e la percentuale del costo operativo finanziata dalla Comunità;

     - una valutazione, corredata di cifre, dell'esecuzione del presente regolamento nello stesso periodo.

     2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 8, che può eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

     3. Ogni mese la Commissione informa gli Stati membri circa le azioni ed i progetti approvati, indicandone l'importo, la natura, il paese beneficiario e i partner.

     4. La guida del finanziamento contenente gli orientamenti e i criteri per la selezione dei progetti viene pubblicata e distribuita alle parti interessate dagli uffici della Commissione, comprese le delegazioni della Commissione nei paesi beneficiari.

 

     Art. 11.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile fino al 31 dicembre 2003.

     2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento, eventualmente corredata di proposte per l'applicazione futura del regolamento stesso.

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.