§ 17.5.124 - Regolamento 8 aprile 2009, n. 297.
Regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1277/2005 che stabilisce le modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:08/04/2009
Numero:297


Sommario
Art. 1. L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 17.5.124 - Regolamento 8 aprile 2009, n. 297.

Regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1277/2005 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

(G.U.U.E. 9 aprile 2009, n. L 95)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi [1], in particolare l’articolo 11, paragrafo 1 e l’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione [2] stabilisce i paesi terzi destinatari che richiedono misure specifiche di monitoraggio sull’esportazione di precursori di droghe dalla Comunità. L’allegato IV del suddetto regolamento elenca per ciascuna delle sostanze delle categorie 2 e 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notificazione preventiva all’esportazione. Gli elenchi includono paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive alle esportazioni, a norma dell’articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

 

(2) La Romania rientra nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005. Poiché la Romania è diventata uno Stato membro, è necessario eliminarla dagli elenchi.

 

(3) L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 non elenca tutti i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all’esportazione dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1277/2005. Dal 2005, Canada, Maldive, Oman e Repubblica di Corea hanno effettuato tali richieste e perciò devono essere aggiunti.

 

(4) Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1277/2005 dev’essere modificato.

 

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

 

[2] GU L 202 del 3.8.2005, pag. 7.

 

 

ALLEGATO

 

"ALLEGATO IV

 

1. Elenco dei paesi di cui all'articolo 20, per i quali una notificazione preventiva è prevista per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 2, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005

 

Sostanza

Destinazione

 

 

 

Anidride acetica Permanganato di potassio

Qualsiasi paese terzo

 

 

 

Acido antronilico

Antigua e Barbuda Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica Dominicana Ecuador Etiopia Haiti India Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar

Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Paraguay Perù Filippine Repubblica di Moldavia Federazione Russa Arabia Saudita Sudafrica Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica Unita di Tanzania Venezuela

 

 

 

Acido fenilacetico Piperidine

Antigua e Barbuda Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica Dominicana Ecuador Etiopia Haiti India Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar

Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Paraguay Perù Filippine Repubblica di Moldavia Federazione Russa Arabia Saudita Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Stati Uniti d'America Venezuela

 

2. Elenco dei paesi di cui agli articoli 20 e 22 per i quali una notificazione preventiva e un'autorizzazione all'esportazione è richiesta per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005

 

Sostanza

Destinazione

 

 

 

 

Metiletilchetone (MEK) [1] Toluene [1] Acetone [1] Etere etilico [1]

Antigua e Barbuda Argentina Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica Dominicana Ecuador Egitto El Salvador Etiopia Guatemala Haiti Honduras India Giordania Kazakistan

Libano Madagascar Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Pakistan Paraguay Perù Filippine Repubblica di Moldavia Repubblica di Corea Federazione Russa Arabia Saudita Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Uruguay Venezuela

 

 

 

Cloruro di idrogeno Acido solforico

Bolivia Cile Colombia Ecuador

Perù Turchia Venezuela

 

[1] Ciò include i sali di queste sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali."