§ 17.1.87 – Decisione 22 dicembre 2003, n. 17/2004.
Decisione n. 2004/17/CE del Consiglio che modifica la parte V, punto 1.4 dell'istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2, del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:22/12/2003
Numero:17


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 17.1.87 – Decisione 22 dicembre 2003, n. 17/2004.

Decisione n. 2004/17/CE del Consiglio che modifica la parte V, punto 1.4 dell'istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2, del manuale comune in vista dell'inclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme.

(G.U.U.E. 9 gennaio 2004, n. L 5).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto,

     visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera,

     vista l'iniziativa della Repubblica ellenica,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Consiglio europeo di Tampere ha sottolineato al punto 22 delle sue conclusioni che «dovrebbe essere ulteriormente sviluppata un'attiva politica comune in materia di visti e documenti falsi, che preveda anche una più stretta cooperazione fra i consolati dell'UE nei paesi terzi …».

     (2) Una condizione essenziale per l'attuazione di una politica comune per quanto riguarda il rilascio dei visti è la massima armonizzazione dei presupposti per tale rilascio, in particolare in materia di documenti giustificativi dei mezzi di sostentamento presentati a sostegno delle domande.

     (3) È necessario che i richiedenti il visto possano comprovare di disporre, tra i documenti giustificativi che sono tenuti a presentare, di un'assicurazione di viaggio individuale o collettiva che copra le spese che dovessero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, le cure mediche urgenti e/o il ricovero ospedaliero d'urgenza durante il soggiorno nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen.

     (4) I richiedenti dovrebbero, in linea di principio, sottoscrivere un'assicurazione nello Stato di residenza. Qualora ciò non fosse possibile, essi dovrebbero tentare di contrarre un'assicurazione in qualsiasi altro paese.

     (5) È opportuno prevedere la possibilità di derogare all'obbligo dell'assicurazione di viaggio per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio e altri passaporti ufficiali, nonché prevedere la possibilità di stabilire, nell'ambito della cooperazione consolare locale, che i cittadini di taluni Stati terzi non devono ottemperare a tale obbligo. Inoltre, la rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda dovrebbe poter decidere, in casi specifici, l'esonero da tale obbligo, ove ritenuto appropriato.

     (6) È opportuno che nella zona riservata alle menzioni nazionali della vignetta visto sia inserita un'annotazione volta a precisare se il titolare del visto è stato esonerato dall'obbligo dell'assicurazione di viaggio. Il manuale comune dovrebbe essere modificato in modo tale da prevedere che, qualora il titolare non possa provare di essere in possesso di un'assicurazione all'atto dell'attraversamento della frontiera, l'agente responsabile deve verificare se tale annotazione sia stata inserita.

     (7) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, terza parte, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deciderà, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

     (8) Quanto alla Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

     (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è vincolato da esso e non è soggetto alla sua applicazione.

     (10) La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è vincolata da esso e non è soggetta alla sua applicazione.

     (11) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nella parte V, punto 1.4, secondo comma, terzo trattino, dell'istruzione consolare comune, o dopo le parole «(cfr. allegato 7)»; è aggiunto quanto segue:

     «Inoltre, a sostegno della domanda di rilascio del visto per un soggiorno di breve durata o del visto di viaggio, il richiedente deve provare di essere in possesso di un'assicurazione di viaggio adeguata e valida, individuale o di gruppo, che copra le spese che dovessero eventualmente rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, le cure mediche urgenti e/o il ricovero ospedaliero d'urgenza.

     I richiedenti dovrebbero, in linea di principio, sottoscrivere un'assicurazione nello Stato di residenza. Qualora ciò non fosse possibile, dovrebbero tentare di contrarre un'assicurazione in qualsiasi altro paese. Se la persona che ha invitato il richiedente contrae un'assicurazione per quest'ultimo, essa dovrebbe contrarla nel proprio luogo di residenza.

     L'assicurazione deve essere valida per l'insieme del territorio degli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen e coprire il periodo complessivo di soggiorno dell'interessato. La copertura minima ammonta a 30 000 EUR.

     In linea di principio, la prova della copertura assicurativa deve essere presentata al rilascio del visto.

     La rappresentanza diplomatica o consolare competente per l'esame di una domanda di visto può decidere che tale obbligo è stato soddisfatto, qualora si accerti che una copertura assicurativa adeguata è presumibile alla luce della situazione professionale del richiedente.

     Le rappresentanze diplomatiche o consolari possono decidere, caso per caso, di esonerare da tale obbligo i titolari di passaporti diplomatici, di servizio e altri passaporti ufficiali, oppure qualora, così facendo, proteggano interessi nazionali nel campo della politica estera, politica dello sviluppo o altri settori di interesse pubblico vitali.

     È possibile inoltre prevedere deroghe all'obbligo di provare il possesso di un'assicurazione di viaggio, laddove, nell'ambito della cooperazione consolare locale, si constati che i cittadini di taluni Stati terzi non possono ottenere detta assicurazione.

     Nel valutare l'adeguatezza di un'assicurazione, gli Stati membri possono accertare se le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia di assicurazione siano rimborsabili negli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein.»

 

          Art. 2.

     Nella parte I, alla fine del punto 4.1.2 del manuale comune sono aggiunti i paragrafi seguenti:

     «Conformemente alle disposizioni di cui alla parte V, punto 1.4, secondo paragrafo, terzo trattino dell'istruzione consolare comune, il richiedente deve provare, a sostegno della domanda di rilascio del visto per un soggiorno di breve durata o del visto di viaggio, di essere in possesso di un'assicurazione di viaggio adeguata e valida, individuale o di gruppo, che copra le spese che dovessero eventualmente rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, le cure mediche urgenti e/o il ricovero ospedaliero d'urgenza.

     Tuttavia, un cittadino di un paese terzo soggetto all'obbligo del visto può essere esonerato dall'obbligo sopra menzionato. In tal caso la missione diplomatica, la rappresentanza consolare o l'autorità di controllo frontaliero apporrà a tale scopo la dicitura — “NESSUNA ASSICURAZIONE RICHIESTA” — nella zona riservata alle menzioni nazionali della vignetta visto.»

 

          Art. 3.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 2004.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.