§ 17.4.10 - Decisione 28 settembre 2000, n. 596.
Decisione (CE) n. 2000/596 del Consiglio che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati.


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.4 programmi
Data:28/09/2000
Numero:596

§ 17.4.10 - Decisione 28 settembre 2000, n. 596.

Decisione (CE) n. 2000/596 del Consiglio che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati.

(G.U.C.E. 6 ottobre 2000, n. L 252).

 

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI

    Art. 1. Istituzione e obiettivi del Fondo europeo per i rifugiati.

    1. E' istituito un Fondo europeo per i rifugiati (in appresso denominato: "il Fondo") destinato a sostenere e a favorire gli sforzi intrapresi dagli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

    2. Il Fondo viene istituito per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

 

    Art. 2. Disposizioni finanziarie.

    1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione della presente decisione è di 216 milioni di EUR.

    2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati nei limiti delle prospettive finanziarie dell'autorità di bilancio, che assegna gli stanziamenti annuali alle varie misure di cui agli articoli 3 e 5 della presente decisione.

 

    Art. 3. Gruppi destinatari delle azioni.

    Ai fini della presente decisione, i gruppi destinatari sono composti dalle seguenti categorie:

    1) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, e ammesso a risiedere a tale titolo in uno degli Stati membri;

    2) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione internazionale concessa da uno Stato membro conformemente alla legislazione o prassi nazionale;

    3) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia richiesto una delle forme di protezione descritte ai paragrafi 1 e 2;

    4) cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficino di un regime di protezione temporanea in uno Stato membro;

    5) persone il cui diritto alla protezione temporanea è in corso d'esame in uno Stato membro.

 

    Art. 4. Misure.

    1. Ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 1 e in relazione alle pertinenti categorie di persone di cui all'articolo 3, il Fondo sostiene le azioni degli Stati membri relative a quanto segue:

    a) le condizioni di accoglienza;

    b) l'integrazione delle persone il cui soggiorno nello Stato membro abbia carattere duraturo e/o stabile;

    c) il rimpatrio, a condizione che le persone interessate non abbiano acquisito una nuova nazionalità e non abbiano abbandonato il territorio dello Stato membro.

    2. Per quanto riguarda le condizioni per l'accoglienza e l'accesso alle procedure di asilo, le azioni possono riguardare in particolare le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio, alla fornitura di aiuti materiali, di assistenza medica, di assistenza sociale o di assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e giudiziarie, inclusa l'assistenza legale. In questo contesto si può tener conto anche delle particolari necessità delle persone più vulnerabili.

    3. Per quanto riguarda l'integrazione nella società dello Stato membro di residenza delle persone di cui al paragrafo 1, lettera b) e loro familiari, può trattarsi in particolare di azioni di assistenza sociale in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza e l'assistenza medica o di azioni che consentano ai beneficiari di adattarsi alla società dello Stato membro o rendersi autonomi.

    4. Per quanto riguarda il rimpatrio, le azioni possono concernere in particolare l'informazione e i servizi di consulenza relativi ai programmi di rientro volontario e alla situazione nei paesi d'origine e/o la formazione generale o professionale e l'aiuto al reinserimento.

 

    Art. 5. Azioni comunitarie.

    1. Il Fondo può finanziare, su iniziativa della Commissione, al di fuori delle azioni svolte dagli Stati membri, e nel limite del 5% delle risorse disponibili del Fondo, azioni innovatrici o di interesse comunitario, compresi studi, scambi di esperienze, la promozione della cooperazione a livello comunitario nonché la valutazione dell'attuazione degli interventi e l'assistenza tecnica.

    2. La Commissione esamina le domande presentate da due o più Stati membri in vista dell'attuazione comune delle azioni transnazionali.

    3. Il finanziamento di queste azioni da parte del Fondo può raggiungere il 100%.

 

    Art. 6. Misure urgenti.

    1. Oltre alle azioni di cui all'articolo 4 e in aggiunta a queste ultime, il Fondo può finanziare, previa decisione del Consiglio, deliberante all'unanimità, su proposta della Commissione, misure urgenti a favore di uno, più o tutti gli Stati membri in caso di afflusso improvviso e massiccio di rifugiati o di sfollati oppure qualora sia necessaria la loro evacuazione da un paese terzo, in particolare in risposta a un appello da parte di organizzazioni internazionali.

    Dopo l'entrata in vigore della direttiva sulla protezione temporanea, la decisione del Consiglio di cui al comma precedente è presa alle condizioni stabilite nella suddetta direttiva.

    2. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, le misure urgenti ammissibili riguardano quanto segue:

    a) accoglienza e alloggio;

    b) fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto e il vestiario;

    c) assistenza medica, psicologica o di altro genere;

    d) spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone e all'attuazione delle misure;

    e) spese logistiche e di trasporto.

CAPO II

MODALITA'

    Art. 7. Attuazione.

    Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo. A tal fine, ogni Stato membro nomina un'autorità responsabile che sarà l'unico interlocutore della Commissione. Tale autorità deve essere un'amministrazione pubblica, ma può delegare le responsabilità di attuazione a un'altra autorità pubblica o a un'organizzazione non governativa.

 

    Art. 8. Domande di cofinanziamento.

    1. Gli Stati membri inviano annualmente alla Commissione, secondo il calendario stabilito all'articolo 11, una domanda di cofinanziamento del loro programma di attuazione per l'anno in questione, nella quale sono illustrati, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 4:

    a) la situazione nello Stato membro e le necessità che giustificano l'attuazione delle misure ammissibili al sostegno del Fondo;

    b) le azioni che gli Stati membri intendono attuare, incluso:

    i) il tipo e lo scopo dell'azione;

    ii) i previsti risultati in termini quantitativi;

    iii) il costo e il finanziamento concesso dallo Stato membro e, se del caso, da una o più organizzazioni partecipanti.

    2. La prima domanda di cofinanziamento deve inoltre includere una descrizione del sistema istituito dallo Stato membro per:

    a) assicurare il coordinamento e la coerenza delle azioni;

    b) selezionare i progetti e assicurare la trasparenza della procedura;

    c) assicurare la gestione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione dei progetti.

    3. Per ciascuno degli aspetti menzionati ai paragrafi 1 e 2, la domanda deve contenere precisazioni sufficienti affinché la Commissione possa verificare la sua conformità alle disposizioni della presente decisione e alla vigente normativa in materia finanziaria.

 

    Art. 9. Criteri di selezione.

    1. La selezione di singoli progetti e la gestione finanziaria e amministrativa dei progetti che beneficiano del sostegno del Fondo sono di competenza esclusiva degli Stati membri, nel rispetto delle politiche comunitarie e dei criteri di ammissibilità.

    2. I progetti, che non devono avere scopo di lucro, sono presentati, previo invito pubblico a sottoporre proposte, da amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali o locali, centrali o decentralizzate), da istituti di insegnamento o di ricerca, organismi di formazione, parti sociali, organismi governativi, organizzazioni internazionali o organizzazioni non governative, operanti individualmente o in partenariato, in vista di un finanziamento del Fondo.

    3. L'autorità responsabile procede alla selezione tenendo conto dei seguenti criteri:

    a) la situazione e le necessità nello Stato membro;

    b) il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto del numero di persone cui si rivolge il progetto;

    c) l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione compartecipe;

    d) la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio delle Comunità europee o nell'ambito di programmi nazionali.

 

    Art. 10. Ripartizione delle risorse.

    1. Dal 2000 al 2004 ciascuno Stato membro riceve il seguente importo fisso della dotazione annua del Fondo europeo per i rifugiati.

    Per il 2000: 500000 EUR

    Per il 2001: 400000 EUR

    Per il 2002: 300000 EUR

    Per il 2003: 200000 EUR

    Per il 2004: 100000 EUR

    2. Le restanti risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione di quanto segue:

    a) del numero delle persone di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, entrate nel corso dei tre anni precedenti, per il 65% del loro volume;

    b) del numero di persone ammesse in una delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nel corso dei tre anni precedenti, per il 35% del loro volume.

    3. Le cifre di riferimento sono le ultime cifre rilevate dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

 

    Art. 11. Calendario.

    1. La Commissione comunica agli Stati membri, entro il 1o giugno di ogni anno, una stima degli importi che saranno loro destinati per l'anno seguente all'interno degli stanziamenti globalmente concessi nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

    2. Gli Stati membri presentano alla Commissione la domanda di cofinanziamento di cui all'articolo 8 entro il 1o ottobre di ogni anno.

    3. La Commissione approva la domanda di cofinanziamento entro tre mesi dalla presentazione della stessa, dopo aver proceduto alle verifiche previste dall'articolo 8, paragrafo 2.

 

    Art. 12. Assistenza tecnica e amministrativa.

    Un importo non superiore al 5% dello stanziamento globale concesso ad uno Stato membro può essere riservato all'assistenza tecnica e amministrativa ai fini della preparazione, sorveglianza e valutazione delle azioni di cui esso è responsabile, ai sensi dell'articolo 7.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

    Art. 13. Struttura del finanziamento.

    Il contributo finanziario proveniente dal Fondo non può superare il 50% del costo totale di ogni misura.

    Tale percentuale può essere portata al 75% negli Stati membri che partecipano al Fondo di coesione.

 

    Art. 14. Ammissibilità.

    1. Non può essere considerata ammissibile al sostegno del Fondo una spesa effettivamente pagata prima della data in cui la domanda di cofinanziamento dello Stato membro è stata approvata dalla Commissione. L'ammissibilità delle spese decorre da tale data.

    2. La Commissione adotta le norme relative all'ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

 

    Art. 15. Decisione di cofinanziamento del Fondo.

    Esaminata la domanda di cofinanziamento, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, la decisione di cofinanziamento da parte del Fondo. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro.

 

    Art. 16. Impegni di bilancio.

    Gli impegni di bilancio comunitari sono presi sulla base della decisione di cofinanziamento adottata dalla Commissione.

 

    Art. 17. Pagamenti.

    1. Il pagamento da parte della Commissione della partecipazione del Fondo viene eseguito all'autorità responsabile e conformemente agli impegni di bilancio.

    2. Non appena è adottata la decisione della Commissione relativa alla partecipazione del Fondo, viene versato un acconto pari al 50% dell'importo attribuito allo Stato membro per l'anno in questione. Un pagamento intermedio che può arrivare fino al 30%, viene effettuato quando lo Stato membro dichiara di avere effettivamente speso la metà dell'acconto.

    Il saldo viene versato entro tre mesi dall'approvazione dei conti finanziari presentati dallo Stato membro, nonché della relazione annuale sull'esecuzione del programma.

CAPO IV

CONTROLLO E VALUTAZIONE

    Art. 18. Controllo.

    1. Fatta salva la responsabilità della Commissione nell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni. A tal fine, essi adottano in particolare le misure seguenti:

    a) verificano che i sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicati in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari;

    b) comunicano alla Commissione la descrizione di tali sistemi;

    c) si accertano che le azioni siano gestite secondo la normativa comunitaria applicabile e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati secondo i principi di sana gestione finanziaria;

    d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione siano esatte e assicurano che provengano da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;

    e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione secondo la normativa vigente, e la tengono al corrente dell'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari;

    f) collaborano con la Commissione per assicurare un impiego dei fondi comunitari conforme ai principi di sana gestione finanziaria;

    g) recuperano gli importi persi in seguito ad irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora.

    2. La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari.

    A tal fine, fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalità concordate con gli Stati membri nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera f), a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio sulle operazioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, per ottenerne tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro possono partecipare ai controlli.

    La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di eseguire un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare ai controlli.

    3. Dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, la Commissione sospende i pagamenti intermedi nelle seguenti fattispecie:

    a) se uno Stato membro non attua le azioni come convenuto nella decisione di cofinanziamento, o

    b) se una parte o la totalità di un'azione non giustifica né una parte né la totalità del cofinanziamento da parte del Fondo.

    In tali casi la Commissione, indicando i propri motivi, chiede allo Stato membro di presentare osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.

    4. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha proceduto alle rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle eventuali osservazioni di quest'ultimo, può decidere, entro tre mesi:

    a) di ridurre il pagamento intermedio di cui all'articolo 17, paragrafo 2 o

    b) di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione del Fondo all'azione in questione.

    In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b), la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato.

 

    Art. 19. Rettifiche finanziarie.

    1. Spetta in primo luogo agli Stati membri perseguire le irregolarità, agire quando viene accertata una modificazione importante che incide sulla natura o le condizioni di esecuzione o di controllo di un'azione ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

    Gli Stati membri procedono alle necessarie rettifiche finanziarie connesse con l'irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione comunitaria. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro ad azioni attinenti allo stesso settore di cui all'articolo 4, conformemente a modalità da definire secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

    2. Se, dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi previsti dal paragrafo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 3 e 4.

    3. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.

 

    Art. 20. Controllo e valutazione.

    1. In ogni Stato membro l'autorità responsabile adotta le misure necessarie per assicurare il controllo e la valutazione delle azioni.

    A tal fine, gli accordi e contratti che essa conclude con le organizzazioni incaricate dell'attuazione delle azioni comportano clausole relative all'obbligo di rendere conto periodicamente mediante una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento dell'esecuzione delle azioni e sulla realizzazione degli obiettivi assegnati.

    L'autorità responsabile, inoltre, fa eseguire una valutazione indipendente dell'esecuzione e degli effetti delle azioni attuate.

    2. Ogni anno l'autorità responsabile redige una relazione di sintesi sull'attuazione delle azioni in corso, da allegare alla domanda di cofinanziamento di cui all'articolo 8.

    3. L'autorità responsabile invia alla Commissione, entro sei mesi dal termine fissato nella decisione di cofinanziamento per l'esecuzione della spesa, una relazione finale comprendente:

    a) i conti finanziari e una relazione sull'attuazione delle azioni conformemente alle norme adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

    b) la relazione di valutazione di cui al paragrafo 1.

    4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia entro il 31 dicembre 2002 ed una relazione finale entro il 1o settembre 2005.

CAPO V

COMITATO

    Art. 21. Comitato.

    1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    4. Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla presente decisione sollevata dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI

RELATIVE ALLE MISURE URGENTI

    Art. 22. Disposizioni speciali relative alle misure urgenti.

    1. Per l'attuazione delle misure urgenti di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5.

    2. Il contributo finanziario proveniente dal Fondo è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l'80% del costo di ogni misura.

    3. Lo Stato o gli Stati membri su cui si riversa l'afflusso massiccio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, presentano alla Commissione uno stato del fabbisogno e un piano di attuazione delle misure urgenti, comprendente una descrizione degli interventi previsti e degli organismi preposti alla loro esecuzione.

    4. Le risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del numero delle persone entrate in ogni Stato membro in occasione dell'afflusso massiccio di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

    5. Si applicano l'articolo 9 e gli articoli da 18 a 21.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    Art. 23. Disposizioni transitorie.

    In deroga all'articolo 11, ai fini dell'esecuzione degli esercizi 2000 e 2001 si applica il seguente calendario:

    - la Commissione comunica agli Stati membri la stima degli importi loro destinati il giorno successivo alla data in cui la presente decisione entra in vigore. Se l'Istituto statistico della Comunità europea non dispone ancora di tutti i dati statistici di cui all'articolo 10, le cifre prese in considerazione sono quelle fornite dagli Stati membri; in questo caso, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, le regole relative all'interpretazione dei dati statistici forniti dagli Stati membri,

    - gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di cofinanziamento di cui all'articolo 8 entro il 20 novembre 2000,

    - la Commissione approva le domande di cofinanziamento entro tre mesi dalla presentazione, previa verifica della descrizione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, e, relativamente all'esercizio 2000, fatto salvo il riporto degli stanziamenti all'esercizio 2001,

    - in deroga all'articolo 14, le spese effettivamente sostenute fra il 1o gennaio 2000 e il termine fissato nella decisione di cofinanziamento sono ammissibili ad un sostegno del Fondo.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 24. Attuazione.

    1. La Commissione è incaricata dell'attuazione della presente decisione.

    2. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, ogni altra disposizione eventualmente necessaria all'attuazione della presente decisione.

 

    Art. 25. Clausola di riesame.

    Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina la presente decisione entro il 31 dicembre 2004.

 

    Art. 26. Destinatari.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.