§ 17.5.49 – Decisione 29 aprile 2004, n. 573.
Decisione n. 2004/573/CE del Consiglio relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:29/04/2004
Numero:573


Sommario
Art.  1. Obiettivo.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Autorità nazionale.
Art.  4. Compiti dello Stato membro organizzatore.
Art.  5. Compiti dello Stato membro partecipante.
Art.  6. Compiti comuni.
Art.  7. Clausola finale.
Art.  8. Entrata in vigore.
Art.  9. Destinatari.


§ 17.5.49 – Decisione 29 aprile 2004, n. 573.

Decisione n. 2004/573/CE del Consiglio relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri.

(G.U.U.E. 6 agosto 2004, n. L 261).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3, lettera b),

     vista l'iniziativa della Repubblica Italiana,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Piano globale per la lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani nell'Unione europea, adottato il 28 febbraio 2002, basato sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia di immigrazione illegale, del 15 novembre 2001, rileva che la politica di riammissione e di rimpatrio costituisce parte integrante e cruciale della lotta contro l'immigrazione clandestina. A tal fine esso sottolinea la necessità di individuare talune azioni concrete, compresa l'istituzione di un approccio comune e di una cooperazione tra gli Stati membri in materia di esecuzione delle misure di rimpatrio. È pertanto opportuno adottare norme comuni per le procedure di rimpatrio.

     (2) Il Piano per la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea, approvato il 13 giugno 2002 dal Consiglio e basato sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, del 7 maggio 2002, prevede, nell'ambito delle «misure ed azioni per una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea», operazioni razionalizzate di rimpatrio.

     (3) Il Programma d'azione in materia di rimpatrio, approvato il 28 novembre 2002 dal Consiglio, basato sul Libro verde della Commissione, del 10 aprile 2002, su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri e sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, del 14 ottobre 2002, nell'ambito delle misure e delle azioni relative al miglioramento della cooperazione operativa tra gli Stati membri, ha auspicato il rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro nella maniera più efficace possibile, mettendo in comune le rispettive capacità nell'allontanamento di detti stranieri.

     (4) È importante evitare un vuoto della Comunità nel settore dell'organizzazione di voli congiunti.

     (5) A partire dal 1° maggio 2004 il Consiglio non può più agire su iniziativa di uno Stato membro.

     (6) Il Consiglio ha esaurito tutte le possibilità di ottenere in tempo il parere del Parlamento europeo.

     (7) Viste le circostanze eccezionali la decisione dovrebbe essere adottata senza il parere del Parlamento europeo.

     (8) Gli Stati membri attuano la presente decisione nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed, in particolare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984; della Convenzione di Ginevra relativo allo status di rifugiato del 28 luglio 1951 e del relativo protocollo di New York del 31 gennaio 1967; della Convenzione internazionale sui diritti dei minori del 20 novembre 1989 e della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata il 18 dicembre 2000.

     (9) È necessario che la presente decisione si applichi senza pregiudizio dei pertinenti strumenti internazionali in materia di allontanamento per via aerea, quali ad esempio l'allegato 9 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile (Convenzione di Chicago — ICAO) ed il documento 30 della Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC).

     (10) Gli orientamenti comuni non vincolanti sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea dovrebbero fornire un utile strumento di guida nell'attuazione della presente decisione.

     (11) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione, e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizione del titolo IV, parte III, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di 6 mesi dall'adozione della presente decisione del Consiglio, se intende recepire o meno tale decisione nel proprio diritto interno.

     (12) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia il 18 maggio 1999 sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen  che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio  relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo. Osservate le procedure previste dall'accordo, i diritti e gli obblighi posti in essere dalla presente decisione si applicheranno anche a questi due Stati e nelle relazioni tra questi due Stati e gli Stati membri della Comunità europea destinatari della presente decisione.

     (13) Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati membri hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Obiettivo.

     Obiettivo della presente decisione è coordinare gli allontanamenti congiunti per via aerea, da due o più Stati membri, dei cittadini di paesi terzi che sono destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali (in seguito denominati «cittadini di paesi terzi»).

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai sensi della presente decisione, si intende per:

     a) «cittadino di un paese terzo», la persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica d'Islanda o del Regno di Norvegia;

     b) «Stato membro organizzatore», uno Stato membro incaricato dell'organizzazione di voli congiunti;

     c) «Stato membro partecipante», uno Stato membro che partecipa a voli congiunti organizzati dallo Stato membro organizzatore;

     d) «volo congiunto», le operazioni di trasporto di cittadini di paesi terzi, effettuate da un vettore aereo a tal fine designato;

     e) «operazione di allontanamento» e «allontanamenti congiunti per via aerea», tutte le attività che sono necessarie al rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi interessati, incluso il trasporto su voli congiunti;

     f) «scorta(e)», il personale di sicurezza, incaricato di accompagnare i cittadini di paesi terzi a bordo del volo congiunto e le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti.

 

     Art. 3. Autorità nazionale.

     Ciascun Stato membro nomina l'autorità nazionale che è incaricata dell'organizzazione dei voli congiunti e/o che partecipa a tali voli e comunica le informazioni pertinenti agli altri Stati membri.

 

     Art. 4. Compiti dello Stato membro organizzatore.

     1. Se uno Stato membro decide di organizzare un volo congiunto per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi che è aperto alla partecipazione di altri Stati membri, ne informa le autorità nazionali di tali Stati membri.

     2. L'autorità nazionale dello Stato membro organizzatore adotta le misure necessarie per garantire il regolare svolgimento del volo congiunto. Essa in particolare provvede a:

     a) scegliere il vettore aereo e determinare con quest'ultimo tutti i costi pertinenti del volo congiunto ed assumere i relativi obblighi contrattuali nonché assicurarsi che esso prende tutte le misure necessarie ad effettuare il volo congiunto, fornendo altresì l'adeguata assistenza ai cittadini dei paesi terzi e alle scorte;

     b) chiedere e ricevere dai paesi terzi di transito e di destinazione le autorizzazioni richieste per l'attuazione del volo congiunto;

     c) avvalersi dei contatti e prendere le disposizioni appropriate per l'organizzazione del volo congiunto con gli Stati membri partecipanti;

     d) definire le modalità operative e le procedure e determinare, d'intesa con gli Stati membri partecipanti, il numero delle scorte necessario in relazione al numero di cittadini di paesi terzi da allontanare;

     e) concludere tutti gli accordi finanziari appropriati con gli Stati membri partecipanti.

 

     Art. 5. Compiti dello Stato membro partecipante.

     Se uno Stato membro decide di partecipare ad un volo congiunto, esso:

     a) comunica all'autorità nazionale dello Stato membro organizzatore la sua intenzione di partecipare al volo congiunto, specificando il numero dei cittadini di paesi terzi da allontanare;

     b) fornisce un numero sufficiente di scorte per ciascun cittadino di paese terzo da allontanare. Se le scorte sono fornite soltanto dallo Stato membro organizzatore, ciascuno Stato membro partecipante assicura la presenza a bordo di almeno due rappresentanti. Tali rappresentanti, che hanno lo stesso status delle scorte, sono incaricati del trasferimento dei cittadini di paesi terzi per i quali sono responsabili di fronte alle autorità del paese di destinazione.

 

     Art. 6. Compiti comuni.

     Lo Stato membro organizzatore e ciascuno Stato membro partecipante:

     a) assicurano che ogni cittadino di paese terzo e le scorte siano in possesso di documenti di viaggio validi e di qualsiasi altro documento aggiuntivo necessario, quali visti di ingresso e/o di transito, certificati o cartelle sanitarie;

     b) informano il più presto possibile le loro rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi terzi di transito e destinazione riguardo agli accordi relativi al volo congiunto per ottenere l'assistenza necessaria.

 

     Art. 7. Clausola finale.

     Nell'effettuare l'allontanamento congiunto per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza per l'allontanamento congiunto per via aerea riportati nell'allegato.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 9. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione a norma del trattato.

 

 

ALLEGATO

 

Orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea

 

     1. Fase precedente al rimpatrio

     1.1 Condizioni relative ai rimpatriandi

     1.1.1. Posizione giuridica

     Sono organizzati dei voli comuni per il rimpatrio delle persone che risiedono illegalmente, ovvero coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. Lo Stato membro organizzatore e lo Stato membro partecipante provvedono affinché la posizione giuridica di ciascun rimpatriando per il quale essi sono responsabili ne consenta l'allontanamento.

     1.1.2. Stato di salute e cartella sanitaria

     Lo Stato organizzatore e ciascuno Stato membro partecipante assicurano che i rimpatriandi per i quali essi sono responsabili siano in condizioni di salute adeguate affinché si possa procedere, di diritto e di fatto, al loro allontanamento per via aerea in condizioni di sicurezza. Per i rimpatriandi che presentano problemi di salute o che richiedono cure mediche sono redatte delle cartelle sanitarie. Tali cartelle contengono gli esiti delle visite mediche, una diagnosi e la specificazione dei presidi medici e terapeutici che potrebbero rivelarsi utili ai fini di un trattamento medico. La cartella sanitaria è redatta in versione multilingue, se il personale medico che accompagna il rimpatriando non è in grado di comprendere adeguatamente la versione originale. Si invitano lo Stato membro organizzatore e gli Stati membri partecipanti ad utilizzare formulari comuni standardizzati per la compilazione delle cartelle sanitarie o delle certificazioni di idoneità a viaggiare in aereo. Prima di un'operazione di rimpatrio, gli Stati membri partecipanti informano lo Stato membro che organizza l'operazione di qualsiasi circostanza attinente allo stato di salute di un rimpatriando che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla sua allontanabilità. Lo Stato membro che organizza l'operazione si riserva il diritto di negare accesso al volo congiunto a qualsiasi rimpatriando che presenti condizioni di salute tali da non permettere che il suo rimpatrio avvenga in condizioni di sicurezza e di dignità.

     1.1.3. Documentazione

     Lo Stato membro organizzatore e ciascuno Stato membro partecipante provvede affinché per tutti i rimpatriandi siano disponibili documenti di viaggio in corso di validità ed altri documenti, certificati o cartelle. Una persona autorizzata conserva tale documentazione fino all'arrivo nel paese di destinazione. Spetta allo Stato membro organizzatore e agli Stati membri partecipanti provvedere a che il personale della scorta ed i rappresentanti incaricati del rimpatrio dispongano dei visti d'ingresso eventualmente necessari per il paese o i paesi di transito e di destinazione del volo congiunto.

     1.1.4. Notificazioni

     Lo Stato membro organizzatore provvede a notificare con congruo anticipo l'operazione di allontanamento alla compagnia aerea, eventualmente ai paesi di transito ed al paese di destinazione, nonché a consultarli in merito all'operazione stessa.

     1.2. Condizioni relative alle scorte

     1.2.1. Scorta dallo Stato membro organizzatore

     Quando lo Stato membro organizzatore fornisce la scorta per tutti i rimpatriandi, ciascuno Stato membro partecipante dispone la presenza a bordo del velivolo di almeno due propri rappresentanti incaricati di consegnare i rimpatriandi per i quali essi sono responsabili alle autorità locali del paese di destinazione.

     1.2.2. Scorte da tutti gli Stati membri partecipanti

     Quando lo Stato organizzatore intende assumersi la responsabilità soltanto dei rimpatriandi dal proprio territorio, gli Stati membri partecipanti provvedono a fornire le scorte per i rimpatriandi per i quali sono responsabili. In tal caso, la partecipazione delle diverse unità nazionali richiede un accordo comune tra lo Stato organizzatore e gli Stati partecipanti circa le misure di sicurezza da adottare, quali stabilite nei presenti orientamenti comuni o in altri accordi vigenti tra Stati membri, e la consultazione previa su ogni altro dettaglio dell'operazione.

     1.2.3. Utilizzo di scorte private

     Quando uno Stato membro partecipante si avvale di una scorta privata, le autorità di tale Stato membro dispongono la presenza di almeno un proprio rappresentante ufficiale a bordo dell'aeromobile.

     1.2.4. Competenza e formazione del personale della scorta

     Il personale della scorta assegnato a bordo dei voli congiunti deve aver ricevuto una preventiva specifica formazione finalizzata all'espletamento di tali missioni; esso deve disporre del supporto medico necessario in funzione della missione da svolgere.

     È preferibile che il personale della scorta assegnato ai voli congiunti abbia familiarità con le norme sull'allontanamento vigenti nello Stato membro organizzatore e negli Stati membri partecipanti. Pertanto si invitano gli Stati membri a scambiarsi informazioni sui rispettivi corsi di formazione destinati al personale delle scorte ed a offrire corsi di formazione al personale delle scorte degli altri Stati membri.

     1.2.5. Codice di condotta per il personale della scorta

     I membri della scorta non sono armati. Possono indossare abiti civili che devono esporre un emblema distintivo a fini identificativi. Qualsiasi altro personale di accompagnamento debitamente accreditato deve indossare abiti con un emblema distintivo.

     I membri della scorta si posizionano in modo strategico all'interno dell'aeromobile al fine di garantire la massima sicurezza. Inoltre, essi devono sedere accanto ai rimpatriandi posti sotto la loro responsabilità.

     1.2.6. Disposizioni relative al numero della scorta

     Il numero della scorta è stabilito caso per caso a seguito di un'analisi dei rischi potenziali e previa reciproca consultazione. Nella maggior parte dei casi è raccomandabile che il numero dei membri della scorta sia almeno equivalente a quello dei rimpatriandi a bordo. Una unità di riserva deve essere disponibile per dare eventuale supporto (ad esempio, in caso di destinazioni molto lontane).

     2. Fase precedente alla partenza nell'aeroporto di partenza o di scalo

     2.1. Trasferimento all'aeroporto e sosta all'interno dell'aeroporto

     Per quanto riguarda il trasferimento all'aeroporto e la sosta all'interno dell'aeroporto, si applica quanto segue:

     a) In linea di massima, il personale della scorta ed i rimpatriandi dovrebbero essere all'aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo.

     b) I rimpatriandi dovrebbero ricevere informazioni sull'esecuzione del loro rimpatrio ed essere avvisati che è nel loro interesse collaborare pienamente con il personale della scorta. Dovrebbe essere loro chiaro che non sarà tollerata alcuna azione di disturbo e che un tale comportamento non implicherà l'annullamento dell'operazione di allontanamento.

     c) Lo Stato membro organizzatore mette a disposizione un'area sicura all'aeroporto di partenza, in modo da assicurare che i rimpatriandi siano raggruppati in modo discreto ed imbarcati in condizioni di sicurezza. Tale area serve anche a rendere sicuro l'arrivo di qualsiasi altro aeromobile di altri Stati membri che trasporta rimpatriandi da imbarcare sul volo congiunto.

     d) Se il piano del volo congiunto prevede uno scalo nell'aeroporto di un altro Stato membro per l'imbarco di altri rimpatriandi, spetta a questo Stato membro mettere a disposizione un'area sicura all'aeroporto.

     e) I rappresentanti dello Stato membro partecipante consegnano i rimpatriandi per i quali essi sono responsabili ai funzionari dello Stato membro nel quale avviene l'operazione, che sono generalmente funzionari dello Stato membro che organizza l'operazione. Essi segnalano, all'occorrenza, i rimpatriandi che hanno manifestato l'intenzione di non imbarcarsi ed in particolare quelli che necessitano di attenzione particolare in considerazione delle loro condizioni fisiche o psichiche.

     f) Lo Stato membro nel quale avviene l'operazione di allontanamento è responsabile per l'esercizio di ogni potere sovrano (ad esempio, l'adozione di misure coercitive). I poteri del personale della scorta degli altri Stati membri partecipanti sono limitati all'autodifesa. Inoltre, in assenza di personale di polizia dello Stato membro nel quale avviene l'operazione, o ai fini del sostegno degli ufficiali di polizia, il personale della scorta può intervenire in misura ragionevole e proporzionata per far fronte ad un rischio grave ed immediato, per impedire ad un rimpatriando di fuggire, di procurare lesioni a sé o a terzi o di causare danni patrimoniali.

     2.2. Registrazione, imbarco e controllo di sicurezza prima del decollo

     Gli accordi per la registrazione, l'imbarco e il controllo di sicurezza prima del decollo sono i seguenti:

     a) Il personale della scorta dello Stato membro nel quale si sta svolgendo l'operazione di rimpatrio si incarica della procedura di registrazione e fornisce assistenza durante il passaggio delle zone controllate.

     b) Tutti i rimpatriandi sono sottoposti ad un ispezione meticolosa ai fini della sicurezza prima di imbarcarsi sull'aeromobile. Qualsiasi oggetto che possa costituire una minaccia alle persone ed alla sicurezza del volo congiunto è sequestrato e posto nella stiva bagagli.

     c) Il bagaglio del rimpatriando non è introdotto nella cabina passeggeri. Tutti i bagagli collocati nella stiva sono sottoposti ad un controllo di sicurezza e contrassegnati con etichetta che riporta il nome del possessore. Qualsiasi oggetto considerato pericoloso ai sensi delle norme dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) è rimosso dal bagaglio.

     d) Denaro ed oggetti preziosi sono posti in una busta trasparente contrassegnata con il nome del proprietario. I rimpatriandi sono informati della procedura relativa agli oggetti ed al denaro che sono stati ritirati.

     e) Per ciascuna operazione di allontanamento, lo Stato membro organizzatore stabilisce il peso massimo di bagaglio autorizzato per ciascun rimpatriando.

     f) Tutti i rimpatriandi sono imbarcati sul volo congiunto dal personale dello Stato membro organizzatore, assistito, se del caso, dal personale della scorta per l'operazione di allontanamento.

     3. Procedura durante il volo

     3.1. Misure di sicurezza a bordo dell'aeromobile

     Durante il volo si applicano le seguenti misure di sicurezza a bordo dell'aeromobile:

     a) Il responsabile dell'operazione di allontanamento dello Stato membro organizzatore stabilisce un piano generale di sicurezza e di vigilanza che sarà eseguito a bordo dell'aeromobile (movimenti all'interno della cabina, pasti, ecc.). Il personale della scorta di tutti gli Stati membri partecipanti deve essere informato del piano di sicurezza e di vigilanza prima dell'inizio dell'operazione di allontanamento.

     b) Qualora siano di diversa cittadinanza, i rimpatriandi sono sistemati all'interno della cabina dei passeggeri come stabilito dallo Stato membro responsabile dell'esecuzione del loro allontanamento e secondo la loro destinazione finale.

     c) Le cinture di sicurezza devono rimanere allacciate durante l'intera durata del volo.

     d) In caso di incidente rilevante a bordo (ad esempio un comportamento di disturbo tale da pregiudicare il completamento dell'operazione o la sicurezza di coloro che si trovano a bordo del velivolo), il responsabile dell'operazione dello Stato membro che organizza l'operazione, in stretto collegamento con o sotto la direzione del capitano di volo, assume il comando operativo al fine di ristabilire l'ordine.

     3.2. Uso delle misure coercitive

     Le misure coercitive possono essere usate come segue:

     a) Le misure coercitive sono eseguite nel rispetto dei diritti individuali dei rimpatriandi.

     b) La coercizione può essere esercitata nei confronti dei rimpatriandi che rifiutano o si oppongono all'allontanamento.

     Tutte le misure coercitive devono essere proporzionate e non eccedere un uso ragionevole della forza. Si devono preservare la dignità e l'integrità fisica del rimpatriando. Di conseguenza, in caso di dubbio, l'operazione di allontanamento che richiede l'esecuzione di misure coercitive legali a causa della resistenza e della pericolosità del rimpatriando è sospesa in applicazione del principio secondo il quale «un allontanamento non può essere effettuato a qualsiasi costo».

     c) La misura coercitiva applicata non deve compromettere o minacciare la facoltà di respirare normalmente del rimpatriando. Se vi è uso della forza, si deve assicurare che il rimpatriando rimanga con il torace in posizione verticale e che nulla opprima o interferisca con il suo torace impedendogli di respirare normalmente.

     d) I rimpatriandi che oppongono resistenza possono essere immobilizzati con mezzi che non ledano la loro dignità o integrità fisica.

     e) Lo Stato membro organizzatore e ciascuno Stato membro partecipante stabiliscono di comune accordo, prima dell'operazione di allontanamento, un elenco di misure restrittive autorizzate. È vietato l'uso di sedativi per facilitare l'operazione, ferme restando le misure di emergenza volte a garantire la sicurezza del volo.

     f) Il personale della scorta deve essere informato delle misure restrittive autorizzate e vietate e deve conoscerle.

     g) I rimpatriandi sottoposti a misure restrittive devono rimanere costantemente sotto sorveglianza durante l'intera durata del volo.

     h) La decisione di sospendere temporaneamente una misura restrittiva deve essere presa dal responsabile dell'operazione di allontanamento o dal suo vice.

     3.3 Personale medico ed interpreti

     Gli accordi relativi al personale medico e agli interpreti sono i seguenti:

     a) Sul volo congiunto deve essere presente almeno un medico.

     b) Il medico deve avere accesso a tutte le pertinenti cartelle sanitarie dei rimpatriandi e deve essere informato, prima della partenza, sui rimpatriandi che necessitano un'attenzione medica particolare. Problemi di salute sconosciuti in precedenza, che sono riscontrati soltanto immediatamente prima della partenza e tali da compromettere l'esecuzione dell'operazione di allontanamento devono essere valutati dalle autorità responsabili.

     c) Soltanto il medico può, dopo aver effettuato un'accurata diagnosi, amministrare farmaci al rimpatriando. I farmaci necessari ad un rimpatriando durante il volo sono conservati a bordo.

     d) Ciascun rimpatriando può rivolgersi al medico o al personale della scorta direttamente o per il tramite di un interprete in una lingua nella quale possa esprimersi.

     e) Lo Stato membro che organizza l'operazione provvede a che sia disponibile idoneo personale medico e linguistico per l'operazione di allontanamento.

     3.4. Documentazione e supervisione dell'operazione di allontanamento

     3.4.1. Registrazioni ed osservatori esterni

     Le registrazioni video e audio o la supervisione da parte di osservatori esterni sui voli charter comuni sono subordinate al previo accordo tra lo Stato organizzatore e gli Stati membri partecipanti.

     3.4.2. Relazioni di missione interne

     Lo Stato membro organizzatore e gli Stati membri partecipanti si scambiano le relazioni di missione interne sull'operazione congiunta di allontanamento, qualora non sia previsto di redigere una relazione comune. Ciò assume particolare importanza in caso di fallimento dell'operazione di allontanamento. Tutte le relazioni di missione sono strettamente riservate e destinate all'esclusivo uso interno. Le relazioni di missione contengono il resoconto di qualsiasi incidente eventualmente occorso e di qualsiasi misura coercitiva e sanitaria eventualmente applicata.

     3.4.3. Copertura mediatica

     Lo Stato membro organizzatore e gli Stati membri partecipanti stabiliscono di comune accordo, prima dell'operazione di allontanamento con volo charter, la natura e i tempi della (eventuale) pubblicità da dare alla stessa. In linea generale, le informazioni sull'operazione di allontanamento saranno diffuse dopo il completamento dell'operazione. Deve essere evitata la pubblicazione di fotografie o di dettagli personali della scorta.

     4. Fase di transito

     La direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea trova applicazione durante il transito in uno Stato membro.

     5. Fase di arrivo

     All'arrivo:

     a) Allo Stato membro organizzatore compete prendere contatto con le autorità del paese di destinazione; gli Stati membri partecipanti devono prendere parte a tale procedura.

     b) Il responsabile dell'operazione di allontanamento dello Stato membro organizzatore è incaricato di stabilire i primi contatti con le autorità locali all'arrivo, a meno che gli Stati membri partecipanti non abbiano designato a tal fine un altro portavoce prima dell'arrivo.

     c) Ciascuno Stato membro partecipante consegna i rimpatriandi per i quali è responsabile alle autorità del paese di destinazione, con i rispettivi bagagli e tutti gli oggetti che sono stati ritirati prima dell'imbarco. Il capo rappresentante dello Stato membro organizzatore e degli Stati membri partecipanti è responsabile della consegna dei rimpatriandi alle autorità locali all'arrivo. In linea generale, il personale della scorta non lascia l'aeromobile.

     d) Qualora si ritenga opportuno e sia fattibile, lo Stato membro organizzatore e gli Stati membri partecipanti dovrebbero chiedere l'assistenza di addetti consolari, ufficiali di collegamento per l'immigrazione o funzionari precedentemente inviati a tal fine dagli Stati membri interessati, per facilitare la consegna alle autorità locali, nella misura consentita dalle prassi e procedure nazionali.

     e) I rimpatriandi non portano manette o altri mezzi restrittivi all'atto della consegna alle autorità locali.

     f) La consegna dei rimpatriandi avviene al di fuori dell'aeromobile (all'uscita della passerella o in appositi locali all'interno dell'aeroporto, come sia ritenuto più opportuno). Per quanto possibile, si dovrebbe evitare che le autorità locali salgano a bordo dell'aeromobile.

     g) Il tempo trascorso all'aeroporto di destinazione dovrebbe essere limitato al minimo.

     h) Spetta allo Stato membro organizzatore e a ciascuno degli Stati membri partecipanti prevedere misure contingenti per il personale della scorta ed i rappresentanti (ed i rimpatriandi ai quali è stata negata la riammissione) per il caso in cui la partenza dell'aeromobile sia ritardata dopo lo sbarco dei rimpatriandi. Tali misure includono, se necessario, le disposizioni per il pernottamento.

     6. Fallimento dell'operazione di allontanamento

     Nel caso in cui le autorità del paese di destinazione non autorizzino l'ingresso nel loro territorio, o l'operazione di allontanamento non possa essere portata a termine per altri motivi, lo Stato membro organizzatore e ciascuno Stato membro partecipante si incarica, a proprie spese, del rientro nei rispettivi territori dei rimpatriandi per i quali essi sono responsabili.