§ 15.1.47 - Regolamento 5 aprile 2011, n. 492.
Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione


Settore:Normativa europea
Materia:15. libera circolazione dei lavoratori e fondo sociale europeo
Capitolo:15.1 libera circolazione dei lavoratori
Data:05/04/2011
Numero:492


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 


§ 15.1.47 - Regolamento 5 aprile 2011, n. 492.

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione

(G.U.U.E. 27 maggio 2011, n. L 141)

 

(codificazione)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità [3], ha subito numerose e sostanziali modificazioni [4]. È opportuno, a fini di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale regolamento.

 

(2) La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione deve essere realizzata. Il conseguimento di tale obiettivo implica l’abolizione, fra i lavoratori degli Stati membri, di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché il diritto di detti lavoratori di spostarsi liberamente all’interno dell’Unione per esercitare un’attività subordinata, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

 

(3) Occorre prevedere disposizioni che permettano di raggiungere gli obiettivi fissati dagli articoli 45 e 46 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di libera circolazione.

 

(4) La libera circolazione costituisce per i lavoratori e per le loro famiglie un diritto fondamentale. La mobilità della manodopera nell’Unione deve essere uno dei mezzi che garantiscano al lavoratore la possibilità di migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la sua promozione sociale, contribuendo nel contempo a soddisfare le necessità dell’economia degli Stati membri. Occorre affermare il diritto di tutti i lavoratori degli Stati membri di esercitare l’attività di loro scelta all’interno dell’Unione.

 

(5) Tale diritto dovrebbe essere riconosciuto indistintamente ai lavoratori "permanenti", stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi.

 

(6) Il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, che sia assicurata, in fatto e in diritto, la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all’esercizio stesso di un’attività subordinata e all’accesso all’alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda le condizioni d’integrazione della famiglia del lavoratore nella società del paese ospitante.

 

(7) Il principio di non discriminazione fra i lavoratori dell’Unione implica il riconoscimento a tutti i cittadini degli Stati membri della stessa priorità nel collocamento riconosciuta ai lavoratori nazionali.

 

(8) I meccanismi di contatto e di compensazione, specie mediante la collaborazione diretta tra i servizi centrali per l’impiego e tra i servizi regionali, nonché mediante un a coordinata azione di informazione assicurano in generale una migliore trasparenza del mercato del lavoro. I lavoratori che desiderano spostarsi dovrebbero anche essere informati regolarmente in merito alle condizioni di vita e di lavoro.

 

(9) Esistono stretti legami fra la libera circolazione dei lavoratori, l’occupazione e la formazione professionale, nella misura in cui quest’ultima è tesa a mettere i lavoratori in grado di rispondere ad offerte concrete di lavoro provenienti da altre regioni dell’Unione. Tali legami rendono necessario lo studio dei problemi inerenti a queste materie non più isolatamente, ma nei loro rapporti d’interdipendenza, tenendo altresì conto dei problemi dell’occupazione sul piano regionale. È pertanto necessario orientare gli sforzi degli Stati membri nel senso del coordinamento delle loro politiche in materia di occupazione,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

L’IMPIEGO, LA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA FAMIGLIA DEI LAVORATORI

 

SEZIONE 1

 

Accesso all’impiego

 

Art. 1.

1. Ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un’attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato.

 

2. Egli gode in particolare, sul territorio di un altro Stato membro, della stessa priorità riservata ai cittadini di detto Stato, per l’accesso agli impieghi disponibili.

 

     Art. 2.

Ogni cittadino di uno Stato membro e ogni datore di lavoro che esercita un’attività sul territorio di uno Stato membro possono scambiare le loro domande e offerte d’impiego, concludere contratti di lavoro e darvi esecuzione, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative senza che possano risultarne discriminazioni.

 

     Art. 3.

1. Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:

 

a) che limitano o subordinano a condizioni non previste per i suoi cittadini la domanda e l’offerta d’impiego, l’accesso all’impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri; o

 

b) che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall’impiego offerto.

 

Il primo comma non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell’impiego offerto.

 

2. Fra le disposizioni o pratiche di cui al paragrafo 1, primo comma, sono comprese in particolare quelle che, in uno Stato membro:

 

a) rendono obbligatorio il ricorso a procedure di reclutamento di manodopera speciali per gli stranieri;

 

b) limitano o subordinano a condizioni diverse da quelle applicabili ai datori di lavoro che esercitano la loro attività sul territorio di detto Stato l’offerta di impiego per mezzo della stampa o con qualunque altro mezzo;

 

c) subordinano l’accesso all’impiego a condizioni d’iscrizione agli uffici di collocamento, od ostacolano il reclutamento nominativo di lavoratori, quando si tratta di persone che non risiedono sul territorio di detto Stato.

 

     Art. 4.

1. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che limitano, per impresa, per ramo di attività, per regioni o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli stranieri occupati non sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri.

 

2. Quando in uno Stato membro l’attribuzione di qualsiasi vantaggio a talune imprese è subordinata all’impiego di una percentuale minima di lavoratori nazionali, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati come lavoratori nazionali, fatta salva la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [5].

 

     Art. 5.

Il cittadino di uno Stato membro, che ricerca un impiego sul territorio di un altro Stato membro, vi riceve la stessa assistenza che gli uffici del lavoro di quest’ultimo Stato prestano ai suoi cittadini che ricercano un impiego.

 

     Art. 6.

1. L’assunzione e il reclutamento di un cittadino di uno Stato membro per un impiego in un altro Stato membro non possono essere subordinati a criteri medici, professionali o altri criteri discriminatori in base alla cittadinanza rispetto a quelli applicati ai cittadini dell’altro Stato membro che intendono esercitare la stessa attività.

 

2. Il cittadino titolare di un’offerta nominativa da parte di un datore di lavoro di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino può essere sottoposto ad un esame professionale se il datore di lavoro lo richieda espressamente al momento della presentazione dell’offerta.

 

SEZIONE 2

 

Esercizio dell’impiego e parità di trattamento

 

     Art. 7.

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

 

2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

 

3. Egli fruisce altresì, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell’insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.

 

4. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l’accesso all’impiego, l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.

 

     Art. 8.

Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda l’iscrizione alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l’accesso ai posti amministrativi o direttivi di un’organizzazione sindacale. Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall’esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell’impresa.

 

Il primo comma non pregiudica le norme legislative o regolamentari che, in taluni Stati membri, accordano diritti più ampi ai lavoratori provenienti da altri Stati membri.

 

     Art. 9.

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode di tutti i diritti e i vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l’alloggio, ivi compreso l’accesso alla proprietà dell’alloggio di cui necessita.

 

2. Il lavoratore di cui al paragrafo 1 può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei cittadini nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano.

 

La sua famiglia, rimasta nel paese di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un’analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.

 

SEZIONE 3

 

Famiglia dei lavoratori

 

     Art. 10.

I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.

 

Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a tali figli di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni.

 

CAPO II

 

AZIONE PER METTERE IN CONTATTO E PER COMPENSARE LE OFFERTE E LE DOMANDE D’IMPIEGO

 

SEZIONE 1

 

Collaborazione tra gli Stati membri e con la Commissione

 

     Art. 11. [1]

1. Gli Stati membri o la Commissione promuovono o intraprendono in collaborazione, in materia di occupazione e di disoccupazione, tutti gli studi che essi ritengono necessari nel quadro della libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.

 

I servizi centrali per l’impiego degli Stati membri collaborano strettamente tra loro e con la Commissione allo scopo di giungere ad un’azione comune in materia di compensazione tra le domande e le offerte di lavoro nell’Unione e del conseguente collocamento dei lavoratori.

 

2. A tale scopo gli Stati membri designano i servizi specializzati che sono incaricati di organizzare i lavori nei settori indicati al paragrafo 1, secondo comma, e di collaborare tra loro e con i servizi della Commissione.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni modifica che intervenga nella designazione di tali servizi e la Commissione la pubblica, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 12. [2]

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative ai problemi e ai dati concernenti la libera circolazione e l’occupazione dei lavoratori, nonché le informazioni relative alla situazione e all’evoluzione dell’occupazione.

 

2. La Commissione fissa la maniera in cui sono redatte le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato tecnico di cui all’articolo 29 (di seguito "comitato tecnico").

 

3. Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro, conformemente alle modalità stabilite dalla Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato tecnico, comunica ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all’Ufficio europeo di coordinamento di cui all’articolo 18 le informazioni relative alle condizioni di vita e di lavoro e alla situazione del mercato del lavoro, atte a fornire un orientamento ai lavoratori degli altri Stati membri. Tali informazioni sono regolarmente aggiornate.

 

I servizi specializzati degli altri Stati membri assicurano ampia pubblicità a tali informazioni, in particolare diffondendole presso i competenti servizi per l’impiego e con tutti i mezzi di comunicazione che si prestino all’informazione dei lavoratori interessati.

 

SEZIONE 2

 

Meccanismo di compensazione

 

     Art. 13.

1. [Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro trasmette regolarmente ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all’Ufficio europeo di coordinamento di cui all’articolo 18:

a) le offerte di lavoro suscettibili di essere soddisfatte da cittadini di altri Stati membri;

b) le offerte di lavoro trasmesse ai paesi terzi;

c) le richieste di lavoro presentate da persone che hanno formalmente dichiarato di volere lavorare in un altro Stato membro;

d) alcune informazioni, per regione e settore di attività, riguardanti i richiedenti lavoro che abbiano dichiarato di essere effettivamente disposti ad occupare un posto di lavoro in un altro paese.

Il servizio specializzato di ogni Stato membro comunica al più presto tali informazioni ai competenti servizi ed organismi per l’impiego] [3].

 

2. [Le offerte e le richieste di lavoro previste al paragrafo 1 sono oggetto di diffusione secondo un sistema uniforme stabilito dall’Ufficio europeo di coordinamento di cui all’articolo 18, in collaborazione con il comitato tecnico.

Tale sistema può essere adattato se necessario] [4].

 

     Art. 14. [5]

1. Ogni offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 13, inviata ai servizi per l’impiego di uno Stato membro, è comunicata e trattata dai servizi per l’impiego competenti degli altri Stati membri interessati.

 

Tali servizi trasmettono le candidature precise e appropriate ai servizi del primo Stato membro.

 

2. Le richieste di lavoro di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c) sono oggetto di una risposta da parte dei servizi interessati degli Stati membri entro un termine ragionevole non superiore a un mese.

 

3. I servizi per l’impiego concedono ai lavoratori cittadini degli Stati membri la stessa priorità attribuita ai lavoratori nazionali rispetto ai lavoratori cittadini di paesi terzi.

 

     Art. 15. [6]

1. Le operazioni di cui all’articolo 14 sono eseguite dai servizi specializzati. Tuttavia, nella misura in cui siano stati autorizzati dai servizi centrali e in cui l’organizzazione dei servizi per l’impiego di uno Stato membro e le tecniche di collocamento utilizzate vi si prestino,

 

a) i servizi regionali dell’impiego degli Stati membri:

 

i) in base a alle informazioni di cui all’articolo 13, cui faranno seguito le opportune operazioni, mettono in contatto e compensano direttamente le offerte e le domande di lavoro;

 

ii) stabiliscono relazioni dirette di compensazione:

 

- nel caso di offerte nominative,

 

- nel caso di domande di lavoro individuali rivolte a un servizio per l’impiego determinato o a un datore di lavoro che eserciti la sua attività nella circoscrizione di tale servizio,

 

- quando le operazioni di compensazione riguardano manodopera stagionale il cui reclutamento debba essere effettuato con la massima sollecitudine;

 

b) i servizi territorialmente responsabili per regioni limitrofe di due o più Stati membri si scambiano regolarmente i dati relativi alle offerte e alle domande di lavoro al loro livello e procedono direttamente fra loro, secondo le stesse modalità applicabili nelle relazioni con gli altri servizi per l’impiego del proprio paese, mettono in contatto e compensano direttamente le offerte e le domande di lavoro.

 

Se necessario, i servizi territorialmente responsabili per regioni limitrofe sviluppano anche strutture di cooperazione e di servizio, per offrire:

 

- agli utenti il maggior numero possibile di informazioni pratiche sui vari aspetti della mobilità, e

 

- alle parti sociali ed economiche, ai servizi sociali (enti pubblici, privati o di pubblica utilità) e all’insieme delle istituzioni interessate, un quadro di misure coordinate in materia di mobilità;

 

c) i servizi ufficiali per l’impiego specializzati per determinate professioni e per determinate categorie di persone stabiliscono tra loro una cooperazione diretta.

 

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l’elenco dei servizi di cui al paragrafo 1, stabilito di comune accordo; la Commissione pubblica questo elenco, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché qualsiasi eventuale modifica dell’elenco stesso.

 

     Art. 16. [7]

Il ricorso alle procedure di reclutamento applicate dagli organismi d’esecuzione previsti negli accordi conclusi tra due o più Stati membri non è obbligatorio.

 

SEZIONE 3

 

Provvedimenti regolatori in favore dell’equilibrio del mercato del lavoro

 

     Art. 17. [8]

1. Sulla base di una relazione della Commissione elaborata a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri, questi ultimi e la Commissione analizzano almeno una volta l’anno e in comune i risultati delle disposizioni dell’Unione in materia di offerta e di domanda di posti di lavoro.

 

2. Gli Stati membri esaminano con la Commissione ogni possibilità intesa a collocare in priorità i cittadini degli Stati membri negli impieghi disponibili, allo scopo di realizzare l’equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nell’Unione. Essi adottano tutti i provvedimenti necessari a tal fine.

 

3. Ogni due anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione del capo II, la quale riepiloghi le informazioni ottenute e i dati provenienti dagli studi e dalle ricerche effettuati e fornisca qualsiasi elemento utile concernente l’evoluzione del mercato del lavoro dell’Unione.

 

SEZIONE 4

 

Ufficio europeo di coordinamento

 

     Art. 18. [9]

L’Ufficio europeo per il coordinamento della compensazione delle domande e delle offerte di lavoro (di seguito "Ufficio europeo di coordinamento"), istituito in seno alla Commissione, ha in generale il compito di favorire, a livello di Unione, l’azione volta a mettere in contatto o a compensare le domande e le offerte di impiego. In particolare, esso è incaricato di tutti i compiti tecnici attribuiti in materia alla Commissione a norma del presente regolamento e segnatamente di prestare assistenza ai servizi nazionali per l’impiego.

 

L’Ufficio europeo di coordinamento sintetizza le informazioni di cui agli articoli 12 e 13 e i dati risultanti dagli studi e dalle ricerche effettuati a norma dell’articolo 11, in modo che ne risultino gli elementi utili in merito alla prevedibile evoluzione del mercato del lavoro nell’Unione. Tali elementi sono portati a conoscenza dei servizi specializzati degli Stati membri e del comitato consultivo, di cui all’articolo 21, e del comitato tecnico.

 

     Art. 19. [10]

1. L’Ufficio europeo di coordinamento è incaricato fra l’altro di:

 

a) coordinare le operazioni pratiche necessarie, a livello dell’Unione, per compensare le domande e le offerte di lavoro, e analizzare i conseguenti movimenti di lavoratori;

 

b) contribuire, in collaborazione col comitato tecnico a mettere in atto a tal fine, sul piano amministrativo e su quello tecnico, i mezzi di azione comune;

 

c) mettere in contatto, qualora si manifesti una particolare necessità, d’intesa con i servizi specializzati, le domande e le offerte di lavoro la cui compensazione sarà attuata da tali servizi.

 

2. Trasmette ai servizi specializzati le offerte e le domande di lavoro indirizzate direttamente alla Commissione ed è informato del seguito ad esse riservato.

 

     Art. 20. [11]

D’intesa con l’autorità competente di ogni Stato membro, e secondo le condizioni e le modalità che essa stabilisce, previo parere del comitato tecnico, la Commissione può organizzare visite e missioni di funzionari degli altri Stati membri, nonché programmi per il perfezionamento del personale specializzato.

 

CAPO III

 

ORGANISMI INCARICATI DI ASSICURARE UNE STRETTA COLLABORAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E DI OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI

 

SEZIONE 1

 

Comitato consultivo

 

     Art. 21.

Il comitato consultivo è incaricato di assistere la Commissione nell’esame delle questioni sollevate dall’applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e delle disposizioni adottate per la sua attuazione in materia di libera circolazione e di occupazione dei lavoratori.

 

     Art. 22.

Il comitato consultivo è incaricato in particolare di:

 

a) esaminare i problemi della libera circolazione e dell’occupazione nell’ambito delle politiche nazionali della manodopera, ai fini di un coordinamento della politica dell’occupazione degli Stati membri che contribuisca allo sviluppo delle economie e ad un migliore equilibrio del mercato del lavoro nell’Unione;

 

b) studiare, in generale, gli effetti dell’applicazione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari;

 

c) presentare eventualmente alla Commissione proposte motivate di revisione del presente regolamento;

 

d) formulare, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, pareri motivati su questioni di ordine generale o di principio, in particolare, sugli scambi d’informazioni relative all’evoluzione del mercato del lavoro, sui movimenti di lavoratori tra gli Stati membri, sui programmi o provvedimenti atti a migliorare l’orientamento professionale e la formazione professionale, al fine di aumentare le possibilità di libera circolazione e di occupazione, nonché su ogni forma di assistenza a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, ivi comprese l’assistenza sociale e l’assistenza per l’alloggio dei lavoratori.

 

     Art. 23.

1. Il comitato consultivo è composto di sei membri titolari per ciascuno degli Stati membri, di cui due rappresentano il governo, due le organizzazioni sindacali dei lavoratori e due le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

 

2. Per ognuna delle categorie di cui al paragrafo 1 è nominato un membro supplente per ciascuno Stato membro.

 

3. La durata del mandato dei membri titolari e supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

 

I membri titolari e supplenti, al termine del mandato, restano in funzione fino a quando si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

 

     Art. 24.

I membri titolari e supplenti del comitato consultivo sono nominati dal Consiglio il quale si sforza di realizzare, nella composizione del comitato, per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, un’equa rappresentanza dei vari settori economici interessati.

 

L’elenco dei membri titolari e supplenti è pubblicato dal Consiglio, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 25.

Il comitato consultivo è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante. Il presidente non ha diritto al voto. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato dal presidente, su iniziativa di quest’ultimo o a richiesta di almeno un terzo dei membri.

 

I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.

 

     Art. 26.

Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni, in qualità di osservatori o di esperti, le persone o i rappresentanti di organismi che abbiano una vasta esperienza in materia di occupazione e di movimento dei lavoratori. Il presidente può essere assistito da consiglieri tecnici.

 

     Art. 27.

1. Le deliberazioni del comitato consultivo sono valide quando due terzi dei membri sono presenti.

 

2. I pareri devono essere motivati; sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono accompagnati da una nota da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando questa lo richieda.

 

     Art. 28.

Il comitato consultivo fissa i suoi metodi di lavoro con regolamento interno che entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio su parere della Commissione. L’entrata in vigore delle eventuali modifiche che il comitato decide di apportare al proprio regolamento interno è sottoposta alla medesima procedura.

 

SEZIONE 2

 

Comitato tecnico

 

     Art. 29.

Il comitato tecnico è incaricato di assistere la Commissione nel preparare, promuovere e seguire nei loro risultati tutti i lavori e i provvedimenti di carattere tecnico per l’esecuzione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari.

 

     Art. 30.

Il comitato tecnico è incaricato in particolare di:

 

a) promuovere e migliorare la collaborazione tra le amministrazioni interessate degli Stati membri in merito a tutte le questioni tecniche relative alla libera circolazione e all’occupazione dei lavoratori;

 

b) elaborare le procedure relative all’organizzazione delle attività comuni delle amministrazioni interessate;

 

c) facilitare la raccolta delle informazioni utili alla Commissione e l’esecuzione degli studi e delle ricerche previsti nel presente regolamento, come pure favorire gli scambi di informazioni e di esperienze tra le amministrazioni interessate;

 

d) studiare, sul piano tecnico, l’armonizzazione dei criteri in base ai quali gli Stati membri valutano la situazione del proprio mercato del lavoro.

 

     Art. 31.

1. Il comitato tecnico è composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri. Ciascun governo nomina, quale membro titolare del comitato tecnico, uno dei membri titolari che lo rappresentano in seno al comitato consultivo.

 

2. Ciascun governo nomina un membro supplente scelto fra i suoi altri rappresentanti, titolare o supplente, in seno al comitato consultivo.

 

     Art. 32.

Il comitato tecnico è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante. Il presidente non ha diritto al voto. Il presidente e i membri del comitato possono essere assistiti da consiglieri tecnici.

 

I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.

 

     Art. 33.

Le proposte e i pareri formulati dal comitato tecnico sono presentati alla Commissione e portati a conoscenza del comitato consultivo. Tali proposte e pareri sono accompagnati da una nota dalla quale risultino le opinioni espresse dai diversi membri del comitato tecnico, qualora lo richiedano.

 

     Art. 34.

Il comitato tecnico fissa i suoi metodi di lavoro con regolamento interno che entra in vigore dopo approvazione del Consiglio su parere della Commissione. L’entrata in vigore delle eventuali modifiche che il comitato decide di apportare al proprio regolamento interno è sottoposta alla medesima procedura.

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 35.

I regolamenti interni dei Comitati consultivo e tecnico in vigore all’ 8 novembre 1968 continuano ad essere applicabili.

 

     Art. 36.

1. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica relative all’accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, né le disposizioni adottate in applicazione del suddetto trattato.

 

Il presente regolamento si applica tuttavia alla categoria di lavoratori di cui al primo comma, cosi come ai membri delle loro famiglie, nella misura in cui la loro situazione giuridica non sia disciplinata dal trattato o disposizioni summenzionati.

 

2. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni adottate conformemente all’articolo 48 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

3. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti da relazioni particolari o da accordi futuri con taluni paesi o territori non europei fondati su vincoli istituzionali esistenti l’ 8 novembre 1968, o derivanti da accordi esistenti l’ 8 novembre 1968 con taluni paesi o territori non europei in virtù di vincoli istituzionali precedentemente esistiti tra di loro.

 

I lavoratori di questi paesi o territori che, conformemente alla presente disposizione, esercitano un’attività subordinata nel territorio di uno di tali Stati membri, non possono chiedere di beneficiare delle disposizioni del presente regolamento sul territorio degli altri Stati membri.

 

     Art. 37.

Gli Stati membri comunicano per informazione alla Commissione il testo degli accordi, convenzioni o intese conclusi fra loro nel settore della mano d’opera tra la data della loro firma e quella della loro entrata in vigore.

 

     Art. 38. [12]

La Commissione adotta le misure di esecuzione necessarie per l’applicazione del presente regolamento. A tal fine, essa agisce in stretto contatto con le amministrazioni centrali degli Stati membri.

 

     Art. 39.

Le spese di funzionamento dei Comitati consultivo e tecnico sono iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea, nella sezione relativa alla Commissione.

 

     Art. 40.

Il presente regolamento si applica agli Stati membri e giova ai cittadini di detti Stati, salvi gli articoli 2 e 3.

 

     Art. 41.

Il regolamento (CEE) n. 1612/68 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

 

     Art. 42.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU C 44 dell’11.2.2011, pag. 170.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 marzo 2011.

 

[3] GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

 

[4] Cfr. allegato I.

 

[5] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

 

 

ALLEGATO I

 

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

 

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2). | |

 

Regolamento (CEE) n. 312/76 del Consiglio (GU L 39 del 14.2.1976, pag. 2). | |

 

Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1). | |

 

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77) | limitatamente all’articolo 38, paragrafo 1 |

 

 

ALLEGATO II

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 1612/68

Presente regolamento |

 

 

Prima parte

Capo I |

 

 

Titolo I

Sezione 1 |

 

 

Articolo 1

Articolo 1 |

 

 

Articolo 2

Articolo 2 |

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma |

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |

 

 

Articolo 3, paragrafo 1 primo comma, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma |

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2 |

 

 

Articolo 4

Articolo 4 |

 

 

Articolo 5

Articolo 5 |

 

 

Articolo 6

Articolo 6 |

 

 

Titolo II

Sezione 2 |

 

 

Articolo 7

Articolo 7 |

 

 

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8 |

 

 

Articolo 9

Articolo 9 |

 

 

Titolo III

Sezione 3 |

 

 

Articolo 12

Articolo 10 |

 

 

Seconda parte

Capo II |

 

 

Titolo I

Sezione 1 |

 

 

Articolo 13

Articolo 11 |

 

 

Articolo 14

Articolo 12 |

 

 

Titolo II

Sezione 2 |

 

 

Articolo 15

Articolo 13 |

 

 

Articolo 16

Articolo 14 |

 

 

Articolo 17

Articolo 15 |

 

 

Articolo 18

Articolo 16 |

 

 

Titolo III

Sezione 3 |

 

 

Articolo 19

Articolo 17 |

 

 

Titolo IV

Sezione 4 |

 

 

Articolo 21

Articolo 18 |

 

 

Articolo 22

Articolo 19 |

 

 

Articolo 23

Articolo 20 |

 

 

Terza parte

Capo III |

 

 

Titolo I

Sezione 1 |

 

 

Articolo 24

Articolo 21 |

 

 

Articolo 25

Articolo 22 |

 

 

Articolo 26

Articolo 23 |

 

 

Articolo 27

Articolo 24 |

 

 

Articolo 28

Articolo 25 |

 

 

Articolo 29

Articolo 26 |

 

 

Articolo 30

Articolo 27 |

 

 

Articolo 31

Articolo 28 |

 

 

Titolo II

Sezione 2 |

 

 

Articolo 32

Articolo 29 |

 

 

Articolo 33

Articolo 30 |

 

 

Articolo 34

Articolo 31 |

 

 

Articolo 35

Articolo 32 |

 

 

Articolo 36

Articolo 33 |

 

 

Articolo 37

Articolo 34 |

 

 

Quarta parte

Capo IV |

 

 

Titolo I

— |

 

 

Articolo 38

— |

 

 

Articolo 39

Articolo 35 |

 

 

Articolo 40

— |

 

 

Articolo 41

— |

 

 

Titolo II

— |

 

 

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 2 |

 

 

Articolo 42, paragrafo 3, primo comma, primo e secondo trattino

Articolo 36, paragrafo 3, primo comma |

 

 

Articolo 42, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 36, paragrafo 3, secondo comma |

 

 

Articolo 43

Articolo 37 |

 

 

Articolo 44

Articolo 38 |

 

 

Articolo 45

— |

 

 

Articolo 46

Articolo 39 |

 

 

Articolo 47

Articolo 40 |

 

 

Articolo 41 |

 

 

Articolo 48

Articolo 42 |

 

 

Allegato I |

 

 

Allegato II |

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 39 del Regolamento 13 aprile 2016, n. 589.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 del Regolamento 13 aprile 2016, n. 589.

[3] Paragrafo abrogato dall'art. 39 del Regolamento 13 aprile 2016, n. 589, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Paragrafo abrogato dall'art. 39 del Regolamento 13 aprile 2016, n. 589.

[5] Articolo abrogato dall'art. 39 del Regolamento 13 aprile 2016, n. 589.

[6] Articolo abrogato dall'art. 39 del Regolamento 13 aprile 2016, n. 589.

[7] Articolo abrogato dall'art. 39 del Regolamento 13 aprile 2016, n. 589.

[8] Articolo abrogato dall'art. 39 del Regolamento 13 aprile 2016, n. 589.

[9] Articolo abrogato dall'art. 39 del Regolamento 13 aprile 2016, n. 589.

[10] Articolo abrogato dall'art. 39 del Regolamento 13 aprile 2016, n. 589.

[11] Articolo abrogato dall'art. 39 del Regolamento 13 aprile 2016, n. 589.

[12] Articolo abrogato dall'art. 39 del Regolamento 13 aprile 2016, n. 589.