§ 16.1.8 – Decisione 8 giugno 2004, n. 512.
Decisione n. 2004/512/CE del Consiglio che istituisce il sistema di informazione visti (VIS).


Settore:Normativa europea
Materia:16. cittadinanza europea
Capitolo:16.1 libera circolazione delle persone
Data:08/06/2004
Numero:512


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.


§ 16.1.8 – Decisione 8 giugno 2004, n. 512.

Decisione n. 2004/512/CE del Consiglio che istituisce il sistema di informazione visti (VIS).

(G.U.U.E. 15 giugno 2004, n. L 213).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 ha giudicato una priorità assoluta l’istituzione di un sistema comune d'identificazione dei dati dei visti e ne ha chiesto l’introduzione, al più presto, sulla scorta di uno studio di fattibilità e sulla base degli orientamenti adottati dal Consiglio il 13 giugno 2002.

     (2) Il 5-6 giugno 2003 il Consiglio ha accolto favorevolmente lo studio di fattibilità presentato dalla Commissione nel maggio 2003, ha confermato gli obiettivi stabiliti nei suoi orientamenti per il VIS ed ha invitato la Commissione a proseguire, di concerto con gli Stati membri, i lavori preparatori sullo sviluppo del VIS sulla base di un'architettura centralizzata, tenendo conto della possibilità di una piattaforma tecnica comune con il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

     (3) Il Consiglio europeo riunitosi a Salonicco il 19 e 20 giugno 2003 ha ritenuto necessario che, a seguito dello studio di fattibilità, fossero elaborati quanto prima possibile orientamenti riguardanti la pianificazione dello sviluppo del VIS, la base giuridica appropriata che consentirà la sua istituzione e l'impegno delle risorse finanziarie necessarie.

     (4) La presente decisione costituisce il fondamento giuridico necessario per l'iscrizione nel bilancio generale dell'Unione europea degli stanziamenti necessari allo sviluppo del VIS e l'esecuzione di tale parte del bilancio, comprese le misure preparatorie necessarie per gli elementi biometrici che devono essere inseriti in una fase successiva ai sensi delle conclusioni del Consiglio del 19 febbraio 2004.

     (5) Le misure per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Il comitato che assiste la Commissione dovrebbe, ove necessario, tenere riunioni in due diverse composizioni a seconda dell'ordine del giorno.

     (6) Poiché lo scopo della presente decisione, vale a dire lo sviluppo di un VIS comune, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (7) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

     (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell’articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

     (9) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

     (10) È necessario concludere un accordo per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale accordo è stato previsto nello scambio di lettere che ha avuto luogo tra la Comunità e l'Islanda e la Norvegia e che è allegato all'accordo in questione.

     (11) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

     (12) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l’Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     1. È istituito un sistema di scambio tra gli Stati membri di dati relativi ai visti, in seguito denominato «sistema d'informazione visti» (VIS), che permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica.

     2. Il sistema d'informazione visti è basato su un'architettura centralizzata ed è costituito da un sistema d'informazione centrale, in seguito denominato «sistema centrale d'informazione visti» o «CS-VIS», con un'interfaccia in ciascuno Stato membro, in seguito denominata «interfaccia nazionale» o «NI-VIS», che assicura il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro, e dall'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali.

 

     Art. 2.

     1. Il sistema centrale d'informazione visti, l'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e l'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali sono sviluppati dalla Commissione.

     2. Le infrastrutture nazionali sono adeguate e/o sviluppate dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     Le misure necessarie allo sviluppo del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, quando riguardano questioni diverse da quelle elencate nell'articolo 4.

 

     Art. 4.

     Le misure necessarie allo sviluppo del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, per quanto riguarda i seguenti aspetti:

     a) la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa la relativa rete di comunicazione;

     b) gli aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati di carattere personale;

     c) gli aspetti tecnici con importanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con implicazioni tecniche di rilievo per i sistemi nazionali degli Stati membri;

     d) lo sviluppo dei requisiti di sicurezza, compresi gli aspetti biometrici.

 

     Art. 5.

     1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 6.

     La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali e la prima di tali relazioni è presentata entro la fine dell'anno in cui è firmato il contratto per lo sviluppo del VIS.

 

     Art. 7.

     La presente decisione si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.