§ 17.5.12 - Decisione 3 maggio 1999, n. 322.
Decisione n. 1999/322/CE del Consiglio che autorizza il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea nel contesto dell'integrazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:03/05/1999
Numero:322


Sommario
Art. 1.      1. Il Consiglio autorizza il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ad agire in qualità di rappresentante degli Stati membri interessati, in sostituzione del segretario generale [...]
Art. 2.      Le attività inerenti alla gestione degli accordi di cui all'articolo 1 a nome degli Stati membri interessati sono svolte dal segretariato generale del Consiglio quale parte delle sue ordinarie [...]
Art. 3.      Qualsiasi questione relativa ad eventuali responsabilità extracontrattuali risultanti da atti o omissioni del segretariato generale del Consiglio nello svolgimento delle mansioni amministrative [...]
Art. 4.      Il segretario generale del Consiglio aprirà un conto bancario speciale a suo nome per rilevare, dalla data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il saldo di bilancio relativo alla [...]
Art. 5.      La presente decisione prende effetto il giorno dell'adozione
Art. 6.      La presente decisione à pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 17.5.12 - Decisione 3 maggio 1999, n. 322. [1]

Decisione n. 1999/322/CE del Consiglio che autorizza il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea nel contesto dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'Help Desk Server dell'unità di gestione e della rete SIRENE fase II nonché a gestire tali contratti.

(G.U.C.E. 13 maggio 1999, n. L 123).

 

Art. 1.

     1. Il Consiglio autorizza il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ad agire in qualità di rappresentante degli Stati membri interessati, in sostituzione del segretario generale dell'Unione economica del Benelux, nell'accordo concluso da quest'ultimo il 23 agosto 1996 a nome di detti Stati membri con France Telecom Network Services Belgium, ora "Global One Belgium", per la fornitura, l'installazione e la gestione della rete SIRENE fase II e la fornitura di servizi relativi all'uso della stessa.

     2. Il Consiglio autorizza il segretario generale del Consiglio ad agire in qualità di rappresentante degli Stati membri interessati al fine di stipulare un accordo a nome degli stessi con Digital Equipment SA per il funzionamento e l'istituzione di un Help Desk Server allo scadere dell'attuale accordo concluso tra il segretario generale dell'Unione economica del Benelux e Digital Equipment SA l'8 maggio 1996.

     3. Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fintantoché i pagamenti di cui agli accordi sopramenzionati non sono imputati al bilancio generale delle Comunità europee, ma continuano ad essere sostenuti dagli Stati membri interessati.

 

     Art. 2.

     Le attività inerenti alla gestione degli accordi di cui all'articolo 1 a nome degli Stati membri interessati sono svolte dal segretariato generale del Consiglio quale parte delle sue ordinarie mansioni amministrative.

 

     Art. 3.

     Qualsiasi questione relativa ad eventuali responsabilità extracontrattuali risultanti da atti o omissioni del segretariato generale del Consiglio nello svolgimento delle mansioni amministrative ai sensi della presente decisione è disciplinata dall'articolo 288, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Di conseguenza, alle eventuali controversie relative al risarcimento dei danni si applica l'articolo 235 del trattato.

 

     Art. 4.

     Il segretario generale del Consiglio aprirà un conto bancario speciale a suo nome per rilevare, dalla data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il saldo di bilancio relativo alla gestione di contratti con le società di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, fino a quel momento di competenza del segretario generale dell'Unione economica del Benelux.

 

     Art. 5.

     La presente decisione prende effetto il giorno dell'adozione.

 

     Art. 6.

     La presente decisione à pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della decisione n. 2003/835/CE.