§ 17.2.36 - Direttiva 27 gennaio 2003, n. 8.
Direttiva n. 2003/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:27/01/2003
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Obiettivi e campo di applicazione
Art. 2.  Controversie transfrontaliere
Art. 3.  Diritto al patrocinio a spese dello Stato
Art. 4.  Non discriminazione
Art. 5.  Condizioni relative alle risorse finanziarie
Art. 6.  Condizioni legate al merito della controversia
Art. 7.  Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia
Art. 8.  Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente
Art. 9.  Continuità del patrocinio a spese dello Stato
Art. 10.  Procedimenti stragiudiziali
Art. 11.  Atti autentici
Art. 12.  Autorità che accorda il patrocinio a spese dello Stato
Art. 13.  Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato
Art. 14.  Autorità competenti e lingue
Art. 15.  Trattamento delle domande
Art. 16.  Formulario uniforme
Art. 17.  Comitato
Art. 18.  Informazione
Art. 19.  Disposizioni più favorevoli
Art. 20.  Nesso con altri strumenti
Art. 21.  Recepimento nella legislazione nazionale
Art. 22.  Entrata in vigore
Art. 23.  Destinatari


§ 17.2.36 - Direttiva 27 gennaio 2003, n. 8.

Direttiva n. 2003/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. [1]

(G.U.C.E. 31 gennaio 2003, n. L 26).

 

     IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'ambito del quale è garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare tra l'altro le misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere, necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno.

     (2) L'articolo 65, lettera c), del trattato cita, fra le misure da adottare a tal fine, quelle che mirano all'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

     (3) Il Consiglio europeo, riunito a Tampere il 15 ed il 16 ottobre 1999, ha invitato il Consiglio a stabilire norme minime che garantiscano un livello adeguato di patrocinio a spese dello Stato nelle cause transnazionali in tutta l'Unione.

     (4) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950. Le materie contemplate dalla presente direttiva sono trattate nel rispetto di detta convenzione e in particolare del principio di eguaglianza delle parti in una controversia.

     (5) La presente direttiva mira a promuovere l'applicazione del principio secondo il quale il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere deve essere concesso a tutti coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Il diritto generalmente riconosciuto di avere accesso alla giustizia è anche ribadito all'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

     (6) Né la mancanza di risorse di una parte in giudizio, attore o convenuto, né le difficoltà derivanti dal carattere transfrontaliero di una controversia dovrebbero costituire ostacoli ad un accesso effettivo alla giustizia.

     (7) Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (8) La presente direttiva è intesa in primo luogo a garantire un livello adeguato di patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere definendo al riguardo talune norme minime comuni. Una direttiva del Consiglio è lo strumento legislativo più idoneo per conseguire tale obiettivo.

     (9) Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.

     (10) Ciascuna parte in una controversia in materia civile o commerciale che rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva deve avere la possibilità di far valere i suoi diritti in giudizio anche se la sua situazione finanziaria non le consente di sostenere le spese processuali. Il patrocinio a spese dello Stato è ritenuto adeguato quando permette al beneficiario un accesso effettivo alla giustizia alle condizioni stabilite dalla presente direttiva.

     (11) Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe includere la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere ad una soluzione prima di intentare un'azione legale, l'assistenza legale per adire un tribunale, la rappresentanza in sede di giudizio, l'esonero totale o parziale dalle spese processuali.

     (12) La legge nazionale dello Stato membro del foro o in cui si chiede l'esecuzione delle decisioni può prevedere che nelle spese processuali siano incluse le spese della parte avversa poste a carico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato.

     (13) Tutti i cittadini dell'Unione, a prescindere dal loro luogo di domicilio o dimora abituale nel territorio di uno Stato membro, devono poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere se soddisfano le condizioni previste dalla presente direttiva. Lo stesso vale per i cittadini di paesi terzi regolarmente e abitualmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro.

     (14) È opportuno che gli Stati membri siano lasciati liberi di stabilire il limite al di sopra del quale si presume che una persona sia in grado di sostenere le spese processuali, alle condizioni previste dalla presente direttiva. Detti limiti devono essere definiti alla luce di vari fattori obiettivi, quali il reddito, il patrimonio o la situazione familiare.

     (15) L'obiettivo della presente direttiva non potrebbe tuttavia essere conseguito se i richiedenti il patrocinio a spese dello Stato non avessero la facoltà di dimostrare che non sono in grado di sostenere le spese processuali anche se dispongono di risorse superiori al limite stabilito dallo Stato membro del foro. Le autorità dello Stato membro del foro, all'atto di valutare se il patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso su tale base, tengono conto delle informazioni sul soddisfacimento o meno, da parte del richiedente, dei criteri di idoneità al finanziamento nello Stato membro di domicilio o di dimora abituale.

     (16) Gli altri meccanismi che permettono in casi specifici l'accesso effettivo alla giustizia non sono una forma di patrocinio a spese dello Stato. Si può tuttavia presumere che la persona che può far ricorso a tali mezzi possa sostenere le spese processuali nonostante la sua situazione finanziaria sfavorevole.

     (17) Occorre che gli Stati membri abbiano facoltà di respingere le domande di patrocinio a spese dello Stato relative ad azioni giudiziarie manifestamente infondate o per motivi connessi al merito della causa purché sia fornita la consulenza legale nella fase precontenziosa e sia garantito l'accesso alla giustizia. Nel prendere una decisione sul merito di una domanda gli Stati membri possono respingere le richieste di patrocinio a spese dello Stato qualora il richiedente chieda il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver subito perdite materiali o finanziarie o la domanda riguardi una pretesa derivante direttamente dall'attività autonoma o commerciale del richiedente.

     (18) La complessità e le differenze dei sistemi giuridici degli Stati membri, così come i costi derivanti dal carattere transfrontaliero delle controversie, non dovrebbero ostacolare l'accesso alla giustizia. Occorre pertanto che il patrocinio a spese dello Stato copra le spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero di una controversia.

     (19) Nel considerare se la presenza fisica di una persona sia richiesta in aula i giudici di uno Stato membro dovrebbero valutare i vantaggi delle possibilità offerte dal regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

     (20) Se concesso, il patrocinio a spese dello Stato deve coprire l'intero procedimento, comprese le spese sostenute affinché una sentenza sia dichiarata esecutiva o sia eseguita; il beneficiario dovrebbe continuare a ricevere tale patrocinio anche se una sentenza a lui favorevole è impugnata oppure se egli propone ricorso, purché le condizioni relative alle risorse finanziarie e al merito della controversia continuino ad essere soddisfatte.

     (21) Il patrocinio a spese dello Stato dev'essere concesso alle stesse condizioni, che si tratti di procedimenti giudiziari tradizionali o di procedimenti stragiudiziali, quali la mediazione, quando il ricorso a questi ultimi sia imposto per legge o ordinato dall'organo giurisdizionale.

     (22) Il patrocinio a spese dello Stato è concesso per l'esecuzione di atti autentici in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nella presente direttiva.

     (23) Poiché il patrocinio a spese dello Stato è accordato dallo Stato membro del foro o in cui si chiede l'esecuzione della sentenza, tranne che per la consulenza legale di un avvocato locale nella fase precontenziosa quando il richiedente il patrocinio a spese dello Stato non ha eletto domicilio o non ha la dimora abituale nello Stato membro del foro, questo deve applicare la propria legislazione, nel rispetto dei principi della presente direttiva.

     (24) È opportuno che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso o rifiutato dall'autorità competente dello Stato membro del foro o di esecuzione della sentenza. Ciò è il caso sia quando il tribunale giudica nel merito che quando deve prima decidere se è competente o meno.

     (25) La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri dovrebbe essere organizzata in modo da favorire l'informazione del pubblico e degli operatori del diritto, nonché semplificare e rendere più rapida la trasmissione delle richieste di patrocinio a spese dello Stato da uno Stato membro all'altro.

     (26) I meccanismi di comunicazione e di trasmissione previsti dalla direttiva sono desunti direttamente da quelli istituiti dall'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1970. Occorre fissare un termine, non previsto dall'accordo del 1977, per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato. Fissare un termine relativamente breve contribuirebbe al buon funzionamento della giustizia.

     (27) Occorre che i dati trasmessi in forza della presente direttiva godano di un regime di tutela. Poiché si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, non si rendono necessarie disposizioni specifiche sulla protezione dei dati nella presente direttiva.

     (28) La messa a punto di un formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato e per la loro trasmissione nei casi di controversie transfrontaliere dovrebbe rendere più facili e rapide le procedure.

     (29) Inoltre, tali formulari nonché i formulari di richiesta nazionali dovrebbero essere messi a disposizione a livello europeo attraverso il sistema di informazione della rete giudiziaria europea, istituita ai sensi della decisione 2001/470/CE.

     (30) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in conformità della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (31) È opportuno precisare che l'introduzione di norme minime nelle controversie transfrontaliere non osta all'applicazione, da parte degli Stati membri, di disposizioni più favorevoli ai richiedenti il patrocinio a spese dello Stato o ai beneficiari di detto patrocinio.

     (32) L'accordo del 1997 e il protocollo addizionale all'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, firmato a Mosca nel 2001 rimangono applicabili alle relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi parti dell'accordo del 1977 o protocollo. Le disposizioni della presente direttiva prevalgono tuttavia su quelle dell'accordo del 1997 e dei protocolli per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati membri.

     (33) Il Regno Unito e l'Irlanda, in virtù dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione della presente direttiva.

     (34) La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è pertanto vincolata dalla stessa né la applica,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Obiettivi e campo di applicazione

     1. La presente direttiva è intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato nelle suddette controversie.

     2. Essa si applica nelle controversie trasfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa.

     3. Nella presente direttiva per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

 

          Art. 2. Controversie transfrontaliere

     1. Ai fini della presente direttiva, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio a spese dello Stato ai sensi della presente direttiva è domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o in cui la sentenza deve essere eseguita.

     2. Lo Stato membro in cui una parte è domiciliata è determinato conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

     3. La data di riferimento per stabilire se esiste controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda, in conformità della presente direttiva.

 

CAPITOLO II

DIRITTO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

 

          Art. 3. Diritto al patrocinio a spese dello Stato

     1. La persona fisica, che sia parte in una controversia ai sensi della presente direttiva, ha diritto a un patrocinio adeguato a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dalla presente direttiva.

     2. Il patrocinio a spese dello Stato è considerato adeguato se garantisce:

     a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale;

     b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l'esonero totale o parziale dalle spese processuali, comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento.

     Qualora il beneficiario perda la causa in uno Stato membro in cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, il patrocinio a spese dello Stato copre le spese sostenute dalla parte avversa se esso copre tali spese nei casi in cui il beneficiario è domiciliato o dimora abitualmente nello Stato membro del foro.

     3. Gli Stati membri non sono obbligati a fornire l'assistenza legale o la rappresentanza in sede di giudizio nei procedimenti intesi specificamente a dare alle parti la possibilità di stare personalmente in giudizio, eccetto quando l'organo giurisdizionale o qualsiasi altra autorità competente decida altrimenti per assicurare l'eguaglianza delle parti o alla luce della complessità della controversia.

     4. Gli Stati membri possono chiedere ai beneficiari del patrocinio a spese dello Stato di corrispondere un contributo ragionevole a copertura delle spese processuali tenuto conto delle condizioni previste all'articolo 5.

     5. Gli Stati membri possono prevedere che l'autorità competente abbia la facoltà di decidere che il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato è tenuto al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute se la sua situazione finanziaria è migliorata sensibilmente oppure se la decisione di concedere il patrocinio a spese dello Stato è stata presa sulla base di informazioni inesatte fornite dal beneficiario.

 

          Art. 4. Non discriminazione

     Gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato, senza discriminazioni, ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno degli Stati membri.

 

CAPITOLO III

CONDIZIONI E ENTITÀ DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

 

          Art. 5. Condizioni relative alle risorse finanziarie

     1. Gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le quali sono parzialmente o totalmente incapaci di sostenere le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a motivo della loro situazione economica, al fine di assicurare loro un accesso effettivo alla giustizia.

     2. La situazione economica di una persona è valutata dall'autorità competente dello Stato membro del foro tenendo conto di diversi elementi oggettivi, quali il reddito, il patrimonio o la situazione familiare, compresa la valutazione delle risorse delle persone a carico del richiedente.

     3. Gli Stati membri possono fissare dei limiti al di sopra dei quali si presume che il richiedente il patrocinio a spese dello Stato possa sostenere, parzialmente o totalmente, le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tali limiti sono determinati in base ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

     4. I limiti fissati secondo il paragrafo 3 del presente articolo non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro.

    5. Il patrocinio a spese dello Stato non deve necessariamente essere concesso al richiedente che possa nella fattispecie disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprono le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

 

          Art. 6. Condizioni legate al merito della controversia

     1. Gli Stati membri possono disporre che le domande di patrocinio a spese dello Stato relative ad un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata possano essere respinte dalle autorità competenti.

     2. Se è fornita consulenza legale nella fase precontenziosa, il beneficio del successivo patrocinio a spese dello Stato può essere rifiutato o soppresso per motivi connessi al merito della causa, purché sia garantito l'accesso alla giustizia.

     3. Nel prendere una decisione sul merito di una domanda e fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri valutano l'importanza del caso specifico per il richiedente ma possono anche tener conto della natura della causa quando il richiedente chieda il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguardi una pretesa derivante direttamente dall'attività autonoma o commerciale del richiedente.

 

          Art. 7. Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia

     Il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro del foro copre le seguenti spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia:

     a) spese di interpretazione;

     b) spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario; e

     c) spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro e il giudice decide che non esiste un'altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato.

 

          Art. 8. Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente

     Lo Stato membro in cui il richiedente il patrocinio a spese dello Stato è domiciliato o dimora abitualmente concede il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, necessario a coprire:

     a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato membro finché la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi della presente direttiva, nello Stato membro del foro;

     b) la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda alle autorità di tale Stato membro.

 

          Art. 9. Continuità del patrocinio a spese dello Stato

     1. Il patrocinio a spese dello Stato è mantenuto, totalmente o parzialmente, anche per le spese sostenute affinché la sentenza sia eseguita nello Stato membro del foro.

     2. Il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro del foro riceve il patrocinio previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui viene chiesto che la sentenza sia eseguita o dichiarata esecutiva.

     3. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, il patrocinio a spese dello Stato rimane disponibile qualora sia proposta impugnazione da parte del beneficiario o contro quest'ultimo.

     4. Gli Stati membri possono disporre che si proceda ad un nuovo esame della domanda di patrocinio a spese dello Stato in qualunque fase del procedimento, per i motivi citati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5 e agli articoli 5 e 6, inclusi i procedimenti di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

 

          Art. 10. Procedimenti stragiudiziali

     Il patrocinio a spese dello Stato è altresì esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dalla presente direttiva, qualora l'uso di tali mezzi sia richiesto dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa.

 

          Art. 11. Atti autentici

     Il patrocinio a spese dello Stato è concesso per l'esecuzione di atti autentici in un altro Stato membro alle condizioni definite nella presente direttiva.

 

CAPITOLO IV

PROCEDURA

 

          Art. 12. Autorità che accorda il patrocinio a spese dello Stato

     Il patrocinio a spese dello Stato è accordato o rifiutato dall'autorità competente dello Stato membro del foro, fatto salvo l'articolo 8.

 

          Art. 13. Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato

     1. Le domande di patrocinio a spese dello Stato possono essere presentate:

     a) all'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente (autorità di trasmissione); oppure

     b) all'autorità competente dello Stato membro del foro o in cui la decisione deve essere eseguita (autorità di ricezione).

     2. Le domande di patrocinio a spese dello Stato sono compilate e i documenti giustificativi sono tradotti:

     a) nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di ricezione competente che corrisponde a una delle lingue delle istituzioni della Comunità; oppure

     b) in un'altra lingua che detto Stato membro abbia indicato di poter accettare in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3.

     3. Le autorità di trasmissione competenti possono decidere di rigettare la richiesta di trasmissione di una domanda qualora sia manifesto:

     a) che essa è infondata, o

     b) che essa esula dal campo di applicazione della presente direttiva.

     A tali decisioni si applicano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3.

     4. L'autorità di trasmissione competente assiste il richiedente provvedendo affinché la domanda sia corredata di tutti i documenti giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinché la domanda possa essere trattata. Lo assiste inoltre fornendo qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi, in conformità dell'articolo 8, lettera b).

     L'autorità di trasmissione competente trasmette la domanda all'autorità di ricezione competente dell'altro Stato membro nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al paragrafo 2 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue.

     5. I documenti trasmessi ai sensi della presente direttiva sono dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalità equivalente.

     6. Gli Stati membri non possono richiedere alcun pagamento per i servizi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri in cui il richiedente il patrocinio a spese dello Stato è domiciliato o dimora abitualmente possono prevedere che il richiedente rimborsi le spese di traduzione sostenute dall'autorità di trasmissione competente se la domanda di patrocinio a spese dello Stato è respinta dall'autorità competente.

 

          Art. 14. Autorità competenti e lingue

     1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti a trasmettere («autorità di trasmissione») e a ricevere («autorità di ricezione») la domanda.

     2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

     - i nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione di cui al paragrafo 1,

     - la rispettiva competenza territoriale,

     - i mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste, e

     - le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quali sono le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, diverse dalla o dalle proprie, che l'autorità di ricezione competente è disposta ad accettare per la compilazione delle domande di patrocinio a spese dello Stato ad essa trasmesse, in conformità della presente direttiva.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 30 novembre 2004. Le eventuali modifiche successive di tali informazioni sono notificate alla Commissione almeno due mesi prima dell'entrata in vigore della modifica nello Stato membro in questione.

     5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 15. Trattamento delle domande

     1. Le autorità nazionali competenti a statuire sulle domande di patrocinio a spese dello Stato provvedono affinché il richiedente sia pienamente informato del trattamento della domanda.

     2. Le decisioni sono essere motivate qualora le domande siano respinte in tutto o in parte.

     3. Gli Stati membri garantiscono la possibilità di riesame o ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di patrocinio a spese dello Stato. Gli Stati membri possono prevedere un'esclusione per i casi in cui la domanda di patrocinio a spese dello Stato è respinta da un organo giurisdizionale, contro la cui decisione sulla fondatezza della pretesa il diritto nazionale non prevede ricorso giurisdizionale, o da una corte d'appello.

     4. Qualora siano di natura amministrativa, i ricorsi contro una decisione di rifiuto o soppressione del patrocinio a spese dello Stato in virtù dell'articolo 6 sono sempre sottoposti in ultima istanza a riesame giudiziario.

 

          Art. 16. Formulario uniforme

     1. Al fine di facilitare la trasmissione, è approntato un formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato e per la loro trasmissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

     2. Il formulario uniforme per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato è approntato al più tardi il 30 maggio 2003.

     Il formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato è approntato al più tardi entro il 30 novembre 2004.

 

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 17. Comitato

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 18. Informazione

     Le autorità nazionali competenti collaborano al fine di assicurare l'informazione del pubblico e degli operatori del diritto riguardo ai diversi sistemi di patrocinio a spese dello Stato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea istituita ai sensi della decisione 2001/470/CE.

 

          Art. 19. Disposizioni più favorevoli

     Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri prevedano disposizioni più favorevoli per i richiedenti il patrocinio a spese dello Stato e per i beneficiari dello stesso.

 

          Art. 20. Nesso con altri strumenti

     Nei rapporti tra gli Stati membri e in relazione alle materie alle quali essa si applica, la presente direttiva prevale sulle disposizioni contenute in accordi bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, compresi:

     a) l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste d'assistenza giudiziaria firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1977, modificato dal protocollo addizionale all'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, firmato a Mosca nel 2001;

     b) la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 intesa a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia.

 

          Art. 21. Recepimento nella legislazione nazionale

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 novembre 2004, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che è recepito nella legislazione nazionale entro il 30 maggio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 22. Entrata in vigore

     La presente direttiva entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 23. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

 


[1] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 febbraio 2003, n. L 32.