§ 17.3.219 - Direttiva 28 novembre 2002, n. 90.
Direttiva n. 2002/90/CE del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale
Data:28/11/2002
Numero:90


Sommario
Art. 1.  Comportamenti illeciti
Art. 2.  Istigazione, concorso e tentativo
Art. 3.  Sanzioni
Art. 4.  Attuazione
Art. 5.  Abrogazione
Art. 6.  Entrata in vigore
Art. 7.  Destinatari


§ 17.3.219 - Direttiva 28 novembre 2002, n. 90.

Direttiva n. 2002/90/CE del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali

(G.U.U.E. 5 dicembre 2002, n. L 328).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera a) e l'articolo 63, punto 3), lettera b),

     vista l'iniziativa della Repubblica francese,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Uno degli obiettivi che l'Unione europea si prefigge è l'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che implica, in particolare, la lotta all'immigrazione clandestina.

     (2) Occorre pertanto adottare misure volte a combattere l'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tanto se correlata all'attraversamento illegale della frontiera in senso stretto quanto se perpetrata allo scopo di alimentare le reti di sfruttamento di esseri umani.

     (3) In tale prospettiva, è essenziale pervenire ad un ravvicinamento delle disposizioni giuridiche vigenti, in particolare, da un lato, la definizione precisa dell'illecito e delle relative circostanze esimenti oggetto della presente direttiva e, dall'altro, le regole minime per le sanzioni previste, la responsabilità delle persone giuridiche e la competenza giurisdizionale, oggetto della decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

     (4) La presente direttiva è volta a definire il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e a rendere pertanto più efficace l'applicazione della decisione quadro 2002/946/GAI al fine di reprimere tale reato.

     (5) La presente direttiva integra altri strumenti adottati per combattere l'immigrazione clandestina, il lavoro illegale, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

     (6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto E, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

     (7) Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione ed all'applicazione della presente decisione quadro conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato.

     (8) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarla. Poiché la presente direttiva sviluppa l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 di detto protocollo, decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente direttiva da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Comportamenti illeciti

     1. Ciascuno Stato membro adotta sanzioni appropriate:

     a) nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all'ingresso o al transito degli stranieri;

     b) nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti, a scopo di lucro, una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa al soggiorno degli stranieri.

     2. Ciascuno Stato membro può decidere di non adottare sanzioni riguardo ai comportamenti di cui al paragrafo 1, lettera a), applicando la legislazione e la prassi nazionali nei casi in cui essi abbiano lo scopo di prestare assistenza umanitaria alla persona interessata.

 

     Art. 2. Istigazione, concorso e tentativo

     Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le sanzioni di cui all'articolo 1 siano parimenti applicabili a chiunque

     a) sia l'istigatore di, o

     b) si renda complice di, o

     c) tenti di perpetrare

     uno degli illeciti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) o b).

 

     Art. 3. Sanzioni

     Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 siano soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 4. Attuazione

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate. La Commissione ne informa gli Stati membri.

 

     Art. 5. Abrogazione

     L'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990 è abrogato a decorrere dal 5 dicembre 2004. Qualora uno Stato membro attui la presente direttiva conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, prima di quella data, la summenzionata disposizione cessa di applicarsi a tale Stato membro a partire dalla data di attuazione.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     La presente direttiva entra in vigore a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 7. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.