§ 17.1.107 - Regolamento 13 dicembre 2004, n. 2133.
Regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:13/12/2004
Numero:2133


Sommario
Art. 1.      Scopo del presente regolamento è:
Art. 2.      Le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen sono modificate come segue:
Art. 3.      La parte II del manuale comune è modificata come segue:
Art. 4.      Il testo che figura nell'allegato è accluso al manuale comune.
Art. 5.      La Commissione riferisce al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 17.1.107 - Regolamento 13 dicembre 2004, n. 2133. [1]

Regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune

(G.U.U.E. 16 dicembre 2004, n. L 369).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Consiglio europeo tenutosi a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 ha sollecitato un rafforzamento della cooperazione per lottare contro l’immigrazione illegale e ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure di natura operativa per garantire un livello equivalente di controllo e di sorveglianza alle frontiere esterne.

     (2) Le disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e del manuale comune in materia di attraversamento delle frontiere esterne mancano di chiarezza e di precisione per quanto riguarda l’obbligo di apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Tali disposizioni portano di conseguenza a prassi diverse negli Stati membri e rendono difficile verificare se siano rispettate le condizioni relative alla durata dei soggiorni brevi di questi cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri, vale a dire un massimo di tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi.

     (3) Nella sessione del 27 e 28 febbraio 2003 il Consiglio ha espresso sostegno all’intenzione della Commissione di chiarire le norme esistenti in materia, in particolare quella di fissare in una proposta di regolamento del Consiglio l’obbligo, per gli Stati membri, di procedere all’apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi in ingresso e in uscita ai valichi di frontiera esterna.

     (4) Nelle conclusioni dell’ 8 maggio 2003 il Consiglio ha chiesto l’introduzione di corsie di controllo separate per le diverse cittadinanze, debitamente segnalate. Norme comunitarie specifiche in materia di traffico di frontiera locale dovrebbero migliorare la gestione delle frontiere esterne da parte dei servizi responsabili, il che dovrebbe consentire di superare più facilmente le eventuali difficoltà pratiche derivanti dall’obbligo di procedere all’apposizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. Queste misure contribuiranno inoltre a rendere del tutto eccezionale l’adozione di eventuali misure di snellimento dei controlli sulle persone alle frontiere esterne.

     (5) In virtù dell’obbligo impartito agli Stati membri di procedere all’apposizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell’ingresso nel territorio degli Stati membri e della limitazione delle circostanze in cui possono essere adottate misure di snellimento dei controlli sulle persone alle frontiere esterne, l’assenza del timbro su tali documenti di viaggio può far presumere che il loro detentore non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.

     (6) Tuttavia, il cittadino di un paese terzo interessato dovrebbe poter confutare con ogni elemento di prova pertinente e attendibile tale presunzione. In tali casi le autorità nazionali competenti dovrebbero certificare la data e il luogo dell'attraversamento della frontiera in questione, onde fornire al cittadino di un paese terzo interessato la prova del rispetto delle condizioni relative alla durata del soggiorno.

     (7) L'apposizione del timbro sul documento di viaggio consente di stabilire con certezza la data e il luogo di attraversamento della frontiera, senza verificare in ogni caso che siano stati eseguiti tutti i controlli prescritti sui documenti di viaggio.

     (8) Il presente regolamento dovrebbe definire inoltre le categorie di persone sui cui documenti non è necessario procedere all’apposizione sistematica di timbri all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. In tale contesto è opportuno sottolineare che sono in corso di preparazione norme comunitarie in materia di traffico di frontiera locale, incluse norme sull’apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei residenti frontalieri. In attesa dell’adozione delle norme comunitarie sul traffico di frontiera locale, si dovrebbe mantenere la possibilità di esonerare i residenti frontalieri dall’obbligo dell’apposizione di timbri sui loro documenti di viaggio conformemente agli accordi bilaterali sul traffico di frontiera locale attualmente in vigore.

     (9) Le disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e del manuale comune dovrebbero essere modificate di conseguenza.

     (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

     (11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

     (12) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione del Consiglio del 25 ottobre 2004 relative alla firma a norma dell'Unione europea e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di detto accordo.

     (13) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

     (14) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen al quale l’Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Scopo del presente regolamento è:

     - ribadire l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;

     - stabilire le condizioni in cui la mancanza del timbro di ingresso sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi può far presumere che il soggiorno di breve durata di tali cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri abbia superato la durata autorizzata.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen sono modificate come segue:

     1) all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     "e) Se per circostanze eccezionali e impreviste, che richiedono misure immediate, non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. In tal caso, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita";

     2) sono inseriti gli articoli seguenti:

     "Articolo 6 bis

     Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita.

     Articolo 6 ter

     1. Se il documento di viaggio di un cittadino di un paese terzo non reca il timbro d'ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.

     2. Questa presunzione può essere confutata qualora il cittadino del paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibile, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che l'interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.

     In tali casi:

     a) quando un cittadino di un paese terzo è individuato sul territorio degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di un paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di uno dei suddetti Stati membri;

     b) quando un cittadino di un paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro nei confronti del quale non è stata ancora presa la decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2003, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di un paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di tale Stato membro;

     c) oltre all'indicazione di cui alle lettere a) e b), può essere fornito al cittadino di un paese terzo interessato il modulo figurante nell'allegato;

     d) gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione e il Segretariato del Consiglio delle rispettive prassi nazionali relative all'indicazione di cui al presente articolo.

     3. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti possono espellere il cittadino di un paese terzo dal territorio degli Stati membri in questione."

 

     Art. 3.

     La parte II del manuale comune è modificata come segue:

     1) il punto 1.3.5. è sostituito dal seguente:

     "1.3.5. In circostanze eccezionali e impreviste i controlli alle frontiere terrestri possono essere snelliti. Queste circostanze ricorrono quando eventi imprevisti provocano un'intensità del traffico che rende eccessivi i tempi di attesa per raggiungere i posti di controllo, sebbene siano sfruttate tutte le possibilità organizzative e di personale.";

     2) è inserito il punto seguente:

     "1.3.5.4. Anche in caso di snellimento dei controlli, i funzionari locali responsabili dei controlli di frontiera sono tenuti a timbrare i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia al momento dell'ingresso che dell'uscita.";

     3) il punto 2.1.1. è modificato come segue:

     a) la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

     "2.1.1. Al momento dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro o dell'uscita dallo stesso si appone un timbro:";

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Non si appone un timbro d'ingresso o di uscita sui documenti dei cittadini dell'Unione europea, dei cittadini dei paesi dello Spazio economico europeo e dei cittadini della Confederazione svizzera.

     Inoltre, non si appongono timbri d'ingresso e di uscita sui documenti dei cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione europea, di cittadini dei paesi dello Spazio economico europeo o di cittadini della Confederazione svizzera, a condizione che esibiscano un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro o da uno dei suddetti paesi terzi, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

     4) al punto 2.1.5. è aggiunto il seguente trattino:

     "— sui documenti di viaggio delle persone contemplate da accordi bilaterali sul traffico di frontiera locale che non prevedono l’apposizione di timbri su questi documenti, qualora detti accordi bilaterali siano conformi alla normativa comunitaria;";

     5) al punto 3.4.2.3. è aggiunto il paragrafo seguente:

     "Anche in caso di snellimento dei controlli, i funzionari responsabili sono tenuti a procedere a norma del punto 1.3.5.4.".

 

     Art. 4.

     Il testo che figura nell'allegato è accluso al manuale comune.

 

     Art. 5.

     La Commissione riferisce al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

"ALLEGATO 16

 

     LOGO DELLO STATO

     Indicazione dello Stato

     (Indicazione dell’Ufficio)

     Per l’Islanda e la Norvegia non è necessario il logo

 

     APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA CONCERNENTI IL RISPETTO

     DELLA CONDIZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SOGGIORNO BREVE

     QUALORA IL DOCUMENTO DI VIAGGIO NON RECHI UN TIMBRO D’INGRESSO

 

     Il giorno ______ alle ore ______ in località ______

     innanzi a noi sottoscritti, __________________ è presente:

     cognome ______ nome ______

     nato/a ______ il ______ sesso

     cittadinanza ______ residente a ______

     documento di viaggio ______ numero ______

     rilasciato a ______ il ______

     munito/a di un visto n. ______ (se applicabile) rilasciato da ______

     della durata di giorni ______ per i seguenti motivi: ______

     Visti gli elementi di prova relativi alla durata del soggiorno sul territorio degli Stati membri forniti dall’interessato/a si ritiene che quest’ultimo/a sia entrato/a nel territorio dello Stato membro ______ il giorno ______ alle ore ______ presso il valico di frontiera di ______

 

     Recapito dell’autorità competente:

     tel.: ______

     fax: ______

     posta elettronica: ______

     L’interessato/a ha ricevuto una copia del presente documento.

 

 

     L'interessato

     Il funzionario responsabile + timbro»"

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 39 del regolamento (CE) n. 562/2006, con effetto dal 13 ottobre 2006.