§ 17.5.20 - Decisione 13 giugno 2002, n. 465.
Decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni.


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:13/06/2002
Numero:465


Sommario
Art. 1.  Squadre investigative comuni.
Art. 2.  Responsabilità penale riguardo ai funzionari.
Art. 3.  Responsabilità civile riguardo ai funzionari.
Art. 4.  Attuazione.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 17.5.20 - Decisione 13 giugno 2002, n. 465.

Decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni.

(G.U.C.E. 20 giugno 2002, n. L 162).

 

     Il Consiglio dell’Unione europea,

     visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

     vista l’iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica francese, del Regno di Spagna e del Regno Unito,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Uno degli obiettivi dell’Unione è di offrire ai cittadini un elevato livello di sicurezza nell’ambito di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, obiettivo che va realizzato con la prevenzione e la lotta alla criminalità attraverso una più stretta cooperazione tra forze di polizia, autorità doganali e altre autorità competenti degli Stati membri, nel rispetto dei principi relativi ai diritti dell’uomo, le libertà fondamentali e lo stato di diritto sui quali si fonda l’Unione, principi che sono comuni agli Stati membri.

     (2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha chiesto di costituire senza indugio, ai sensi del trattato, squadre investigative comuni come primo passo per combattere il traffico di stupefacenti, la tratta degli esseri umani e il terrorismo.

     (3) L’articolo 13 della convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell’articolo 34 del trattato sull’Unione europea relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (4) prevede la costituzione e il funzionamento di squadre investigative comuni.

     (4) Il Consiglio raccomanda di adottare le misure per garantire che la presente convenzione sia ratificata prima possibile e, in ogni caso, nel corso del 2002.

     (5) Il Consiglio riconosce l’importanza di dare una risposta rapida all’invito del Consiglio europeo di costituire senza indugi squadre investigative comuni.

     (6) A giudizio del Consiglio, per lottare nel modo più efficace possibile contro la criminalità internazionale, è attualmente opportuno adottare, a livello di Unione, uno strumento specifico giuridicamente vincolante relativo alle squadre investigative comuni, da applicare nelle indagini congiunte in materia di traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani e terrorismo.

     (7) Il Consiglio ritiene che tali squadre debbano essere costituite, in via prioritaria, per combattere i reati commessi da terroristi.

     (8) Gli Stati membri che costituiscono una squadra ne dovrebbero decidere la composizione, le finalità e la durata.

     (9) Gli Stati membri che costituiscono una squadra dovrebbero avere la possibilità di decidere, laddove possibile e conformemente al diritto applicabile, di far partecipare alle attività della squadra persone che non rappresentano le autorità competenti degli Stati membri e che possono includere, per esempio, rappresentanti dell’Europol, della Commissione (OLAF) o di Stati terzi, in particolare rappresentanti di autorità statunitensi preposte all’applicazione della legge. In tali casi, l’accordo istitutivo della squadra dovrebbe specificare le questioni relative all’eventuale responsabilità di tali rappresentanti.

     (10) Una squadra investigativa comune dovrebbe operare nel territorio di uno Stato membro in conformità del diritto applicabile in detto Stato.

     (11) La presente decisione quadro non pregiudica altre disposizioni o intese esistenti sulla costituzione o il funzionamento di squadre investigative comuni,

     ha adottato la presente decisione quadro:

 

Art. 1. Squadre investigative comuni.

     1. Le autorità competenti di due o più Stati membri possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune, per uno scopo determinato e una durata limitata che può essere prorogata con l’accordo di tutte le parti, per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati membri che costituiscono la squadra. La composizione della squadra è indicata nell’accordo.

     Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita:

     a) quando le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri;

     b) quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un’azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati.

     Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da qualsiasi Stato membro interessato. La squadra viene costituita in uno degli Stati membri in cui si svolgeranno presumibilmente le indagini.

     2. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 14 della convenzione europea relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale e all’articolo 37 del trattato Benelux, del 27 giugno 1962, modificato dal protocollo dell’11 maggio 1974, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra.

     3. La squadra investigativa comune opera nel territorio degli Stati membri che la costituiscono alle seguenti condizioni generali:

     a) la squadra è diretta da un rappresentante dell’autorità competente che prende parte alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene. Il direttore della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità del diritto nazionale;

     b) la squadra opera in conformità del diritto dello Stato membro in cui interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri della squadra rispondono alla persona di cui alla lettera a), tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell’accordo sulla costituzione della squadra;

     c) lo Stato membro nel cui territorio la squadra investigativa interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.

     4. Ai sensi della presente decisione quadro, per "distaccati" presso la squadra si intendono i membri della squadra investigativa comune degli Stati membri diversi da quelli dello Stato membro nel cui territorio essa interviene.

     5. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nello Stato membro dell’intervento qualora siano adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il direttore della squadra può disporre altrimenti, in conformità del diritto dello Stato membro in cui la squadra interviene.

     6. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità del diritto dello Stato membro dell’intervento, essere incaricati dell’esecuzione di talune misure investigative dal direttore della squadra, qualora ciò sia stato approvato dalle autorità competenti dello Stato membro dell’intervento e dello Stato membro che li ha distaccati.

     7. Se la squadra investigativa comune ravvede la necessità che in uno degli Stati membri che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, le persone distaccate da tale Stato membro possono farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Stato membro alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell’ambito di un’indagine svolta a livello nazionale.

     8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell’assistenza di uno Stato membro che non ha partecipato alla costituzione della squadra, ovvero di un paese terzo, le autorità competenti dello Stato d’intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell’altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.

     9. Ai fini di un’indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, i membri di quest’ultima possono, conformemente al loro diritto nazionale ed entro i limiti delle rispettive competenze, fornire alla squadra stessa le informazioni disponibili nello Stato membro che li ha distaccati.

     10. Le informazioni legalmente ottenute da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune e non altrimenti disponibili per le autorità competenti dello Stato membro interessato possono essere utilizzate:

     a) per i fini previsti all’atto della costituzione della squadra;

     b) previo accordo dello Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili, per l’individuazione, l’indagine e il perseguimento di altri reati. Detto consenso può essere negato soltanto qualora l’uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nello Stato membro interessato o qualora quest’ultimo potesse rifiutare l’assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;

     c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un’indagine penale;

     d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati membri che hanno costituito la squadra.

     11. La presente decisione quadro lascia impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l’attività di squadre investigative comuni.

     12. Nella misura consentita dal diritto degli Stati membri interessati o dalla disposizione di qualunque strumento giuridico tra di essi applicabile, è possibile concordare che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che costituiscono la squadra investigativa comune partecipino alle attività della stessa. È possibile includere ad esempio funzionari di organismi istituiti ai sensi del trattato. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra ai sensi della presente decisione quadro non si applicano a tali persone, a meno che l’accordo non stabilisca espressamente altrimenti.

 

     Art. 2. Responsabilità penale riguardo ai funzionari.

     Nel corso delle operazioni di cui all’articolo 1, i funzionari di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l’operazione sono assimilati ai funzionari di quest’ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.

 

     Art. 3. Responsabilità civile riguardo ai funzionari.

     1. Quando, a norma dell’articolo 1, i funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro, il primo Stato membro è responsabile dei danni da essi causati nell’adempimento della missione, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.

     2. Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.

     3. Lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest’ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

     4. Fatto salvo l’esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti.

 

     Art. 4. Attuazione.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 1° gennaio 2003.

     2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di queste e di altre informazioni, la Commissione presenta al Consiglio, entro il 1° luglio 2004, una relazione sull’attuazione della presente decisione quadro. Il Consiglio esamina in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla decisione stessa.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I suoi effetti cesseranno allorché la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea entrerà in vigore in tutti gli Stati membri.