§ 16.1.5 - Direttiva 29 ottobre 1993, n. 96.
Direttiva (CEE) n. 93/96 del Consiglio relativa al diritto di soggiorno degli studenti.


Settore:Normativa europea
Materia:16. cittadinanza europea
Capitolo:16.1 libera circolazione delle persone
Data:29/10/1993
Numero:96


Sommario
Art. 1.      Per precisare le condizioni destinate a facilitare l'esercizio del diritto di soggiorno e per garantire l'accesso alla formazione professionale in maniera non discriminatoria ai cittadini di uno [...]
Art. 2.      1. Il diritto di soggiorno è limitato alla durata della formazione seguita
Art. 3.      La presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante
Art. 4.      Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1
Art. 5.      Entro tre anni dalla messa in applicazione della presente direttiva e in seguito ogni tre anni la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva e presenta questa [...]
Art. 6.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano [...]
Art. 7.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 16.1.5 - Direttiva 29 ottobre 1993, n. 96. [1]

Direttiva (CEE) n. 93/96 del Consiglio relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

(G.U.C.E. 18 dicembre 1993, n. L 317).

 

Art. 1.

     Per precisare le condizioni destinate a facilitare l'esercizio del diritto di soggiorno e per garantire l'accesso alla formazione professionale in maniera non discriminatoria ai cittadini di uno Stato membro ammessi a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro, gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato membro, nonché al coniuge ed ai figli a carico, il quale non disponga di tale diritto in base ad un'altra disposizione di diritto comunitario ed assicuri all'autorità nazionale interessata con una dichiarazione oppure, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua famiglia diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che lo studente e la sua famiglia dispongano di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

 

     Art. 2.

     1. Il diritto di soggiorno è limitato alla durata della formazione seguita.

     Il diritto di soggiorno è constatato mediante il rilascio di un documento denominato « carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE » la cui validità può essere limitata alla durata della formazione oppure ad un anno se la durata della formazione è superiore ad un anno; in tal caso, essa è rinnovabile anno per anno. Al familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro viene rilasciato un documento di soggiorno avente la stessa validità di quello rilasciato al cittadino da cui dipende.

     Per il rilascio della carta o del documento di soggiorno, lo Stato membro può esigere unicamente che il richiedente presenti una carta di identità o un passaporto in corso di validità e fornisca la prova che soddisfa le condizioni previste all'articolo 1.

     2. Gli articoli 2, 3 e 9 della direttiva 68/360/CEE sono applicabili, mutatis mutandis, ai beneficiari della presente direttiva.

     Il coniuge e i figli a carico di un cittadino di uno Stato membro il quale beneficia del diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata o non salariata nell'insieme del territorio di detto Stato membro anche se non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.

     Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della presente direttiva solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica; in tal caso sono applicabili gli articoli da 2 a 9 della direttiva 64/221/CEE.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante.

 

     Art. 4.

     Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1.

 

     Art. 5.

     Entro tre anni dalla messa in applicazione della presente direttiva e in seguito ogni tre anni la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva e presenta questa relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio.

     La Commissione presterà particolare attenzione alle difficoltà che potrebbero insorgere negli Stati membri a motivo dell'applicazione dell'articolo 1; essa sottoporrà, se del caso, al Consiglio proposte intese ad ovviare a siffatte difficoltà.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Per quanto concerne il periodo che precede tale data sono mantenuti gli effetti della direttiva 90/366/CEE.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


[1] Direttiva abrogata dall’art. 38 della direttiva n. 2004/38/CE, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.