§ 18.1.16 - Regolamento 1 luglio 2010, n. 583.
Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.1 questioni generali
Data:01/07/2010
Numero:583


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Principi generali
Art. 3.  Principi relativi al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
Art. 4.  Titolo e contenuto del documento
Art. 5.  Presentazione e linguaggio
Art. 6.  Lunghezza
Art. 7.  Contenuto specifico della descrizione
Art. 8.  Spiegazione dei rischi e dei rendimenti potenziali, compreso l’uso di un indicatore
Art. 9.  Principi che regolano l’individuazione, la spiegazione e la presentazione dei rischi
Art. 10.  Presentazione delle spese
Art. 11.  Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza
Art. 12.  Requisiti supplementari
Art. 13.  Casi specifici
Art. 14.  Rimandi
Art. 15.  Presentazione dei risultati passati
Art. 16.  Metodologia di calcolo dei risultati passati
Art. 17.  Impatto e gestione dei cambiamenti sostanziali
Art. 18.  Uso di un parametro di riferimento accanto ai risultati passati
Art. 19.  Uso di dati "simulati" per i risultati passati
Art. 20.  Contenuto della sezione "Informazioni pratiche"
Art. 21.  Uso di rimandi ad altre fonti di informazione
Art. 22.  Revisione delle informazioni chiave per gli investitori
Art. 23.  Pubblicazione della versione riveduta
Art. 24.  Modifiche sostanziali alla struttura delle spese
Art. 25.  Comparti di investimento
Art. 26.  Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori riguardanti le categorie di azioni
Art. 27.  Sezione "Informazioni pratiche"
Art. 28.  Sezione "Obiettivi e politica d’investimento"
Art. 29.  Profilo di rischio e di rendimento
Art. 30.  Sezione "Spese"
Art. 31.  Sezione "Obiettivi e politica d’investimento"
Art. 32.  Sezione "Profilo di rischio e di rendimento"
Art. 33.  Sezione "Spese"
Art. 34.  Sezione "Informazioni pratiche"
Art. 35.  Risultati ottenuti nel passato
Art. 36.  Scenari di performance
Art. 37.  Lunghezza
Art. 38.  Condizioni per la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori o di un prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web
Art. 39.  Entrata in vigore


§ 18.1.16 - Regolamento 1 luglio 2010, n. 583.

Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web

(G.U.U.E. 10 luglio 2010, n. L 176)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) [1], in particolare l’articolo 75, paragrafo 4, l’articolo 78, paragrafo 7, e l’articolo 81, paragrafo 2,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva n. 2009/65/CE specifica i principi fondamentali da seguire nel preparare e fornire informazioni chiave per gli investitori, compresi i requisiti relativi al formato e alla presentazione di tali informazioni, gli obiettivi che esse si prefiggono, i principali elementi da divulgare, chi dovrebbe fornire le informazioni e a chi, e i metodi da utilizzare a tale scopo. La definizione dei dettagli sul contenuto e sul formato è stata rinviata alla successiva adozione di misure di esecuzione, che dovrebbero essere sufficientemente specifiche da garantire che gli investitori ricevano le informazioni di cui hanno bisogno circa le specifiche strutture dei fondi.

 

(2) La scelta del regolamento è giustificata dal fatto che si tratta dell’unico tipo di atto in grado di assicurare l’armonizzazione di tutte le informazioni chiave destinate agli investitori. Inoltre, un documento contenente informazioni chiave per gli investitori sarà più efficace se i requisiti ai quali esso è soggetto sono identici in tutti gli Stati membri. È opportuno che tutti gli interessati beneficino di un sistema armonizzato per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da divulgare, che garantirà la coerenza e la comparabilità delle informazioni relative alle opportunità di investimento sul mercato degli OICVM.

 

(3) In alcuni casi può rivelarsi più efficace divulgare le informazioni chiave fornendo agli investitori il documento che le contiene attraverso un sito web, oppure allegando tale documento a quello fornito a ciascun investitore potenziale. In questi casi, tuttavia, il contesto nel quale il documento viene presentato non dovrebbe recare pregiudizio alla sua importanza, né far pensare che si tratti di un documento promozionale o che la documentazione promozionale di accompagnamento abbia per l’investitore al dettaglio la stessa importanza, o importanza addirittura superiore.

 

(4) È necessario garantire che il contenuto dell’informazione sia pertinente, che le informazioni siano organizzate in maniera logica, e che il linguaggio sia adeguato agli investitori al dettaglio. Per rispondere a questa esigenza, è necessario che il presente regolamento garantisca che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sia in grado — grazie al formato e alla presentazione, nonché alla qualità e alla natura del linguaggio usato — di suscitare l’interesse degli investitori e di agevolare i raffronti. Il presente regolamento mira a garantire la coerenza del formato del documento, compresa la presentazione e l’indice, che devono essere identici.

 

(5) Il presente regolamento specifica il contenuto delle informazioni relative agli obiettivi ed alla politica d’investimento degli OICVM, in modo che gli investitori possano valutare con facilità se un fondo possa rispondere o meno alle loro necessità. Per questo motivo, è opportuno che le informazioni indichino se i rendimenti sono attesi sotto forma di incrementi di capitale, di distribuzione di reddito, o di una combinazione delle due cose. La descrizione della politica di investimento dovrebbe indicare all’investitore quali sono gli obiettivi generali degli OICVM e come saranno raggiunti. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari nei quali si prevede di investire, devono essere menzionati soltanto quelli che possono avere un impatto significativo sul rendimento degli OICVM, e non tutti quelli nei quali è possibile investire.

 

(6) Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate circa la presentazione del profilo di rischio/rendimento dell’investimento prescrivendo l’uso di un indicatore sintetico e specificando il contenuto delle spiegazioni testuali relative all’indicatore stesso e ai rischi che, pur non essendo rilevati dall’indicatore, possono avere un impatto significativo sul profilo di rischio/rendimento dell’OICVM. Nell’applicare le norme sull’indicatore sintetico si deve tener conto della metodologia adottata per calcolarlo, così come elaborata dalle autorità competenti che lavorano all’interno del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. La società di gestione dovrebbe decidere caso per caso quali sono i rischi specifici da divulgare analizzando le caratteristiche particolari di ciascun fondo, tenendo presente la necessità di evitare che il documento risulti sovraccarico di informazioni che gli investitori al dettaglio comprenderanno con difficoltà. Inoltre, nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori le spiegazioni testuali relative al profilo di rischio/rendimento dovrebbero occupare uno spazio limitato. Dovrebbe essere possibile inserire rimandi al prospetto OICVM, dove i rischi sono illustrati nei minimi dettagli.

 

(7) Sarà opportuno assicurare che la spiegazione relativa ai rischi fornita nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sia coerente con le procedure interne della società di gestione in materia di gestione di rischi, stabilite a norma della direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1 luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione [2]. Per garantire questa coerenza, ad esempio, la funzione permanente di gestione del rischio dovrebbe avere la possibilità, laddove opportuno, di esaminare e commentare la sezione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori dedicata al profilo di rischio/rendimento.

 

(8) Il presente regolamento specifica il formato comune per la presentazione e la spiegazione delle spese, comprese le avvertenze pertinenti, in modo che gli investitori siano adeguatamente informati circa le spese che dovranno sostenere e la loro proporzione rispetto al capitale effettivamente investito nel fondo. Nell’applicare queste norme si deve tener conto della metodologia adottata per il calcolo delle spese, elaborata dalle autorità competenti che lavorano all’interno del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.

 

(9) Le disposizioni dettagliate circa la presentazione delle informazioni relative ai risultati ottenuti nel passato si basano sui requisiti cui devono soddisfare tali informazioni, contenuti nella direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio [3]. Il presente regolamento integra le disposizioni della direttiva 2004/39/CE includendo i requisiti specifici necessari per armonizzare le informazioni, allo scopo di agevolare i raffronti tra i diversi documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori. In particolare, il presente regolamento prescrive che devono essere indicati soltanto i rendimenti annui netti, presentati in un diagramma a barre. È opportuno disciplinare alcuni aspetti della presentazione del diagramma a barre, compresi i pochi casi in cui è possibile usare dati simulati.

 

(10) Pur riconoscendo l’utilità che possono avere per l’investitore i rimandi ad altre informazioni, è essenziale anche che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori comprenda tutte le informazioni necessarie per consentire loro di comprendere gli elementi fondamentali dell’OICVM. Se vengono usati rimandi a fonti di informazione diverse dal prospetto e dalle relazioni periodiche, è opportuno chiarire che il prospetto e le relazioni periodiche sono le fonti primarie di ulteriori informazioni per gli investitori, e i riferimenti non dovrebbero sminuirne l’importanza.

 

(11) Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori dovrebbe essere riveduto e modificato ogniqualvolta e come necessario, in modo tale che esso continui a soddisfare i requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78, paragrafo 2, e all’articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE. Come norma di buona pratica, le società di gestione dovrebbero rivedere il documento contenente le informazioni chiave prima di prendere iniziative che potrebbero portare un numero significativo di nuovi investitori ad acquisire quote nel fondo.

 

(12) In casi specifici, potrebbe rivelarsi necessario adattare la forma o il contenuto delle informazioni chiave per gli investitori. Il presente regolamento, pertanto, adatta le disposizioni generali valide per tutti gli OICVM alla situazione specifica di alcuni tipi di OICVM, quelli cioè che sono costituiti da diversi comparti di investimento o che propongono diverse categorie di azioni, quelli che comprendono fondi di fondi o strutture master-feeder, e quelli strutturati, come ad esempio gli OICVM a capitale protetto o analoghi.

 

(13) Per quanto riguarda gli OICVM che propongono diverse categorie di azioni, non dovrebbe essere previsto alcun obbligo di produrre, per ciascuna categoria di azioni, un documento separato contenente le informazioni chiave per gli investitori, a condizione che gli interessi degli investitori non risultino compromessi. I dettagli di due o più categorie possono essere riuniti in un unico documento contenente informazioni chiave per gli investitori soltanto se ciò è possibile senza rendere il documento eccessivamente complesso o farraginoso. In alternativa può essere selezionata una categoria rappresentativa. Ciò è possibile solo nei casi in cui esista sufficiente analogia tra le categorie, in modo che le informazioni sulla categoria rappresentativa siano corrette, chiare e non fuorvianti nei confronti della categoria rappresentata. Per determinare se l’uso di una categoria rappresentativa è corretto, chiaro e non fuorviante, è necessario tenere conto delle caratteristiche dell’OICVM, della natura delle differenze proprie di ciascuna categoria e del ventaglio di scelte proposte a ciascun investitore o gruppo di investitori.

 

(14) Nel caso di un fondo di fondi, si mantiene il giusto equilibrio tra le informazioni relative all’OICVM nel quale l’investitore investe e ai suoi fondi sottostanti. Il documento contenente le informazioni chiave relative a un fondo di fondi dovrebbe quindi essere preparato sulla base del fatto che l’investitore non desideri o non abbia bisogno di essere informato nei dettagli circa le caratteristiche specifiche di ciascuno dei fondi sottostanti, che in ogni caso possono variare di volta in volta se l’OICVM viene gestito attivamente. Tuttavia, affinché il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori fornisca informazioni realmente efficaci circa l’obiettivo e la politica di investimento del fondo di fondi, nonché sui fattori di rischio e sulla struttura delle spese, le caratteristiche dei fondi sottostanti dovrebbero essere trasparenti.

 

(15) Nel caso delle strutture master-feeder, la descrizione del profilo di rischio/rendimento dell’OICVM feeder dovrebbe essere sostanzialmente analoga a quella della corrispondente sezione nel documento informativo dell’OICVM master, in modo che — qualora opportuno — il documento relativo all’OICVM feeder possa riprendere le informazioni dal documento destinato agli investitori dell’OICVM master. Queste informazioni dovrebbero tuttavia essere integrate da opportune spiegazioni, o essere debitamente adattate, nei casi in cui le attività detenute a titolo accessorio dall’OICVM feeder possano modificare il profilo di rischio rispetto all’OICVM master, in modo da tenere conto dei rischi inerenti a questi attivi detenuti a titolo accessorio, ad esempio quando sono utilizzati strumenti derivati. Gli investitori che investono nell’OICVM feeder dovrebbero essere informati dei costi cumulativi legati all’investimento nell’OICVM feeder e nell’OICVM master.

 

(16) Per quanto riguarda gli OICVM strutturati, quali quelli a capitale protetto o analoghi, è necessario fornire gli scenari di performance futuri, piuttosto che le informazioni sui risultati ottenuti nel passato. Gli scenari di performance futuri implicano il calcolo del rendimento previsto per il fondo ipotizzando condizioni di mercato favorevoli, sfavorevoli o neutre. La scelta di questi scenari consentirà di illustrare efficacemente l’intera gamma di risultati che la formula applicata potrebbe produrre.

 

(17) Nei casi in cui le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto devono essere forniti su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web, è necessario proteggere gli investitori con misure di sicurezza aggiuntive, in modo da garantire che essi ricevano le informazioni in forma rispondente alle loro esigenze, e in modo da mantenere l’integrità delle informazioni fornite, evitare modifiche che ne compromettano la comprensibilità e l’efficacia, ed evitare manipolazioni da parte di persone non autorizzate. Per garantire parità di trattamento agli investitori e parità di condizioni nei settori finanziari, il presente regolamento contiene un riferimento alle disposizioni sul supporto durevole di cui alla direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva [4].

 

(18) Per consentire alle società di gestione e alle società di investimento di adattarsi ai nuovi requisiti contenuti nel presente regolamento in maniera efficiente ed efficace, la data di applicazione del presente regolamento è allineata con l’attuazione della direttiva 2009/65/CE.

 

(19) Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione [5], è stato consultato e ha prestato la propria consulenza tecnica.

 

(20) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate circa l’esecuzione dell’articolo 75, paragrafo 2, dell’articolo 78, paragrafi da 2 a 5, e dell’articolo 81, paragrafo 1, della direttiva n. 2009/65/CE.

 

     Art. 2. Principi generali

1. Gli obblighi stabiliti nel presente regolamento si applicano a tutte le società di gestione, per ciascun OICVM da esse gestito.

 

2. Il presente regolamento si applica a tutte le società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE.

 

     Art. 3. Principi relativi al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori

1. Il presente regolamento specifica in maniera esaustiva la forma e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (di seguito "documento contenente le informazioni chiave per gli investitori"). Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, tale documento non comprende altre informazioni o dichiarazioni.

 

2. Le informazioni chiave per gli investitori sono corrette, chiare e non fuorvianti.

 

3. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene fornito in modo tale da garantire che gli investitori possano distinguerlo da altro materiale informativo. In particolare, non viene presentato o fornito in maniera tale da indurre gli investitori a considerarlo meno importante rispetto ad altre informazioni concernenti l’OICVM in questione e i rischi e i vantaggi di quest’ultimo.

 

CAPO II

 

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

 

SEZIONE 1

 

Titolo del documento, ordine dell’indice e titoli delle sezioni

 

     Art. 4. Titolo e contenuto del documento

1. Il contenuto del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene presentato nell’ordine stabilito nei paragrafi da 2 a 13.

 

2. Il titolo "Informazioni chiave per gli investitori" figura in evidenza all’inizio della prima pagina del documento.

 

3. Subito sotto il titolo figura la seguente nota esplicativa:

 

"Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire".

 

4. L’OICVM, compresi la categoria di azioni o il comparto di investimento, è chiaramente identificato. Nel caso di un comparto di investimento o una categoria di azioni, il nome dell’OICVM segue quello del comparto di investimento o della categoria di azioni. Nel caso in cui figuri un numero di codice che identifichi l’OICVM, il comparto di investimento o la categoria di azioni, esso fa parte dell’identificazione dell’OICVM.

 

5. È indicato il nome della società di gestione.

 

6. Inoltre, nei casi in cui la società di gestione faccia parte di un gruppo di società a fini giuridici, amministrativi o commerciali, il nome di tale gruppo può essere indicato. È possibile aggiungere il logo della società di gestione, a condizione che non impedisca all’investitore di comprendere gli elementi chiave dell’investimento e che non comprometta la sua capacità di raffrontare i prodotti di investimento.

 

7. Nella sezione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori intitolata "Obiettivi e politica d'investimento" figurano le informazioni di cui alla sezione 1 del capo III del presente regolamento.

 

8. La sezione del documento intitolata "Profilo di rischio e di rendimento" contiene le informazioni di cui alla sezione 2 del capo III del presente regolamento.

 

9. La sezione del documento intitolata "Spese" contiene le informazioni di cui alla sezione 3 del capo III del presente regolamento.

 

10. La sezione del documento intitolata "Risultati ottenuti nel passato" contiene le informazioni di cui alla sezione 4 del capo III del presente regolamento.

 

11. La sezione del documento intitolata "Informazioni pratiche" contiene le informazioni di cui alla sezione 5 del capo III del presente regolamento.

 

12. I dettagli relativi all’autorizzazione consistono nella seguente dichiarazione:

 

"Il presente fondo è autorizzato in [nome dello Stato membro] e regolamentato da [identità dell’autorità competente]".

 

Nei casi in cui l’OICVM sia gestito da una società di gestione che esercita diritti a norma dell’articolo 16 della direttiva 2009/65/CE, viene aggiunta la seguente dichiarazione:

 

"[Nome della società di gestione] è autorizzata in [nome dello Stato membro] e regolamentata da [identità dell’autorità competente]".

 

13. Le informazioni relative alla pubblicazione consistono nella seguente dichiarazione:

 

"Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del [data della pubblicazione]".

 

SEZIONE 2

 

Linguaggio, lunghezza e presentazione

 

     Art. 5. Presentazione e linguaggio

1. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori:

 

a) è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, e scritto in caratteri di dimensione leggibile;

 

b) è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio tale da far sì che l’investitore comprenda facilmente le informazioni comunicate. In particolare sarà necessario:

 

i) utilizzare un linguaggio chiaro, succinto e comprensibile;

 

ii) evitare l’uso di espressioni gergali;

 

iii) evitare l’uso di termini tecnici quando si possono comunque usare termini di uso comune.

 

c) è focalizzato sulle informazioni chiave di cui gli investitori hanno bisogno.

 

2. Qualora vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.

 

3. Qualora venga usato il logo della società di gestione o del gruppo al quale essa appartiene, esso non distoglie l’attenzione degli investitori né oscura il testo.

 

     Art. 6. Lunghezza

Una volta stampato, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori non risulta più lungo di due pagine formato A4.

 

CAPO III

 

CONTENUTO DELLE SEZIONI DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

 

SEZIONE 1

 

Obiettivi e politica d’investimento

 

     Art. 7. Contenuto specifico della descrizione

1. La descrizione contenuta nella sezione "Obiettivi e politica d'investimento" del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori comprende — anche se esse non rientrano nella descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento contenuta nel prospetto — le caratteristiche essenziali dell’OICVM circa il quale l’investitore deve essere informato, tra cui:

 

a) le principali categorie di strumenti finanziari che possono essere oggetto d’investimento;

 

b) la possibilità per l’investitore di ottenere — su richiesta — il rimborso delle sue quote dell’OICVM, precisando la frequenza delle operazioni di negoziazione di tali quote;

 

c) se l’OICVM ha un obiettivo specifico in relazione ad un settore industriale, geografico o ad altro settore di mercato, o a specifiche categorie di attività;

 

d) se l’OICVM consente scelte discrezionali circa gli specifici investimenti da realizzare, e se questo approccio si richiama, implicitamente o esplicitamente, a un parametro di riferimento, e, in caso affermativo, a quale;

 

e) se i proventi degli investimenti sono distribuiti sotto forma di dividendi o reinvestiti.

 

Ai fini della lettera d), se ci si richiama a un parametro di riferimento, si indica il grado di discrezionalità in relazione a questo parametro, e se l’OICVM ha per obiettivo la riproduzione di indici.

 

2. La descrizione di cui al paragrafo 1 include, qualora esse risultino pertinenti, le seguenti informazioni:

 

a) se l’OICVM investe in obbligazioni, deve essere indicato se esse sono emesse da società, governi o altre entità, e, se del caso, i requisiti minimi di rating;

 

b) se l’OICVM è un fondo strutturato, devono essere spiegati, in termini semplici, tutti gli elementi necessari a una corretta comprensione dei rendimenti (pay-off) e dei fattori che, secondo le previsioni, ne determinano l’entità, compresi, se necessario, i riferimenti alle informazioni dettagliate sull’algoritmo e sul suo funzionamento riportate nel prospetto;

 

c) se la scelta delle attività è determinata da criteri specifici, deve essere riportata una spiegazione di tali criteri, quali ad esempio "crescita", "valore" o "dividendi elevati";

 

d) se vengono utilizzate specifiche tecniche di gestione delle attività, che possono includere operazioni di copertura, arbitraggio o leva finanziaria, devono essere spiegati, in termini semplici, i fattori che, secondo le previsioni, possono determinare il rendimento dell’OICVM;

 

e) se, secondo le previsioni, il costo delle operazioni di portafoglio avrà, a causa della strategia adottata dall’OICVM, un impatto significativo sul rendimento, deve essere riportata una dichiarazione che lo indichi, e che spieghi chiaramente che il costo delle operazioni di portafoglio è finanziato dagli attivi del fondo, così come le spese di cui alla sezione 3 del presente capo;

 

f) se nel prospetto o in qualsiasi documento promozionale è indicato un periodo minimo raccomandato per la detenzione delle quote nell’OICVM, o se un periodo minimo è un elemento essenziale della strategia di investimento, deve essere riportata una dichiarazione formulata come segue:

 

"Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro [periodo di tempo]".

 

3. Le informazioni fornite in virtù dei paragrafi 1 e 2 operano una distinzione tra, da una parte, le grandi categorie di investimento di cui al paragrafo 1, lettere a), e c), e al paragrafo 2, lettera a), e, dall’altra, l’approccio che dovrà essere adottato in materia da una società di gestione come indicato al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettere b), c) e d).

 

4. La sezione "Obiettivi e politica d'investimento" del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori può comprendere elementi diversi da quelli elencati al paragrafo 2, tra cui la descrizione della strategia d’investimento dell’OICVM, qualora tali elementi siano necessari per descrivere adeguatamente gli obiettivi e la politica d’investimento dell’OICVM.

 

SEZIONE 2

 

Profilo di rischio e di rendimento

 

     Art. 8. Spiegazione dei rischi e dei rendimenti potenziali, compreso l’uso di un indicatore

1. La sezione "Profilo di rischio e di rendimento" del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori contiene un indicatore sintetico, integrato da:

 

a) una spiegazione testuale dell’indicatore e dei suoi principali limiti;

 

b) una spiegazione testuale dei rischi che rivestono importanza significativa per l’OICVM e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico.

 

2. L’indicatore sintetico di cui al paragrafo 1 si presenta sotto forma di una serie di categorie su scala numerica. L’OICVM viene assegnato ad una delle categorie. La presentazione dell’indicatore sintetico risponde ai requisiti di cui all’allegato I.

 

3. Il calcolo dell’indicatore sintetico di cui al paragrafo 1, nonché di tutte le sue successive revisioni, viene adeguatamente documentato.

 

Le società di gestione conservano traccia di tali calcoli per un periodo non inferiore a cinque anni. Nel caso dei fondi strutturati, questo periodo viene esteso a cinque anni dopo la scadenza.

 

4. Nella spiegazione testuale di cui al paragrafo 1, lettera a), figurano le seguenti informazioni:

 

a) una dichiarazione che segnali che i dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICVM;

 

b) una dichiarazione che precisi che la categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e che la classificazione dell’OICVM potrebbe cambiare nel tempo;

 

c) una dichiarazione che segnali che l’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi;

 

d) una breve spiegazione che illustri perché l’OICVM è stato classificato in una determinata categoria;

 

e) dettagli circa la natura, la durata e la portata di tutte le garanzie o protezioni sul capitale offerte dall’OICVM, comprese le potenziali conseguenze di un rimborso delle quote effettuato al di fuori del periodo di garanzia o di protezione.

 

5. Nella spiegazione testuale di cui al paragrafo 1, lettera b), figurano le seguenti categorie di rischio, laddove significative:

 

a) rischio di credito, nei casi in cui una parte significativa dell’investimento consista in obbligazioni;

 

b) rischio di liquidità, nei casi in cui una parte significativa dell’investimento consista in strumenti finanziari per loro natura sufficientemente liquidi, ma che in alcuni casi possono comunque avere un livello di liquidità relativamente basso, cosa che potrebbe incidere sul livello del rischio di liquidità dell’OICVM nel suo insieme;

 

c) rischio di controparte, nei casi in cui un fondo sia assistito da una garanzia di terzi, o nei casi in cui l’esposizione dei suoi investimenti risulti in gran parte ottenuta attraverso uno o più contratti con una controparte;

 

d) rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività;

 

e) l’impatto delle tecniche finanziarie di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/65/CE, quali ad esempio i contratti finanziari derivati, sul profilo di rischio dell’OICVM, qualora tali tecniche vengano usate per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti.

 

     Art. 9. Principi che regolano l’individuazione, la spiegazione e la presentazione dei rischi

L’individuazione e la spiegazione dei rischi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è coerente con la procedura interna di individuazione, misurazione e monitoraggio del rischio adottata dalla società di gestione dell’OICVM ai sensi della direttiva 2010/43/UE. Qualora una società di gestione gestisca più di un OICVM, i rischi vengono individuati e spiegati in maniera coerente.

 

SEZIONE 3

 

Spese

 

     Art. 10. Presentazione delle spese

1. La sezione "Spese" del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori contiene la presentazione delle spese sotto forma di tabella, come risulta dall’allegato II.

 

2. La tabella di cui al paragrafo 1 viene completata nel rispetto dei seguenti requisiti:

 

a) le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima che può essere detratta dall’impegno di capitale dell’investitore nell’OICVM;

 

b) per le spese prelevate dall’OICVM nel corso di un esercizio, denominate "spese correnti", che rappresentano tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati dagli attivi dell’OICVM nel corso del periodo di riferimento, viene indicata una cifra unica, basata sulle cifre dell’esercizio precedente;

 

c) la tabella elenca e spiega tutte le spese prelevate dall’OICVM a determinate condizioni specifiche, indicando la base sulla quale le spese sono calcolate e quando si applicano.

 

     Art. 11. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

1. La sezione "Spese" contiene una spiegazione testuale di ciascuna delle spese specificate nella tabella, comprese le seguenti informazioni:

 

a) per quanto riguarda le spese di sottoscrizione e di rimborso:

 

i) un’indicazione chiara del fatto che le cifre comunicate sono sempre cifre massime, e che, in alcuni casi, è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore;

 

ii) una dichiarazione che precisi che l’investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso presso il suo consulente finanziario o distributore;

 

b) per quanto riguarda le "spese correnti", una dichiarazione che precisi che l’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente, conclusosi a [mese/anno], e che tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

 

2. La sezione "Spese" contiene una dichiarazione relativa all’importanza delle spese stesse, che indichi chiaramente che le spese corrisposte da un investitore sono usate per coprire i costi di gestione dell’OICVM, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dell’OICVM, e che tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

 

     Art. 12. Requisiti supplementari

1. Tutti gli elementi della struttura delle spese vengono presentati quanto più chiaramente possibile, per consentire agli investitori di riflettere sull’impatto delle spese considerate nel loro insieme.

 

2. Nei casi in cui, secondo le previsioni, il costo delle operazioni di portafoglio avrà, a causa della strategia adottata dall'OICVM, un impatto significativo sul rendimento, la sezione "Obiettivi e politica d’investimento" contiene una dichiarazione che lo indichi, come risulta dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera e).

 

3. Le commissioni legate al rendimento sono indicate in conformità con l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c). L’importo delle commissioni legate al rendimento applicate nel corso dell’ultimo esercizio dell’OICVM è indicato come valore percentuale.

 

     Art. 13. Casi specifici

1. Nei casi in cui un nuovo OICVM non possa rispondere ai requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), le spese correnti sono stimate sulla base del totale delle spese previste.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

 

a) per i fondi che applicano una commissione globale fissa, nel qual caso è invece indicata questa cifra;

 

b) per i fondi che fissano un limite o un tetto massimo circa il costo che può essere applicato, nel qual caso è indicata questa cifra, a condizione che la società di gestione si impegni a rispettare la cifra pubblicata e ad assorbire tutte le spese che ne provocherebbero il superamento.

 

     Art. 14. Rimandi

La sezione "Spese" include, laddove rilevante, rimandi alle parti del prospetto dell’OICVM che contengono informazioni più dettagliate sulle spese, comprese le informazioni sulle commissioni legate al rendimento e come esse vengono calcolate.

 

SEZIONE 4

 

Risultati ottenuti nel passato

 

     Art. 15. Presentazione dei risultati passati

1. Le informazioni relative ai risultati passati dell’OICVM sono presentate in un diagramma a barre che comprende il rendimento dell’OICVM per gli ultimi 10 anni.

 

La dimensione del diagramma a barre di cui al primo capoverso è tale da consentirne la leggibilità, ma non supera, in alcun caso, la lunghezza di mezza pagina nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

 

2. Gli OICVM con risultati inferiori a 5 anni civili completi usano una presentazione che copre solo gli ultimi 5 anni.

 

3. Per gli anni per i quali non sono disponibili dati, il diagramma risulta in bianco, e riporta esclusivamente la data.

 

4. Per gli OICVM che ancora non dispongono di dati sui risultati per un anno civile completo, è presente una dichiarazione che spiega che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

 

5. Il diagramma a barre è integrato da dichiarazioni che risultano in evidenza e che:

 

a) avvertono circa il valore limitato del diagramma come indicazione per i risultati futuri;

 

b) indicano brevemente quali sono le spese e le commissioni incluse nel o escluse dal calcolo dei risultati passati;

 

c) indicano l’anno nel quale il fondo è stato creato;

 

d) indicano la moneta nella quale sono stati calcolati i risultati del passato.

 

Il requisito di cui alla lettera b), non si applica agli OICVM per i quali non sono previste spese di sottoscrizione e di rimborso.

 

6. I documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori non riportano i risultati relativi a parti dell’anno civile in corso.

 

     Art. 16. Metodologia di calcolo dei risultati passati

Il calcolo dei risultati passati si basa sul valore patrimoniale netto dell’OICVM, e tali risultati sono calcolati ipotizzando il reinvestimento del reddito distribuibile del fondo.

 

     Art. 17. Impatto e gestione dei cambiamenti sostanziali

1. Nel caso in cui nel corso del periodo menzionato nel diagramma a barre di cui all’articolo 15 gli obiettivi e la politica di investimento dell’OICVM subiscano un cambiamento sostanziale, i risultati precedenti tale cambiamento sono comunque indicati.

 

2. Il periodo precedente il cambiamento sostanziale di cui al paragrafo 1 è indicato sul diagramma a barre e accompagnato da un’avvertenza che spieghi chiaramente che il risultato è stato ottenuto in circostanze non più valide.

 

     Art. 18. Uso di un parametro di riferimento accanto ai risultati passati

1. Nel caso in cui la sezione "Obiettivi e politica d'investimento" del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori rimandi a un parametro di riferimento, nel diagramma figura una barra indicante il rendimento di tale parametro, accanto a ciascuna delle barre che indicano i risultati passati dell’OICVM.

 

2. Nel caso di OICVM che non dispongono di dati relativi ai risultati passati per il periodo di cinque o dieci anni richiesto, i parametri di riferimento non sono riportati per gli anni nei quali l’OICVM non esisteva.

 

     Art. 19. Uso di dati "simulati" per i risultati passati

1. L’uso di risultati simulati relativi al periodo nel quale i dati non erano ancora disponibili è consentito soltanto nei seguenti casi, a condizione che se ne faccia un uso corretto, chiaro e non fuorviante:

 

a) una nuova categoria di azioni di un OICVM o di un comparto di investimento esistenti può simulare i propri risultati sulla base di quelli di un’altra categoria, ammesso che esse non differiscano in maniera sostanziale quanto alla loro partecipazione alle attività dell’OICVM;

 

b) un OICVM feeder può simulare i propri risultati sulla base di quelli dell’OICVM master corrispondente, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

 

i) la strategia e gli obiettivi dell’OICVM feeder non consentono di detenere attività diverse dalle quote dell’OICVM master e dalle attività liquide detenute a titolo accessorio;

 

ii) le caratteristiche dell’OICVM feeder non differiscono in maniera sostanziale da quelle dell’OICVM master.

 

2. In tutti i casi per i quali i risultati sono stati simulati in conformità con il paragrafo 1, dal diagramma a barre deve risultare chiaro che si tratta di risultati simulati.

 

3. Un OICVM che modifica il proprio status giuridico ma resta stabilito nello stesso Stato membro continua ad indicare i propri risultati passati solo qualora l’autorità competente dello Stato membro in questione ritenga ragionevolmente che la modifica di status non avrà un impatto sui risultati dell’OICVM.

 

4. Nel caso delle fusioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punti i), e iii), della direttiva 2009/65/CE, nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sono mantenuti solo i risultati passati dell’OICVM ricevente.

 

SEZIONE 5

 

Informazioni pratiche e rimandi

 

     Art. 20. Contenuto della sezione "Informazioni pratiche"

1. Nella sezione "Informazioni pratiche" del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori figurano le seguenti informazioni che interessano gli investitori di tutti gli Stati membri nei quali l’OICVM è commercializzato:

 

a) il nome del depositario;

 

b) dove e come ottenere ulteriori informazioni relative all’OICVM, copie del prospetto, l’ultima relazione annuale e le relazioni semestrali successive, con la menzione della/e lingua/e in cui tali documenti sono disponibili e del fatto che possono essere ottenuti gratuitamente;

 

c) dove e come ottenere informazioni pratiche, compreso dove reperire i prezzi più recenti delle quote;

 

d) una dichiarazione attestante che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell’OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore;

 

e) la seguente dichiarazione:

 

"[Nome della società d’investimento o della società di gestione] può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM."

 

2. Qualora il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori venga elaborato per un comparto di investimento dell'OICVM, la sezione "Informazioni pratiche" include le informazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, compresi i diritti degli investitori di cambiare comparto.

 

3. Se del caso, la sezione "Informazioni pratiche" del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori fornisce le informazioni necessarie circa le categorie di azioni disponibili, conformemente all’articolo 26.

 

     Art. 21. Uso di rimandi ad altre fonti di informazione

1. Nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori possono essere inclusi rimandi ad altre fonti di informazione, compresi il prospetto e le relazioni annuali o semestrali, a condizione che tutte le informazioni necessarie agli investitori per comprendere gli elementi essenziali del loro investimento figurino nel documento contenente le informazioni chiave.

 

Sono consentiti rimandi al sito web dell’OICVM o della società di gestione, anche alle parti di tali siti dove figurano i prospetti e le relazioni periodiche.

 

2. I rimandi di cui al paragrafo 1 orientano l’investitore verso la specifica sezione della fonte di informazione pertinente. Nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori possono essere usati diversi rimandi, ma il loro numero deve essere ridotto al minimo.

 

SEZIONE 6

 

Revisione e modifica del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori

 

     Art. 22. Revisione delle informazioni chiave per gli investitori

1. La società di gestione o società di investimento garantisce che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sia sottoposto a revisione almeno ogni dodici mesi.

 

2. Una revisione è effettuata prima di qualsiasi proposta di modifica al prospetto, al regolamento del fondo o all’atto costitutivo della società di investimento, qualora tali modifiche non siano state sottoposte a revisione in conformità con il paragrafo 1.

 

3. Una revisione è effettuata prima o dopo qualsiasi modifica ritenuta significativa alle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

 

     Art. 23. Pubblicazione della versione riveduta

1. Nel caso in cui da una revisione effettuata ai sensi dell’articolo 22 emerga la necessità di apportare modifiche al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, la versione riveduta del documento viene pubblicata rapidamente.

 

2. Nel caso in cui una modifica al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sia il risultato previsto di una decisione presa dalla società di gestione, comprese le modifiche al prospetto, al regolamento del fondo o all’atto costitutivo della società di investimento, la versione riveduta del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene pubblicata prima che la modifica in questione entri in vigore.

 

3. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, completo di una presentazione debitamente riveduta dei risultati conseguiti in passato dall’OICVM, è pubblicato al più tardi 35 giorni lavorativi dopo il 31 dicembre di ogni anno.

 

     Art. 24. Modifiche sostanziali alla struttura delle spese

1. Le informazioni relative alle spese riflettono adeguatamente tutte le modifiche alla struttura delle spese che comportano un aumento dell’importo massimo consentito per le spese una tantum pagabili direttamente dall’investitore.

 

2. Qualora le spese correnti calcolate in conformità con l’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), non risultino più affidabili, la società di gestione procede ad una stima di una cifra per le "spese correnti" ritenuta ragionevolmente indicativa dell’importo che in futuro risulterà a carico dell'OICVM.

 

Questa modifica della base di calcolo è indicata con la seguente dichiarazione:

 

"L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese. [Breve descrizione del motivo per cui viene usata una stima piuttosto che una cifra calcolata ex post.] La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute."

 

CAPO IV

 

STRUTTURE PARTICOLARI DI OICVM

 

SEZIONE 1

 

Comparti di investimento

 

     Art. 25. Comparti di investimento

1. Nel caso in cui un OICVM si componga di due o più comparti di investimento, per ciascun comparto si produce un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

 

2. Ciascuno dei documenti di cui al paragrafo 1 contiene, nella sezione "Informazioni pratiche", le seguenti informazioni:

 

a) una dichiarazione attestante che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive un comparto di un OICVM, e, se del caso, che il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM menzionato all’inizio del documento stesso;

 

b) una dichiarazione che precisi se le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge o meno, e le conseguenze che ciò può avere per l’investitore;

 

c) una dichiarazione che precisi se l’investitore ha o meno il diritto di scambiare le quote che detiene in un comparto con quote di un altro comparto, e, se sì, dove ottenere informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto.

 

3. Qualora la società di gestione applichi una commissione all’investitore che scambia le quote del proprio investimento ai sensi del paragrafo 2, lettera c), e tale commissione differisca dalla commissione standard per l’acquisto o la vendita di quote, questa commissione viene indicata separatamente nella sezione "Spese" del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

 

SEZIONE 2

 

Categorie di azioni

 

     Art. 26. Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori riguardanti le categorie di azioni

1. Nel caso in cui un OICVM si componga di più di una categoria di quote o di azioni, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene elaborato per ciascuna categoria di quote o di azioni.

 

2. Le informazioni chiave per gli investitori relative a due o più categorie di uno stesso OICVM possono essere raggruppate in un unico documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, a condizione che il documento finale risponda pienamente a tutti i requisiti contenuti nel capo II, sezione 2, anche per quanto riguarda la sua lunghezza.

 

3. La società di gestione può selezionare una categoria che rappresenti una o più categorie dell'OICVM, a condizione che la scelta sia corretta, chiara e non fuorviante per gli investitori potenziali delle altre categorie rappresentate. In questi casi, nella sezione "Profilo di rischio e di rendimento" del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori figura una spiegazione dei rischi significativi valida per tutte le altre categorie rappresentate. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori basato sulla categoria rappresentativa può essere fornito agli investitori delle altre categorie.

 

4. In una categoria composita rappresentativa ai sensi del paragrafo 3 non possono confluire categorie diverse.

 

5. La società di gestione conserva traccia di quali sono le altre categorie rappresentate dalla categoria rappresentativa di cui al paragrafo 3 e dei motivi che ne giustificano la scelta.

 

     Art. 27. Sezione "Informazioni pratiche"

Se del caso, la sezione "Informazioni pratiche" del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene integrata con l’indicazione della categoria selezionata come categoria rappresentativa, utilizzando il termine con il quale tale categoria è designata nel prospetto OICVM.

 

La sezione "Informazioni pratiche" precisa anche se gli investitori possono ottenere informazioni circa le altre categorie degli OICVM commercializzate nel proprio Stato membro.

 

SEZIONE 3

 

Fondo di fondi

 

     Art. 28. Sezione "Obiettivi e politica d’investimento"

Qualora l’OICVM investa una parte significativa delle sue attività in altri OICVM o altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/65/CE, la descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento dell’OICVM che figura nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori contiene una breve spiegazione del modo in cui gli altri organismi di investimento collettivo sono selezionati su base continua.

 

     Art. 29. Profilo di rischio e di rendimento

La spiegazione testuale dei fattori di rischio di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), tiene conto dei rischi inerenti a ciascun organismo di investimento collettivo sottostante, nella misura in cui questi possono essere rilevanti per l’OICVM nel suo insieme.

 

     Art. 30. Sezione "Spese"

La descrizione delle spese tiene conto delle spese che l’OICVM stesso sosterrà in quanto investitore negli organismi di investimento collettivo sottostanti. In particolare, nel calcolo delle spese correnti dell’OICVM, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d’investimento collettivo sottostanti.

 

SEZIONE 4

 

OICVM feeder

 

     Art. 31. Sezione "Obiettivi e politica d’investimento"

1. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativo ad un OICVM feeder, come definito all’articolo 58 della direttiva 2009/65/CE, contiene, nella descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento, informazioni circa la proporzione delle attività dell’OICVM feeder investita nell’OICVM master.

 

2. È inoltre presente una descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento dell’OICVM master, integrata, a seconda dei casi, da uno dei seguenti elementi:

 

i) una dichiarazione che indichi che i rendimenti dell’investimento nell’OICVM feeder sono molto simili a quelli dell’investimento nell’OICVM master; oppure

 

ii) una spiegazione che indichi come e perché i rendimenti dell’investimento nell’OICVM feeder e nell’OICVM master possono essere diversi.

 

     Art. 32. Sezione "Profilo di rischio e di rendimento"

1. Nei casi in cui il profilo di rischio e di rendimento dell’OICVM feeder differisce per un aspetto sostanziale da quello dell’OICVM master, questo fatto e la ragione che lo spiega figurano nella sezione "Profilo di rischio e di rendimento" del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

 

2. I rischi di liquidità e la relazione tra le modalità di acquisto e di rimborso per l’OICVM master e l’OICVM feeder sono spiegati nella sezione "Profilo di rischio e di rendimento" del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

 

     Art. 33. Sezione "Spese"

Nella sezione "Spese" del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori figurano sia i costi legati all’investimento nell’OICVM feeder che i costi e le spese che l’OICVM master può applicare all’OICVM feeder.

 

Inoltre, l’importo delle spese correnti indicato per l’OICVM feeder comprende i costi sostenuti sia dall’OICVM feeder che dall’OICVM master.

 

     Art. 34. Sezione "Informazioni pratiche"

1. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativo ad un OICVM feeder contiene, nella sezione "Informazioni pratiche", informazioni concernenti specificamente l’OICVM feeder.

 

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

 

a) una dichiarazione che indichi che il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e le relazioni e i conti periodici dell’OICVM master possono essere forniti agli investitori dell’OICVM feeder che ne facciano richiesta, e che spieghi come questi documenti possano essere ottenuti e in quale/i lingua/e;

 

b) una dichiarazione che precisi se i documenti di cui alla lettera a), sono forniti esclusivamente su copia cartacea o su un altro supporto durevole, e se per i documenti che non devono essere forniti gratuitamente ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE è applicabile una commissione;

 

c) una dichiarazione che precisi se l’OICVM master è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito l’OICVM feeder, e se ciò può incidere sul regime fiscale applicabile all’OICVM feeder.

 

     Art. 35. Risultati ottenuti nel passato

1. La presentazione dei risultati passati che figura nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM feeder si riferisce specificamente a quest’ultimo, e non riporta i risultati passati dell’OICVM master.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica:

 

a) qualora l’OICVM feeder riporti i risultati passati del suo OICVM master a titolo di parametro di riferimento; oppure

 

b) qualora l’OICVM feeder sia stato lanciato come OICVM feeder ad una data successiva rispetto all’OICVM master, le condizioni di cui all’articolo 19 siano soddisfatte, e per gli anni precedenti l’esistenza dell’OICVM feeder sia riportata una simulazione basata sui risultati passati dell’OICVM master; oppure

 

c) qualora per l’OICVM feeder siano disponibili risultati passati precedenti la data alla quale esso ha cominciato ad operare come OICVM feeder e i risultati per gli anni interessati siano stati conservati nel diagramma a barre, con l’indicazione del cambiamento sostanziale intervenuto, conformemente all’articolo 17, paragrafo 2.

 

SEZIONE 5

 

OICVM strutturati

 

     Art. 36. Scenari di performance

1. Nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori degli OICVM strutturati non figura la sezione "Risultati ottenuti nel passato".

 

Ai fini della presente sezione, per OICVM strutturati si intendono gli OICVM che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti (pay-off) basati su un algoritmo e legati al rendimento, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o OICVM con caratteristiche simili.

 

2. Per gli OICVM strutturati, la sezione "Obiettivi e politica d'investimento" del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori include una spiegazione di come funziona la formula o di come è calcolato il rendimento (pay-off).

 

3. La spiegazione di cui al paragrafo 2 è accompagnata da un’illustrazione che riporta almeno tre scenari di performance potenziale dell’OICVM. Gli scenari sono scelti in maniera da mostrare le circostanze nelle quali la formula può dare all’investitore un rendimento basso, medio o alto, o, se del caso, negativo.

 

4. Gli scenari di cui al paragrafo 3 consentono all’investitore di comprendere pienamente tutti gli effetti del meccanismo di calcolo su cui si basa la formula.

 

Tali scenari sono presentati in maniera corretta, chiara e non fuorviante, e che può con probabilità essere compresa dall’investitore al dettaglio medio. In particolare, non aumentano artificialmente l’entità del rendimento finale dell’OICVM.

 

5. Gli scenari di cui al paragrafo 3 si fondano su ipotesi ragionevoli e prudenti circa le future condizioni di mercato e l’evoluzione dei prezzi.

 

Tuttavia, ogni volta che la formula espone gli investitori al rischio di perdite cospicue, quali ad esempio una garanzia di capitale che funziona soltanto in determinate circostanze, tali perdite sono adeguatamente spiegate, anche se la probabilità che si creino le condizioni di mercato corrispondenti è bassa.

 

6. Gli scenari di cui al paragrafo 3 sono accompagnati da una dichiarazione che attesti che si tratta di esempi riportati per illustrare la formula, che non rappresentano una previsione di ciò che potrebbe accadere. È chiaramente indicato che gli scenari presentati possono non avere la stessa probabilità di realizzazione.

 

     Art. 37. Lunghezza

Una volta stampato, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori degli OICVM strutturati non risulta più lungo di tre pagine formato A4.

 

CAPO V

 

SUPPORTO DUREVOLE

 

     Art. 38. Condizioni per la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori o di un prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web

1. Qualora, ai fini della direttiva 2009/65/CE, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori o il prospetto debbano essere forniti agli investitori su un supporto durevole diverso dalla carta, risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) la fornitura del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori o del prospetto attraverso tale supporto durevole deve essere adatta al contesto nel quale si svolgono o si svolgeranno i rapporti d’affari tra la società di gestione e l’investitore; e

 

b) la persona alla quale deve essere fornito il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori o il prospetto, posta di fronte alla scelta tra ricevere tali informazioni su carta o su altro supporto durevole, sceglie specificamente quest’ultimo.

 

2. Qualora il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori o il prospetto debbano essere forniti tramite un sito web, e le informazioni non siano dirette personalmente all’investitore, risultano soddisfatte anche le seguenti condizioni:

 

a) la fornitura delle informazioni attraverso tale supporto deve essere adatta al contesto nel quale si svolgono o si svolgeranno i rapporti d’affari tra la società di gestione e l’investitore;

 

b) l’investitore deve acconsentire espressamente alla prestazione delle informazioni in tale forma;

 

c) all’investitore deve essere comunicato elettronicamente l’indirizzo del sito web e il punto del sito in cui si può avere accesso all’informazione;

 

d) le informazioni devono essere aggiornate;

 

e) le informazioni devono essere continuamente accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo.

 

3. Ai fini del presente articolo, la prestazione di informazioni tramite comunicazioni elettroniche viene considerata come appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d’affari tra la società di gestione e l’investitore, se vi è la prova che l’investitore ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte dell’investitore di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto d’affari può essere considerata come un elemento di prova.

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 39. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

2. Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 2011.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

 

[2] Cfr. pag. 42 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[3] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[4] GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

 

[5] GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

 

 

ALLEGATO I

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELL’INDICATORE SINTETICO

 

1. L’indicatore sintetico classifica il fondo su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità.

 

2. La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più elevato.

 

3. La scala indica chiaramente che un rischio più basso comporta un rendimento potenzialmente più basso, e un rischio più elevato comporta un rendimento potenzialmente più elevato.

 

4. La categoria nella quale l’OICVM viene classificato è chiaramente indicata.

 

5. Per distinguere gli elementi presenti sulla scala non vengono utilizzati colori.

 

 

ALLEGATO II

 

PRESENTAZIONE DELLE SPESE

 

Le spese sono presentate in una tabella strutturata come segue:

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento |

 

Spesa di sottoscrizione Spesa di rimborso | [] % [] % |

 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale [prima che venga investito] [prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito] |

 

Spese prelevate dal fondo in un anno |

 

Spese correnti | [] % |

 

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche |

 

Commissioni legate al rendimento | [] % annuo dei rendimenti del fondo superiori al parametro di riferimento per queste spese, cioè [inserire parametro di riferimento] |

 

- Per ciascuna di queste spese è indicata una percentuale.

 

- In caso di commissioni legate al rendimento, l’importo prelevato nel corso dell’ultimo esercizio del fondo è indicato come valore percentuale.

 

 

ALLEGATO III

 

PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI RISULTATI PASSATI

 

Il diagramma a barre che presenta i risultati passati è elaborato secondo i seguenti criteri:

 

1) la scala dell’asse Y del diagramma è lineare, non logaritmica;

 

2) la scala è adattata alla lunghezza delle barre riportate. Le barre non risultano compresse, cosa che renderebbe le fluttuazioni del rendimento più difficilmente leggibili;

 

3) l’asse X parte da un livello di rendimento pari allo 0 %;

 

4) ciascuna barra è accompagnata da una dicitura che indica il rendimento percentuale raggiunto;

 

5) le cifre che indicano i risultati passati sono arrotondate alla prima cifra decimale.