§ 18.3.46 – Direttiva 27 aprile 2004, n. 69.
Direttiva n. 2004/69/CE della Commissione che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.3 attività di servizi
Data:27/04/2004
Numero:69


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 18.3.46 – Direttiva 27 aprile 2004, n. 69.

Direttiva n. 2004/69/CE della Commissione che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la definizione di «banche multilaterali di sviluppo». (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 aprile 2004, n. L 125).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, in particolare l'articolo 60, paragrafo 1, quinto trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 1, paragrafo 19, della direttiva 2000/12/CE definisce le «banche multilaterali di sviluppo» enumerando gli enti creditizi che rientrano in tale definizione.

     (2) Con lettera del novembre 2002, l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA) ha chiesto di essere inclusa nell'elenco che figura al citato articolo 1, paragrafo 19, della direttiva 2000/12/CE.

     (3) MIGA è membro del Gruppo della Banca mondiale. Fornisce, ad investitori privati, garanzie contro i rischi non commerciali, ed in particolare il rischio di perdite, definito secondo criteri ben definiti, derivanti da inconvertibilità e non trasferibilità della valuta locale, espropriazione, eventi bellici e disordini civili, inadempienza contrattuale da parte di un'entità governativa. La finalità di MIGA consiste nella promozione della crescita economica dei paesi in via di sviluppo che sono suoi membri, incoraggiando la costituzione, l'espansione e la modernizzazione di imprese del settore privato — in particolare, piccole e medie imprese –, in modo complementare alle attività condotte dagli altri membri del Gruppo della Banca mondiale.

     (4) MIGA presenta un profilo del rischio equivalente a quello delle banche multilaterali di sviluppo enumerate all'articolo 1, paragrafo 19, della direttiva 2000/12/CE e può pertanto essere inclusa nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 19 e, di conseguenza, beneficiare della ponderazione preferenziale dei rischi di cui all'articolo 43 della direttiva 2000/12/CE.

     (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato incaricato di assistere la Commissione in applicazione della procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2 della direttiva 2000/12/CE,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'articolo 1, paragrafo 19) della direttiva 2000/12/CE è sostituito dal paragrafo seguente:

     «19. “banche multilaterali di sviluppo”: la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Società finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la “Nordic Investment Bank” e la Banca di sviluppo dei Caraibi, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo europeo per gli investimenti, la Società interamericana di investimento e l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti.»

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.