§ 17.2.38 - Regolamento 12 febbraio 2001, n. 290.
Regolamento (CE) n. 290/2001 del Consiglio che rinnova il programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:12/02/2001
Numero:290


Sommario
Art. 1.      1. Il programma Grotius, istituito dall'azione comune 96/636/GAI, è rinnovato per l'anno 2001 per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile, alle condizioni stabilite dal [...]
Art. 2.      1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma per l'anno 2001 è pari a 650000 EUR.
Art. 3.      Possono essere presi in considerazione progetti di formazione aventi i seguenti obiettivi, sempreché riguardino la cooperazione giudiziaria in materia civile:
Art. 4.      Possono essere presi in considerazione i progetti di scambi e di tirocini a scopo di formazione aventi i seguenti obiettivi, sempreché riguardino la cooperazione giudiziaria in materia civile:
Art. 5.      Possono essere presi in considerazione i progetti finalizzati all'organizzazione di incontri aventi i seguenti obiettivi, sempreché riguardino la cooperazione giudiziaria in materia civile:
Art. 6.      Possono essere presi in considerazione i progetti di studi e ricerche aventi i seguenti obiettivi, sempreché riguardino la cooperazione giudiziaria in materia civile:
Art. 7.      Possono essere presi in considerazione i progetti finalizzati alla diffusione delle informazioni aventi i seguenti obiettivi, sempreché riguardino la cooperazione giudiziaria in materia civile:
Art. 8.      1. Per essere ammissibili al finanziamento comunitario i progetti devono presentare un interesse europeo e comprendere la partecipazione di due o più Stati membri.
Art. 9.      Le decisioni di finanziamento ed i contratti che da esse derivano prevedono, in particolare, il monitoraggio e il controllo finanziario ad opera della Commissione, nonché l'audit da parte della [...]
Art. 10.      1. Sono finanziabili tutti i tipi di spese direttamente imputabili all'attuazione dell'azione che siano state impegnate nell'arco di un periodo determinato contrattualmente stabilito.
Art. 11.      1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione delle azioni previste dal presente regolamento e ne adotta le modalità d'applicazione, in particolare quelle relative ai criteri di [...]
Art. 12.      1. La Commissione è assistita da un comitato.
Art. 13.      La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del programma al termine dell'esercizio finanziario 2001.
Art. 14.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 17.2.38 - Regolamento 12 febbraio 2001, n. 290.

Regolamento (CE) n. 290/2001 del Consiglio che rinnova il programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia in materia di diritto civile (Grotius-civile). (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 14 febbraio 2001, n. L 43)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità adotta tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno.

     (2) L'istituzione di un quadro per le iniziative di formazione, informazione, studi e scambi per gli operatori della giustizia può accrescere la comprensione reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri e, quindi, rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla cooperazione giudiziaria in materia civile fra Stati membri.

     (3) Il corretto funzionamento del mercato interno esige la rimozione di tali ostacoli.

     (4) Questa materia rientra nell'articolo 65 del trattato CE.

     (5) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, grazie alle economie attese dalle azioni prospettate e agli effetti cumulativi di queste.

     (6) Il 28 ottobre 1996 il Consiglio ha adottato l'azione comune 96/636/GAI che istituisce un programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia (Grotius). Il programma Grotius mira a facilitare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri favorendo la reciproca conoscenza dei sistemi giuridici e giudiziari. Esso è destinato agli operatori della giustizia e consente di finanziare attività di formazione, programmi di scambi e di tirocini, organizzazione di incontri, studi e ricerche e diffusione delle informazioni.

     (7) Il programma Grotius scade nel 2000. Si ritiene utile rinnovarlo, ma per un periodo transitorio di un anno soltanto, in attesa dei risultati di una riflessione approfondita sul suo futuro, ossia sui suoi obiettivi, il suo funzionamento e le sue relazioni con altri programmi esistenti.

     (8) Il rinnovo del programma Grotius avviene mediante uno strumento comunitario per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile. È in corso un esercizio distinto e parallelo di rinnovo del programma Grotius per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, in base ad uno strumento che rientra nel trattato sull'Unione europea.

     (9) La sostanza delle disposizioni dell'azione comune del 96/636/GAI è stata ripresa nel presente regolamento, con alcuni adattamenti richiesti dalla limitazione del campo di applicazione alle questioni di cooperazione giudiziaria in materia civile e al carattere transitorio dell'esercizio.

     (10) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito, per l'anno 2001, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio.

     (11) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (12) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

     (13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati non partecipano all'adozione del presente regolamento, che, conseguentemente, non li vincola, né è loro applicabile,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

Rinnovo del programma

 

     Art. 1.

     1. Il programma Grotius, istituito dall'azione comune 96/636/GAI, è rinnovato per l'anno 2001 per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

     2. Questo programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia in materia di diritto civile ("Grotius-civile") intende favorire la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari e facilitare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri nel campo del diritto civile.

     3. Ai fini del presente regolamento, si intende per operatori della giustizia: i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, il personale accademico e scientifico, i funzionari ministeriali, gli ausiliari di giustizia, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti giudiziari e i membri di altre professioni associate alla giustizia nel settore del diritto civile.

     4. Il programma prevede azioni nei seguenti settori:

     - formazione,

     - programmi di scambi e tirocini,

     - organizzazioni di incontri,

     - studi e ricerche,

     - diffusione delle informazioni.

     5. Ai fini del presente regolamento per "Stato membro" si intende ogni Stato membro ad eccezione della Danimarca.

 

          Art. 2.

     1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma per l'anno 2001 è pari a 650000 EUR.

     2. Lo stanziamento di cui al paragrafo 1 è autorizzato dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

CAPITOLO II

Obiettivi dei progetti

 

          Art. 3.

     Possono essere presi in considerazione progetti di formazione aventi i seguenti obiettivi, sempreché riguardino la cooperazione giudiziaria in materia civile:

     - la promozione della conoscenza delle lingue, in particolare della padronanza operativa del linguaggio giuridico in una lingua diversa dalla propria,

     - la conoscenza delle istituzioni giudiziarie e delle procedure degli altri Stati membri, nonché il loro funzionamento,

     - lo scambio di esperienze fra i formatori degli operatori della giustizia e tra istituti incaricati della formazione di base e della formazione continua,

     - l'approntamento di moduli pedagogici per le azioni di formazione, gli scambi, i tirocini, le conferenze o i seminari organizzati in applicazione del presente programma.

 

          Art. 4.

     Possono essere presi in considerazione i progetti di scambi e di tirocini a scopo di formazione aventi i seguenti obiettivi, sempreché riguardino la cooperazione giudiziaria in materia civile:

     - organizzazione di tirocini di durata limitata presso istituzioni giudiziarie o operatori della giustizia in Stati membri diversi da quello di origine degli interessati, presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, il Tribunale di primo grado nonché presso la Corte europea dei diritti dell'uomo,

     - organizzazione di visite presso istituzioni giudiziarie o operatori della giustizia in vari altri Stati membri per lo studio di argomenti specifici ovvero presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, il Tribunale di primo grado nonché presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

 

          Art. 5.

     Possono essere presi in considerazione i progetti finalizzati all'organizzazione di incontri aventi i seguenti obiettivi, sempreché riguardino la cooperazione giudiziaria in materia civile:

     - l'organizzazione di conferenze bilaterali o europee su argomenti giuridici di interesse generale,

     - l'organizzazione di conferenze pluridisciplinari su temi giuridici di attualità o sulle nuove problematiche della cooperazione giudiziaria,

     - l'organizzazione di seminari su processi simulati nel corso dei quali giudici di Stati membri diversi si pronunciano su casi identici ("sentencing").

 

          Art. 6.

     Possono essere presi in considerazione i progetti di studi e ricerche aventi i seguenti obiettivi, sempreché riguardino la cooperazione giudiziaria in materia civile:

     - studio preparatorio degli argomenti prescelti per l'organizzazione dei progetti da realizzare in applicazione del programma,

     - utilizzazione delle relazioni scaturite dai tirocini e dagli incontri organizzati in applicazione del programma,

     - coordinamento delle ricerche su argomenti che riguardano la cooperazione giudiziaria.

 

          Art. 7.

     Possono essere presi in considerazione i progetti finalizzati alla diffusione delle informazioni aventi i seguenti obiettivi, sempreché riguardino la cooperazione giudiziaria in materia civile:

     - diffusione, per iscritto o per via telematica, di note informative - nel testo originale o in traduzione - riguardanti modifiche della normativa o progetti di riforma,

     - diffusione di informazioni sulle azioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, dei risultati degli incontri di cui all'articolo 5 o delle conclusioni delle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 6 e loro applicazione,

     - creazione di banche dati e/o reti di documentazione in cui vengano raccolti un elenco di articoli, pubblicazioni, studi e normative nei settori che interessano la cooperazione giudiziaria.

 

CAPITOLO III

Modalità di esecuzione del programma

 

          Art. 8.

     1. Per essere ammissibili al finanziamento comunitario i progetti devono presentare un interesse europeo e comprendere la partecipazione di due o più Stati membri.

     2. Responsabili dei progetti possono essere istituzioni nazionali e non governative, in particolare istituti per la formazione giuridica generale e per la formazione dei magistrati, come pure centri di ricerca.

     3. I progetti da finanziare sono selezionati in particolare sulla base:

     - della corrispondenza degli argomenti trattati con i lavori avviati o previsti nei programmi d'azione a livello comunitario nei settori relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile,

     - del loro contributo all'elaborazione o all'attuazione di strumenti di cui al titolo IV della parte terza del trattato CE,

     - della complementarità reciproca fra i vari progetti,

     - del numero delle professioni cui si rivolgono,

     - della qualità dell'istituzione responsabile,

     - della natura operativa e pratica delle iniziative,

     - del livello di preparazione dei partecipanti,

     - della possibilità di utilizzare i risultati del progetto ai fini di nuovi sviluppi della cooperazione giudiziaria in materia civile.

     4. Questi progetti possono associare operatori dello Stato membro non vincolato dal presente regolamento, degli Stati candidati all'adesione, allo scopo di contribuire alla loro preparazione per l'adesione o di altri paesi terzi ove ciò si riveli utile per le finalità dei progetti stessi.

 

          Art. 9.

     Le decisioni di finanziamento ed i contratti che da esse derivano prevedono, in particolare, il monitoraggio e il controllo finanziario ad opera della Commissione, nonché l'audit da parte della Corte dei conti.

 

          Art. 10.

     1. Sono finanziabili tutti i tipi di spese direttamente imputabili all'attuazione dell'azione che siano state impegnate nell'arco di un periodo determinato contrattualmente stabilito.

     2. L'aliquota del contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione europea non potrà superare l'80% del costo dell'azione.

     3. Le spese per traduzione ed interpretazione, per le prestazioni informatiche, le spese relative al materiale e alle attrezzature durevoli o di consumo saranno prese in considerazione solo se e in quanto rappresentino un sostegno necessario per la realizzazione dell'azione e potranno ricevere un finanziamento massimo pari al 50% della sovvenzione che può arrivare all'80% ove ciò sia indispensabile in considerazione della natura dell'azione.

     4. Le spese relative alle attrezzature e ai locali pubblici e quelle relative agli stipendi dei funzionari dello Stato e degli enti pubblici potranno essere prese in considerazione soltanto se e in quanto corrispondano ad incarichi e a compiti non ricollegabili a compiti o funzioni nazionali ma siano specificatamente connessi all'attuazione del regolamento.

 

CAPITOLO IV

Procedure, valutazione e seguito

 

          Art. 11.

     1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione delle azioni previste dal presente regolamento e ne adotta le modalità d'applicazione, in particolare quelle relative ai criteri di finanziabilità delle spese.

     2. Il programma di attuazione del presente regolamento per il 2000 con riferimento alle priorità tematiche e alla ripartizione degli stanziamenti disponibili tra i settori di azione è stato rinnovato per il 2001 per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria civile. Tale programma e l'invito a presentare candidature sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     3. I progetti per i quali è chiesto un finanziamento sono presentati alla Commissione, per esame, anteriormente al 30 aprile 2001. La Commissione istruisce ciascuno dei progetti che le sono stati presentati. Le decisioni concernenti tali progetti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

     4. La Commissione procede alla valutazione delle azioni di attuazione del programma.

 

          Art. 12.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 13.

     La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del programma al termine dell'esercizio finanziario 2001.

 

          Art. 14.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.