§ 17.1.71 - Regolamento 18 febbraio 2003, n. 343.
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:18/02/2003
Numero:343


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     
Art. 16.     
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19.     
Art. 20.     
Art. 21.     
Art. 22.     
Art. 23.     
Art. 24.     
Art. 25.     
Art. 26.     
Art. 27.     
Art. 28.     
Art. 29.     


§ 17.1.71 - Regolamento 18 febbraio 2003, n. 343. [1]

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

(G.U.U.E. 25 febbraio 2003, n. L 50).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a),

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

     (2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento. Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

     (3) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.

     (4) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande d'asilo.

     (5) Nel contesto della progressiva realizzazione di un regime europeo comune in materia di asilo che potrebbe portare, a termine, all'introduzione di una procedura comune e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo, è opportuno, nella presente fase, pur apportandovi i necessari miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza, ribadire i principi che ispirano la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (di seguito «convenzione di Dublino»), la cui attuazione ha stimolato il processo d'armonizzazione delle politiche in materia di asilo.

     (6) L'unità del nucleo familiare dovrebbe essere preservata, nella misura compatibile con gli altri obiettivi perseguiti attraverso l'individuazione dei criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo.

     (7) Il trattamento congiunto delle domande d'asilo degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di assicurare un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti. Nondimeno, gli Stati membri dovrebbero poter derogare ai criteri di competenza per permettere la riunione dei membri di una stessa famiglia quando ciò è reso necessario da motivi umanitari.

     (8) La progressiva instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, entro il quale è garantita la libera circolazione delle persone in forza del trattato che istituisce la Comunità europea, e la definizione di politiche comunitarie relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, compresi gli sforzi comuni per la gestione delle frontiere esterne, rende necessario instaurare un equilibrio tra i criteri di competenza in uno spirito di solidarietà.

     (9) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.

     (10) Si dovrebbe garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dalla convenzione di Dublino e quello previsto dal presente regolamento. Inoltre, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino.

     (11) Il funzionamento del sistema Eurodac quale istituito dal regolamento (CE) n. 2725/2000 e in particolare l'attuazione degli articoli 4 e 8 dovrebbero facilitare l'attuazione del presente regolamento.

     (12) Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.

     (13) Le misure di attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (14) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

     (15) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18.

     (16) Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, ossia l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà enunciato dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (17) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 30 ottobre 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.

     (18) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

     (19) La convenzione di Dublino resta in vigore e continua ad applicarsi tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento finché non sarà concluso un accordo che consenta la partecipazione della Danimarca al presente regolamento,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

     Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

 

          Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea;

     b) «convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

     c) «domanda d'asilo»: la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale da parte di uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che il cittadino di un paese terzo solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che può essere richiesto con domanda separata;

     d) «richiedente» o «richiedente asilo»: il cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

     e) «esame di una domanda d'asilo»: l'insieme delle misure d'esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda d'asilo conformemente alla legislazione interna, ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;

     f) «ritiro della domanda d'asilo»: l'azione con la quale il richiedente asilo mette termine alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda d'asilo, conformemente alla legislazione interna, esplicitamente o tacitamente;

     g) «rifugiato»: qualsiasi cittadino di un paese terzo al quale è stato riconosciuto lo status definito dalla convenzione di Ginevra ed ammesso a risiedere in quanto tale nel territorio di uno Stato membro;

     h) «minori non accompagnati»: le persone non coniugate di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per esse in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esse responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri;

     i) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo già costituito nel paese di origine che si trovano nel territorio degli Stati membri:

     i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

     ii) i figli minori di coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

     iii) il padre, la madre o il tutore quando il richiedente o rifugiato è minorenne e non coniugato;

     j) «titolo di soggiorno»: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'istruzione di una domanda d'asilo o di una richiesta di permesso di soggiorno;

     k) «visto»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:

     i) «visto per soggiorno di lunga durata»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore ai tre mesi;

     ii) «visto per soggiorno di breve durata»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro o di più Stati membri per un periodo di durata inferiore ai tre mesi;

     iii) «visto di transito»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di transito attraverso il territorio di tale Stato membro o di diversi Stati membri, ad eccezione del transito aeroportuale;

     iv) «visto di transito aeroportuale»: l'autorizzazione o la decisione che permette al cittadino di un paese terzo, soggetto specificamente a tale obbligo, di attraversare la zona di transito di un aeroporto, vale a dire senza accedere al territorio nazionale dello Stato membro interessato, in occasione di uno scalo o di un trasferimento tra due tratte di un volo internazionale.

 

CAPO II

PRINCIPI GENERALI

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

     2. In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Eventualmente, esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo.

     3. Ogni Stato membro mantiene la possibilità, conformemente alla propria legislazione nazionale, di inviare un richiedente asilo in un paese, nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra.

     4. Il richiedente asilo è informato per iscritto in una lingua che possa essere sufficientemente compresa dallo stesso, dell'applicazione del presente regolamento, delle date e degli effetti pertinenti.

 

          Art. 4.

     1. Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento è avviato non appena una domanda d'asilo è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

     2. La domanda d'asilo si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente asilo o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

     3. Ai fini del presente regolamento, la situazione del minore che accompagna il richiedente asilo e risponde alla definizione di familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera i), è indissociabile da quella del genitore o tutore e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo del suddetto genitore o tutore, anche se il minore non è personalmente un richiedente asilo. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.

     4. Quando una domanda d'asilo è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente asilo. Tale Stato membro è informato tempestivamente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda d'asilo e, ai fini del presente regolamento, è considerato lo Stato nel quale la domanda è stata presentata.

     Il richiedente è informato per iscritto di tale comunicazione e della data alla quale essa è avvenuta.

     5. Lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d'asilo è tenuto, alle condizioni di cui all'articolo 20 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro e ha presentato colà una nuova domanda d'asilo dopo aver ritirato la domanda di asilo durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.

     Tale obbligo viene meno se il richiedente asilo ha lasciato nel frattempo i territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno.

 

CAPO III

GERARCHIA DEI CRITERI

 

          Art. 5.

     1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal presente capo.

     2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione di tali criteri avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda di asilo per la prima volta in uno Stato membro.

 

          Art. 6.

     Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel miglior interesse del minore.

     In mancanza di un familiare, è competente per l'esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo.

 

          Art. 7.

     Se un familiare del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo, purché gli interessati lo desiderino.

 

          Art. 8.

     Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una domanda sulla quale non è ancora stata presa una prima decisione di merito, l'esame della domanda d'asilo compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati lo desiderino.

 

          Art. 9.

     1. Se il richiedente asilo è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato tale titolo.

     2. Se il richiedente asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato in rappresentanza o su autorizzazione scritta di un altro Stato membro. In tal caso, l'esame della domanda d'asilo compete a quest'ultimo. Allorché uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni segnatamente di sicurezza, l'autorità centrale di un altro Stato membro, la risposta di quest'ultimo alla consultazione non costituisce un'autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione.

     3. Se il richiedente asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è, nell'ordine:

     a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;

     b) lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura;

     c) quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

     4. Se il richiedente asilo è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente asilo non abbia lasciato i territori degli Stati membri.

     Qualora il richiedente asilo sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato i territori degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda.

     5. Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di un paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se può dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.

 

          Art. 10.

     1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 18, paragrafo 3, inclusi i dati di cui al capo III del regolamento (CE) n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo. Questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

     2. Quando uno Stato membro non può o non può più essere ritenuto responsabile ai sensi del paragrafo 1 e quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 18, paragrafo 3, che il richiedente asilo - entrato illegalmente nei territori degli Stati membri o del quale non si possano accertare le circostanze dell'ingresso - all'atto della presentazione della domanda ha soggiornato in precedenza per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo. Se il richiedente asilo ha soggiornato per periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ciò si è verificato per l'ultima volta è competente per l'esame della domanda d'asilo.

 

          Art. 11.

     1. Se un cittadino di un paese terzo entra nel territorio di uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di asilo compete in questo caso a tale Stato membro.

     2. Il principio di cui al paragrafo 1 non si applica se il cittadino di un paese terzo presenta la domanda d'asilo in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In questo caso quest'ultimo Stato membro è competente per l'esame della domanda.

 

          Art. 12.

     Quando la domanda d'asilo è presentata in una zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.

 

          Art. 13.

     Quando lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

 

          Art. 14.

     Quando diversi membri di una famiglia presentano una domanda d'asilo nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:

     a) è competente per l'esame delle domande d'asilo di tutti gli appartenenti alla medesima famiglia lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di familiari;

     b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del familiare più anziano.

 

CAPO IV

CLAUSOLA UMANITARIA

 

          Art. 15.

     1. Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti dal presente regolamento, procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali. In tal caso detto Stato membro esamina, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo dell'interessato. Le persone interessate debbono acconsentire.

     2. Nel caso in cui la persona interessata sia dipendente dall'assistenza dell'altra a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, serio handicap o età avanzata, gli Stati membri possono lasciare insieme o ricongiungere il richiedente asilo e un altro parente che si trovi nel territorio di uno degli Stati membri, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine.

     3. Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato in un altro Stato membro che ha uno o più parenti che possono occuparsi di lui/lei, gli Stati membri cercano di ricongiungere il minore con il(i) parente(i), a meno che ciò sia in contrasto con il miglior interesse del minore.

     4. Se lo Stato membro richiesto acconsente a tale richiesta, la competenza dell'esame della domanda gli è trasferita.

     5. Le condizioni e procedure d'applicazione del presente articolo, ed anche, eventualmente, meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale procedere al ricongiungimento delle persone interessate, sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

 

CAPO V

OBBLIGO DI PRENDERE O RIPRENDERE IN CARICO UN RICHIEDENTE ASILO

 

          Art. 16.

     1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo in forza del presente regolamento è tenuto a:

     a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli da 17 a 19, il richiedente asilo che ha presentato domanda d'asilo in un altro Stato membro;

     b) portare a termine l'esame della domanda d'asilo;

     c) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato;

     d) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20, il richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro;

     e) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20, il cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato.

     2. Se uno Stato membro rilascia al richiedente asilo un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti al paragrafo 1 ricadono su detto Stato membro.

     3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengono meno se il cittadino di un paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.

     4. Gli obblighi previsti al paragrafo 1, lettere d) ed e), vengono meno, inoltre, non appena lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo ha adottato ed effettivamente messo in atto, a seguito del ritiro o del rigetto della domanda d'asilo, le disposizioni necessarie perché il cittadino di un paese terzo rientri nel suo paese d'origine o in un altro paese in cui poteva legalmente recarsi.

 

          Art. 17.

     1. Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d'asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

     Se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.

     2. Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda d'asilo sia stata presentata a seguito di un rifiuto d'ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia detenuto.

     La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale termine è pari ad almeno una settimana.

     3. In entrambi i casi, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro viene effettuata utilizzando un formulario uniforme ed accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell'articolo 18, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente asilo, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

     Le norme relative all'emissione e alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

 

          Art. 18.

     1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e deliberà sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

     2. Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo stabilita nel presente regolamento, sono utilizzati elementi di prova e prove indiziarie.

     3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, sono compilati due elenchi, da riesaminare periodicamente, ove figurano gli elementi di prova e le prove indiziarie conformemente ai seguenti criteri:

     a) Prove:

     i) Si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie.

     ii) Gli Stati membri forniscono al comitato di cui all'articolo 27 modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell'elenco di prove formali.

     b) Prove indiziarie:

     i) Si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito.

     ii) Il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l'esecuzione della procedura di asilo, è esaminato caso per caso.

     4. Il requisito della prova non dovrebbe andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.

     5. In mancanza di prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le prove indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza.

     6. Se lo Stato membro richiedente ha invocato l'urgenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l'esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. In tali situazioni lo Stato membro richiesto deve comunicare la propria decisione di differire la risposta allo Stato richiedente entro il termine originariamente richiesto.

     7. La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, comprese le disposizioni appropriate all'arrivo della stessa.

 

          Art. 19.

     1. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico il richiedente asilo, lo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo la decisione di non esaminare la domanda e l'obbligo del trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente.

     2. La decisione menzionata al paragrafo 1 è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. La decisione può formare oggetto di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai fini dell'esecuzione del trasferimento a meno che il giudice o l'organo giurisdizionale competente non decida in tal senso caso per caso se la legislazione nazionale lo consente.

     3. Il trasferimento del richiedente asilo dallo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale del primo Stato membro, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di presa in carico o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo.

     Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

     Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

     4. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione del richiedente asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si sia reso irreperibile.

     5. Norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti possono essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

 

          Art. 20.

     1. La ripresa in carico di un richiedente asilo in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), è effettuata con le seguenti modalità:

     a) la richiesta in tal senso deve contenere indicazioni che permettano allo Stato membro richiesto di verificare se è competente;

     b) lo Stato membro richiesto è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e rispondere a tale richiesta quanto prima e senza comunque superare il termine di un mese dalla data in cui è investito della questione. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane;

     c) se lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisione entro il termine di un mese o di due settimane di cui alla lettera b), si ritiene che abbia accettato di riprendere in carico il richiedente asilo;

     d) lo Stato membro che accetta di riprendere in carico il richiedente asilo è tenuto a riammetterlo nel suo territorio. Il trasferimento avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e, al più tardi, entro sei mesi dall'accettazione della richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo;

     e) lo Stato membro richiedente notifica al richiedente asilo la decisione relativa alla richiesta allo Stato membro competente di riprenderlo in carico. Detta decisione è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente deve presentarsi, nel caso si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. La decisione può formare oggetto di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai fini dell'esecuzione del trasferimento eccetto quando il giudice o l'organo giurisdizionale competente decida in tal senso caso per caso se la legislazione nazionale lo consente.

     Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

     Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

     2. Se il trasferimento non avviene entro sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d'asilo. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento o l'esame della domanda a causa della detenzione del richiedente asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si sia reso irreperibile.

     3. Le norme relative alle prove e agli indizi, alla loro interpretazione, nonché all'emissione ed alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

     4. Norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti possono essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

 

CAPO VI

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

 

          Art. 21.

     1. Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti il richiedente asilo che sono idonei, pertinenti e non eccessivi ai fini:

     a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo;

     b) dell'esame della domanda d'asilo;

     c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

     2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare soltanto:

     a) i dati relativi all'identificazione del richiedente e, eventualmente, dei suoi familiari (cognome, nome - eventualmente, cognome precedente - soprannomi o pseudonimi, nazionalità - attuale e precedente - data e luogo di nascita);

     b) i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.);

     c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2725/2000;

     d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;

     e) i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;

     f) il luogo nel quale la domanda è stata presentata;

     g) la data di presentazione di un'eventuale domanda d'asilo precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata.

     3. Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di asilo, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente asilo a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. Lo Stato membro interpellato può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere gli interessi fondamentali dello Stato membro o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente asilo.

     4. Qualsiasi richiesta di informazioni è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro interpellato, indica su quale indizio, comprese le informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti asilo entrano nei territori degli Stati membri, o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente asilo essa si fonda, fermo restando che tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma che possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi al singolo richiedente asilo.

     5. Lo Stato membro interpellato è tenuto a rispondere entro sei settimane.

     6. Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

     7. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:

     a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo;

     b) dell'esame della domanda d'asilo;

     c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

     8. Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l'esattezza e l'aggiornamento. Se risulta che detto Stato membro ha trasmesso dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle.

     9. Il richiedente asilo ha il diritto, dietro richiesta, di conoscere i dati trattati che lo riguardano.

     Se constata che dette informazioni sono state trattate in violazione delle disposizioni del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, soprattutto perché incomplete o inesatte, ha il diritto di ottenerne la rettifica, la cancellazione o il congelamento.

     L'autorità che effettua la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati ne dà comunicazione, a seconda dei casi, allo Stato membro emittente o destinatario delle informazioni.

     10. In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata e/o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.

     11. I dati scambiati sono conservati per una durata non superiore a quanto necessario ai fini per i quali sono scambiati.

     12. Se i dati non sono trattati automaticamente o non sono contenuti o non sono destinati ad essere inseriti in un archivio, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare misure idonee per garantire il rispetto del presente articolo mediante idonei mezzi di controllo.

 

          Art. 22.

     1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e provvedono affinché esse dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle richieste di ripresa in carico dei richiedenti asilo.

     2. Norme relative all'istituzione di linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1, per inviare richieste e garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica, sono fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

 

          Art. 23.

     1. Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l'attuazione e aumentarne l'efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:

     a) scambi di ufficiali di collegamento;

     b) una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all'esame delle richieste di presa in carico o di ripresa in carico dei richiedenti asilo.

     2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione. La commissione verifica che gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera b), non siano contrari alle disposizioni del presente regolamento.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 24.

     1. Il presente regolamento sostituisce la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (convenzione di Dublino).

     2. Tuttavia, per garantire la continuità del meccanismo di determinazione dello Stato membro competente della domanda d'asilo, quando la domanda d'asilo è stata presentata dopo la data citata all'articolo 29, secondo comma, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data, ad esclusione di quelli indicati all'articolo 10, paragrafo 2.

     3. Quando, nel regolamento (CE) n. 2725/2000, è fatto riferimento alla convenzione di Dublino, tale riferimento s'intende fatto al presente regolamento.

 

          Art. 25.

     1. I termini previsti dal presente regolamento si calcolano nel modo seguente:

     a) se un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

     b) un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine dev'essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;

     c) i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato.

     2. Le richieste e le risposte sono inviate utilizzando metodi che consentano di ottenere prova del ricevimento.

 

          Art. 26.

     Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili soltanto al suo territorio europeo.

 

          Art. 27.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 28.

     Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 29, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di detta data.

     Successivamente alla presentazione di tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento contemporaneamente alla presentazione delle relazioni sull'attuazione del sistema Eurodac di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2725/2000.

 

          Art. 29.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Il presente regolamento si applica alle domande d'asilo presentate a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore e, da tale data, si applica ad ogni richiesta di presa in carico o di ripresa in carico di richiedenti asilo indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo è individuato conformemente ai criteri enunciati nella convenzione di Dublino.

 


[1] Abrogato dall'art. 48 del Regolamento (UE) n. 604/2013.