§ 17.4.16 - Decisione 24 gennaio 2000, n. 293.
Decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.4 programmi
Data:24/01/2000
Numero:293


Sommario
Art. 1.  Istituzione del programma.
Art. 2.  Attuazione.
Art. 3.  Dotazione finanziaria.
Art. 4.  Coerenza e complementarità.
Art. 5.  Misure di attuazione.
Art. 6.  Comitato.
Art. 7.  Partecipazione dei paesi EFTA-SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia.
Art. 8.  Cooperazione internazionale.
Art. 9.  Monitoraggio e valutazione.
Art. 10 . Entrata in vigore.


§ 17.4.16 - Decisione 24 gennaio 2000, n. 293.

Decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE).

(G.U.C.E. 9 febbraio 2000, n. L 34).

 

 

Art. 1. Istituzione del programma.

     1. E' adottato un programma d'azione comunitaria contro la violenza sui bambini, sui giovani e sulle donne per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003.

     2. L'obiettivo del presente programma è contribuire a garantire un elevato livello di tutela della salute fisica e psichica proteggendo i bambini, i giovani e le donne dalla violenza (anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali), attraverso la prevenzione della violenza e il sostegno a coloro che ne sono vittime, in particolare al fine di prevenire in futuro la loro esposizione alla violenza. Esso mira anche ad aiutare e ad incoraggiare le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni attive in questo settore. Il programma contribuisce così al benessere sociale.

     3. Le azioni da realizzare nel quadro del programma allegato intendono promuovere:

     a) azioni transnazionali finalizzate alla creazione di reti pluridisciplinari, allo scambio d'informazioni e di migliori pratiche e alla cooperazione a livello comunitario;

     b) azioni transnazionali volte ad accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica;

     c) azioni complementari.

 

     Art. 2. Attuazione.

     1. La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, a norma dell'articolo 5.

     2. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, coopera con le istituzioni e le organizzazioni operanti nel settore della prevenzione e della protezione contro la violenza sui bambini, sui giovani e sulle donne e nel sostegno alle vittime. Essa incoraggia, in particolare, la cooperazione transnazionale fra le ONG e le autorità nazionali, regionali e locali.

     3. La Commissione tiene conto delle attività svolte in questo campo a livello nazionale, regionale e locale. Essa assicura parimenti un approccio equilibrato fra i diversi gruppi obiettivo.

     4. Le azioni intraprese coinvolgono un numero consistente di Stati membri.

 

     Art. 3. Dotazione finanziaria.

     1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadriennale (2000-2003) è pari a EUR 20 milioni.

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

     3. Il contributo comunitario varia secondo la natura dell'azione. Esso non può superare l'80% del costo totale dell'azione.

 

     Art. 4. Coerenza e complementarità.

     La Commissione assicura la coerenza e la complementarità fra le azioni comunitarie da attuare nel quadro del programma e quelle realizzate nell'ambito di altri programmi e misure comunitari, compresi gli sviluppi futuri nel campo della sanità.

 

     Art. 5. Misure di attuazione.

     1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

     a) il programma annuale di lavoro per l'attuazione delle misure contemplate nel programma, comprese le implicazioni finanziarie e i criteri di selezione,

     b) l'equilibrio generale fra le varie componenti del programma,

     c) la procedura di coordinamento con i programmi e le azioni direttamente rilevanti per il conseguimento dell'obiettivo del presente programma,

     d) le disposizioni cui improntare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 8,

     e) le procedure di controllo e valutazione del programma.

     2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutti gli altri punti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

 

     Art. 6. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 7. Partecipazione dei paesi EFTA-SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia.

     Il programma è aperto alla partecipazione:

     - dei paesi EFTA-SEE, secondo le condizioni stabilite nell'accordo SEE;

     - dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;

     - di Cipro, finanziata mediante stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detto paese;

     - di Malta e della Turchia, finanziate mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle disposizioni del trattato.

 

     Art. 8. Cooperazione internazionale.

     Fatto salvo l'articolo 300 del trattato, durante l'attuazione del presente programma, è incoraggiata la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori contemplati dal programma, nonché con tutte quelle che si occupano di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza.

 

     Art. 9. Monitoraggio e valutazione.

     1. In sede di attuazione della presente decisione, la Commissione adotta le misure necessarie a garantire il monitoraggio e la valutazione continua del programma, tenendo conto degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 1 e all'allegato.

     2. Nel secondo anno del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione.

     3. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione finale sulla conclusione del programma.

     4. La Commissione include nelle relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le informazioni relative al finanziamento comunitario nei vari campi di azione e alla complementarità con le altre azioni di cui all'articolo 4, nonché i risultati delle valutazioni. Le relazioni sono inoltre presentate al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

 

     Art. 10 .Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato

Obiettivi e azioni specifiche

 

I. AZIONI TRANSNAZIONALI FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI RETI PLURIDISCIPLINARI, ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI MIGLIORI PRATICHE E ALLA COOPERAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO

Obiettivo: Assistere e incoraggiare la collaborazione tra le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni, comprese le autorità pubbliche, impegnate contro la violenza

1. Sostegno alla creazione e al potenziamento di reti pluridisciplinari e promozione e sostegno della cooperazione fra le ONG e la varie organizzazioni e organismi pubblici a livello nazionale, regionale e locale, allo scopo di migliorare, per ambo le parti, il livello di conoscenza e la comprensione dei rispettivi ruoli e di facilitare lo scambio delle informazioni pertinenti.

2. Promozione e scambio di migliori pratiche compresi progetti pilota a livello comunitario, sulla prevenzione della violenza e sul sostegno e la protezione dei bambini, dei giovani e delle donne.

Le reti svolgono in particolare attività dirette ad affrontare i problemi connessi alla violenza, le quali:

1) creino un quadro comune per l'analisi della violenza, comprese la definizione dei vari tipi di violenza, le sue cause e tutte le sue conseguenze;

2) quantifichino l'impatto effettivo che i vari tipi di violenza hanno in Europa sulle vittime e sulla società al fine di definire una risposta adeguata;

3) valutino tipo ed efficacia delle misure e delle pratiche per prevenire e individuare la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abuso sessuale, e a offrire sostegno alle vittime della violenza, in particolare al fine di prevenire in futuro la loro esposizione alla violenza.

 

II. AZIONI TRANSNAZIONALI VOLTE AD ACCRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA DELL'OPINIONE PUBBLICA

Obiettivo: Favorire una maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo alla violenza e alla prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne, comprese le vittime della tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento sessuale a scopo commerciale e altri abusi sessuali

1. Sostegno a campagne di informazione in cooperazione con gli Stati membri e i progetti pilota a valore aggiunto europeo, nonché di attività dirette ad accrescere la consapevolezza della popolazione, in particolare, dei bambini e dei giovani, degli educatori e delle altre categorie di persone interessate, nonché dei mezzi di informazione sui potenziali rischi della violenza e sui mezzi per scongiurarli, compresa la conoscenza della legislazione, l'educazione sanitaria e la formazione nell'ambito della lotta alla violenza.

2. Sviluppo di una fonte di informazioni a livello comunitario in grado di assistere e informare le ONG e gli enti pubblici con i dati divulgabili raccolti da fonti governative, non governative e accademiche, relativi al settore della violenza, della sua prevenzione, del sostegno alle vittime e degli strumenti per prevenirla, nonché divulgazione delle informazioni su tutte le misure e i programmi in materia sviluppati sotto gli auspici della Comunità. Ciò dovrebbe rendere possibile l'integrazione dei dati in tutti i sistemi d'informazione attinenti.

3. Studi nel campo della violenza e degli abusi sessuali e sugli strumenti per prevenirli con lo scopo, fra l'altro, di individuare le procedure e le politiche più efficaci per prevenire la violenza e dare sostegno a chi ne è stato vittima, in particolare al fine di prevenire in futuro l'esposizione alla violenza, e con lo scopo di studiarne i costi sociali ed economici al fine di definire adeguate risposte al fenomeno.

4. Miglioramento della consapevolezza, della denuncia e degli atteggiamenti legati alle conseguenze della violenza.

 

III. AZIONI COMPLEMENTARI

Nell'esecuzione del programma, la Commissione può, ai sensi degli articoli 2 e 5 della decisione, far ricorso ad organismi di assistenza tecnica il cui finanziamento è compreso all'interno della dotazione di bilancio globale del programma. Essa può servirsi di esperti alle stesse condizioni. Inoltre, la Commissione potrà organizzare seminari, convegni o altri incontri di esperti, in grado di facilitare l'esecuzione del programma, e migliorare le attività d'informazione, di pubblicazione e di diffusione.