§ 17.2.47 - Decisione 20 settembre 2005, n. 790.
Decisione n. 2005/790/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità, dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:20/09/2005
Numero:790


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Articolo 1.  Finalità
Articolo 2.  Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Articolo 3.  Modifiche al regolamento Bruxelles I
Articolo 4.  Misure di attuazione
Articolo 5.  Accordi internazionali che possono influire sul regolamento Bruxelles I
Articolo 6.  Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito all’interpretazione dell’accordo
Articolo 7.  Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione al rispetto dell’accordo
Articolo 8.  Applicazione territoriale
Articolo 9.  Disposizioni transitorie
Articolo 10.  Relazione con il regolamento Bruxelles I
Articolo 11.  Risoluzione della convenzione
Articolo 12.  Entrata in vigore
Articolo 13.  Testi autentici


§ 17.2.47 - Decisione 20 settembre 2005, n. 790.

Decisione n. 2005/790/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità, dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(G.U.U.E. 16 novembre 2005, n. L 299).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, né è soggetta alla relativa applicazione.

      (2) Con decisione dell’8 maggio 2003, il Consiglio ha autorizzato in via eccezionale la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del predetto regolamento.

      (3) La Commissione ha negoziato tale accordo con il Regno di Danimarca per conto della Comunità.

      (4) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

      (5) A norma degli articoli 1 e 2 del predetto protocollo relativo alla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

      (6) L’accordo siglato a Bruxelles in data 17 gennaio 2005 dovrebbe essere firmato,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è approvata in nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

     Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(e) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo, in nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

 

 

ACCORDO

tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

 

     LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

     da un lato, e

     IL REGNO DI DANIMARCA, di seguito «la Danimarca»,

     dall’altro,

     INTENDENDO unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e semplificare le formalità affinché le decisioni emesse all’interno della Comunità siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice,

     CONSIDERANDO che il 27 settembre 1968 gli Stati membri hanno concluso, nel quadro dell’articolo 293, quarto trattino del trattato che istituisce la Comunità europea, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in appresso «convenzione di Bruxelles»). Il 16 settembre 1988 gli Stati membri e gli Stati EFTA hanno concluso la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in appresso «la convenzione di Lugano»), che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles,

     CONSIDERANDO che gli elementi essenziali della convenzione di Bruxelles sono stati ripresi nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («regolamento Bruxelles I»).

     FACENDO RIFERIMENTO al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea («il protocollo sulla posizione della Danimarca») a norma del quale il regolamento Bruxelles I non è vincolante o applicabile in Danimarca,

     SOTTOLINEANDO la necessità di trovare una soluzione all’insoddisfacente situazione giuridica creata dalla diversità di norme in vigore in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni all’interno della Comunità,

     INTENDENDO applicare, a norma del diritto internazionale, le disposizioni del regolamento Bruxelles I e successive modifiche, nonché le relative misure di attuazione, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, quale Stato membro con una posizione particolare rispetto al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea,

     SOTTOLINEANDO la necessità di garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles ed il presente accordo e di applicare a quest’ultimo le disposizioni transitorie del regolamento Bruxelles I. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente accordo,

     SOTTOLINEANDO che la convenzione di Bruxelles continua parimenti ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo campo di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente accordo,

     SOTTOLINEANDO l’importanza di un adeguato coordinamento tra la Comunità e la Danimarca rispetto alla negoziazione e alla conclusione di accordi internazionali che possano incidere sul campo d’applicazione del regolamento Bruxelles I o determinarne modifiche,

     SOTTOLINEANDO che la Danimarca dovrebbe cercare di aderire agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ove la partecipazione danese sia rilevante per l’applicazione coerente del regolamento Bruxelles I e del presente accordo,

     AFFERMANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente al fine di garantire l’applicazione e l’interpretazione uniforme del presente accordo, comprese le disposizioni del regolamento Bruxelles I e qualunque misura di attuazione della Comunità costituente parte dell’accordo,

     FACENDO RIFERIMENTO alla competenza conferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, in merito alla validità e all’interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie sulla base del titolo IV del trattato, compresa la validità e l’interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca,

     RITENENDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente, alle medesime condizioni, a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a questioni relative alla validità e all’interpretazione del presente accordo sollevate da una giurisdizione danese, e che tale giurisdizione dovrebbe, pertanto, poter richiedere una pronuncia in via pregiudiziale alle medesime condizioni delle giurisdizioni degli altri Stati membri con riferimento all’interpretazione del regolamento Bruxelles I e delle sue misure di attuazione,

     FACENDO RIFERIMENTO alla disposizione secondo cui, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea e gli Stati membri possono chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull’interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie sulla base del titolo IV del trattato, compresa l’interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca,

     RITENENDO che alla Danimarca dovrebbe essere conferita la possibilità, alle medesime condizioni degli altri Stati membri con riferimento all’interpretazione del regolamento Bruxelles I e delle sue misure di attuazione, di richiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in merito a questioni relative all’interpretazione del presente accordo,

     SOTTOLINEANDO che, ai sensi della legge danese, le giurisdizioni danesi dovrebbero — nell’interpretazione del presente accordo, comprese le disposizioni del regolamento Bruxelles I e qualunque misura di attuazione che costituisce parte integrante dell’accordo — tenere debito conto delle pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e delle giurisdizioni degli Stati membri delle Comunità europee con riferimento all’interpretazione della convenzione di Bruxelles, del regolamento Bruxelles I e delle misure di attuazione comunitarie,

     CONSIDERANDO che sarebbe possibile richiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in merito a questioni riguardanti il rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo ai sensi delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea disciplinanti i procedimenti avanti alla Corte,

     CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo vincola gli Stati membri, è opportuno che la Danimarca, in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro, possa adire la Commissione quale custode dei trattati,

     HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

 

          Articolo 1. Finalità

     1. Scopo del presente accordo è applicare le disposizioni del regolamento Bruxelles I, e le sue misure di attuazione alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo.

     2. È obiettivo delle parti contraenti giungere all’applicazione ed interpretazione uniformi delle disposizioni del regolamento Bruxelles I e delle sue misure di attuazione in tutti gli Stati membri.

     3. Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo discendono dal protocollo sulla posizione della Danimarca.

 

          Articolo 2. Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

     1. Le disposizioni del regolamento Bruxelles I, allegato al presente accordo, di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento, e — per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l’entrata in vigore del presente accordo — attuate dalla Danimarca ai sensi dell’articolo 4 del presente accordo, si applicano, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca.

     2. Tuttavia, ai fini del presente accordo, l’applicazione delle disposizioni del regolamento è modificata come segue:

     a) non si applica l’articolo 1, paragrafo 3;

     b) all’articolo 50 viene aggiunta la seguente frase (come paragrafo 2):

     «2. Tuttavia, l’istante che chiede l’esecuzione di una decisione resa in Danimarca da un’autorità amministrativa per il rispetto di una decisione inerente agli obblighi alimentari può invocare, nello Stato membro richiesto, i benefici di cui al paragrafo 1, se presenta un’attestazione del ministero danese della Giustizia comprovante che egli adempie le condizioni finanziarie richieste per beneficiare in tutto o in parte dell’assistenza giudiziaria o dell’esenzione dalle spese.»

     c) All’articolo 62 viene aggiunta la seguente frase (come paragrafo 2):

     «2. Per quanto attiene agli obblighi alimentari, la locuzione “organo giurisdizionale” include le autorità amministrative danesi.»

     d) L’articolo 64 si applica sia alle navi immatricolate in Danimarca che a quelle immatricolate in Grecia e in Portogallo.

     e) Si applica la data di entrata in vigore del presente accordo invece della data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 70, paragrafo 2 e all’articolo 72 e 76.

     f) Le disposizioni transitorie di questo accordo si applicano invece dell’articolo 66 del regolamento.

     g) Nell’allegato 1 viene aggiunta la seguente frase: «in Danimarca: l’articolo 246, paragrafo 2 e 3 del codice di procedura civile (lov om rettens pleje)».

     h) Nell’allegato 2 viene aggiunta la seguente frase: «in Danimarca, il “byret”».

     i) Nell’allegato 3 viene aggiunta la seguente frase: «in Danimarca, il “landsret”».

     j) Nell’allegato 4 viene aggiunta la seguente frase: «in Danimarca, un ricorso dinanzi all’“Højesteret” con il permesso del “Procesbevillingsnævnet”».

 

          Articolo 3. Modifiche al regolamento Bruxelles I

     1. La Danimarca non prende parte all’adozione delle modifiche del regolamento Bruxelles I e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né applicabili ad essa.

     2. Nel caso di adozione di modifiche al regolamento, la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche. La notifica dovrà essere effettuata al momento dell’adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.

     3. Qualora la Danimarca decida di attuare il contenuto delle modifiche, la notifica dovrà indicare se l’attuazione può aver luogo in via amministrativa oppure richieda l’approvazione del Parlamento.

     4. Se la notifica indica che l’attuazione può aver luogo in via amministrativa, la notifica dovrà, inoltre, dare atto che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

     5. Se la notifica indica che l’attuazione richiede l’approvazione del Parlamento in Danimarca, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) i provvedimenti legislativi entrano in vigore in Danimarca alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure nei 6 mesi successivi alla notifica, se questo secondo termine è posteriore;

     b) la Danimarca notifica alla Commissione la data in cui le misure legislative di attuazione entrano in vigore.

     6. La notifica della Danimarca di cui ai paragrafi 4 e 5, attestante che il contenuto delle modifiche è stato attuato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le modifiche al regolamento costituiranno dunque modifiche al presente accordo e saranno considerate allegati ad esso.

     7. Qualora:

     a) la Danimarca comunichi la decisione di non accettare il contenuto delle modifiche; oppure

     b) la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2; oppure

     c) le misure legislative non entrino in vigore in Danimarca entro il termine stabilito al paragrafo 5, il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni, oppure, nel caso previsto alla lettera c), le misure legislative entrino in vigore in Danimarca entro il medesimo periodo. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

     8. Le azioni proposte e gli atti autentici formati prima della data di scadenza dell’accordo di cui al paragrafo 7 sono tuttavia impregiudicati.

 

          Articolo 4. Misure di attuazione

     1. La Danimarca non prende parte all’adozione dei pareri del comitato di cui all’articolo 75 del regolamento Bruxelles I. Le misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 74, paragrafo 2, non sono vincolanti né applicabili in Danimarca.

     2. Qualora siano adottate misure di attuazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2 del regolamento, tali misure devono essere comunicate alla Danimarca. La Danimarca comunicherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali misure. La notifica deve essere effettuata alla data della comunicazione delle misure di attuazione o entro i 30 giorni successivi.

     3. La notifica deve attestare che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

     4. La notifica della Danimarca, attestante che il contenuto delle misure di attuazione è stato attuato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le misure di attuazione formano dunque parte integrante del presente accordo.

     5. Qualora:

     a) la Danimarca notifichi la propria decisione di non accettare il contenuto delle misure di attuazione; oppure

     b) la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2,

     il presente accordo viene considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

     6. Le azioni proposte e gli atti autentici formati prima della data di scadenza dell’accordo di cui al paragrafo 5 sono tuttavia impregiudicati.

     7. Qualora, in casi eccezionali, l’attuazione richieda l’approvazione parlamentare danese, la notifica della Danimarca, ai sensi del paragrafo 2, deve farne menzione, con conseguente applicazione dell’articolo 3, paragrafi da 5 a 8.

     8. La Danimarca notifica alla Commissione i testi delle modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da g) a j) di questo accordo. La Commissione apporta all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da g) a j), le conseguenti modifiche.

 

          Articolo 5. Accordi internazionali che possono influire sul regolamento Bruxelles I

     1. Gli accordi internazionali di cui è parte la Comunità sulla base delle norme del regolamento Bruxelles I non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

     2. La Danimarca si astiene dal prendere parte ad accordi internazionali che possano influire sul campo di applicazione del regolamento Bruxelles I allegato al presente accordo a meno che non vi sia l’accordo della Comunità e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra il presente accordo e l’accordo internazionale in questione.

     3. Nel negoziare accordi internazionali che possono influire sul campo di applicazione del regolamento Bruxelles I allegato al presente accordo o causarne modifiche, la Danimarca coordina la sua posizione con quella della Comunità e si astiene da qualunque azione che possa compromettere gli obiettivi di una posizione comunitaria nell’ambito della sua sfera di competenza in tali negoziati.

 

          Articolo 6. Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito all’interpretazione dell’accordo

     1. Qualora sorga una questione concernente la validità o l’interpretazione di questo accordo in una causa pendente dinanzi ad un organo giudiziario danese, quest’ultimo può richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito nelle medesime circostanze in cui un organo giudiziario di un altro Stato membro dell’Unione europea vi sarebbe obbligato ai sensi del regolamento Bruxelles I e delle misure di attuazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo.

     2. Ai sensi della legge danese, gli organi giudiziari danesi devono, nell’interpretare il presente accordo, tenere in debito conto le pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alle disposizioni del regolamento Bruxelles I e di ogni altra misura di attuazione comunitaria.

     3. Come il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, la Danimarca può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull’interpretazione del presente accordo. Le pronunce rese dalla Corte di giustizia in risposta a tale richiesta non si applicano alle sentenze di organi giudiziari di altri Stati membri che abbiano acquisito autorità di cosa giudicata.

     4. La Danimarca ha la facoltà di sottoporre osservazioni alla Corte di giustizia nei casi in cui un organo giudiziario di uno Stato membro le abbia sottoposto una questione pregiudiziale in merito all’interpretazione di qualunque disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

     5. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee ed il suo regolamento di procedura.

     6. In caso di modifica delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea concernenti le pronunce della Corte di giustizia con conseguenze rispetto alle pronunce concernenti il regolamento Bruxelles I, la Danimarca può notificare alla Commissione la sua decisione di non applicare le modifiche rispetto al presente accordo. La notifica deve essere effettuata al momento dell’entrata in vigore delle modifiche o entro 60 giorni da quest’ultima.

     In tal caso, il presente accordo viene considerato risolto. La risoluzione ha effetto 3 mesi dopo la notifica.

     7. Le azioni proposte e gli atti autentici formati prima della data di scadenza dell’accordo di cui al paragrafo 6 sono tuttavia impregiudicati.

 

          Articolo 7. Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione al rispetto dell’accordo

     1. La Commissione può introdurre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della Danimarca nell’ipotesi di mancato rispetto di qualunque obbligazione derivante dal presente accordo.

     2. La Danimarca può presentare un reclamo alla Commissione in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro delle obbligazioni derivanti dal presente accordo.

     3. Si applicano le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea che disciplinano i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia, nonché il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee ed il suo regolamento di procedura.

 

          Articolo 8. Applicazione territoriale

     1. Il presente accordo si applica ai territori di cui all’articolo 299 del trattato che istituisce la Comunità europea.

     2. Qualora la Comunità decida di estendere l’applicazione del regolamento Bruxelles I ai territori attualmente disciplinati dalla convenzione di Bruxelles, la Comunità e la Danimarca coopereranno al fine di garantire che tale applicazione si estenda alla Danimarca.

 

          Articolo 9. Disposizioni transitorie

     1. Il presente accordo si applica solo alle azioni proposte e agli atti autentici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.

     2. Tuttavia, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato membro d’origine prima dell’entrata in vigore del presente accordo, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni dell’accordo,

     a) se nello Stato membro di origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano;

     b) in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal presente regolamento o da una convenzione tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l’azione è stata proposta.

 

          Articolo 10. Relazione con il regolamento Bruxelles I

     1. Il presente accordo non pregiudica l’applicazione del regolamento Bruxelles I da parte degli Stati membri della Comunità diversi dalla Danimarca.

     2. Tuttavia, il presente accordo è comunque applicato:

     a) in materia di competenza giurisdizionale quando il convenuto è domiciliato in Danimarca, o quando l’articolo 22 o l’articolo 23 del regolamento, applicabili alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca ai sensi dell’articolo 2 del presente accordo, conferiscono la competenza ai giudici della Danimarca;

     b) in materia di litispendenza o di connessione ai sensi degli articoli 27 e 28 del regolamento Bruxelles I, applicabile alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca ai sensi dell’articolo 2 del presente accordo, quando le azioni giudiziarie sono avviate in uno Stato membro diverso dalla Danimarca o in Danimarca;

     c) in materia di riconoscimento ed esecuzione quando la Danimarca è lo Stato di origine o quello destinatario.

 

          Articolo 11. Risoluzione della convenzione

     1. Il presente accordo avrà termine nel caso in cui la Danimarca informi gli altri Stati membri che non intende più avvalersi delle disposizioni della parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, ai sensi dell’articolo 7 del protocollo stesso.

     2. Il presente accordo può essere risolto da ciascuna delle parti contraenti dandone notifica all’altra parte contraente. La risoluzione ha effetto sei mesi dopo la data della notifica.

     3. Le azioni proposte e gli atti autentici formati prima della data di scadenza dell’accordo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tuttavia impregiudicati.

 

          Articolo 12. Entrata in vigore

     1. Il presente accordo è adottato dalle parti contraenti ai sensi delle rispettive procedure.

     2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data della notifica effettuata dalle parti contraenti del completamento delle rispettive procedure richieste a tale scopo.

 

          Articolo 13. Testi autentici

     Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

 

     Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

 

 

ALLEGATO

 

     Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale modificato dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, che modifica l’allegato I (le norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2) e l’allegato II (elenco dei giudici o autorità competenti) del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.