§ 15.1.19 – Decisione 15 dicembre 2004, n. 200.
Decisione della Commissione amministrativa delle Comunità europee personale la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa ai metodi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:15. libera circolazione dei lavoratori e fondo sociale europeo
Capitolo:15.1 libera circolazione dei lavoratori
Data:15/12/2004
Numero:200


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.
Art.  12.


§ 15.1.19 – Decisione 15 dicembre 2004, n. 200.

Decisione della Commissione amministrativa delle Comunità europee personale la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa ai metodi operativi e alla composizione della commissione tecnica per il trattamento telematico dei dati istituita in seno alla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti. (Testo rilevante ai fini del SEE). (2005/324/CE).

(G.U.U.E. 23 aprile 2005, n. L 104).

 

     LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

     visto l'articolo 81, punto d), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, che dispone che la commissione amministrativa promuova e sviluppi la collaborazione tra gli Stati membri tramite l'aggiornamento delle procedure di scambio delle informazioni, in particolare adattando la trasmissione dei dati tra le istituzioni allo scambio telematico, tenuto conto del grado di sviluppo dei sistemi informatici in ciascuno Stato membro, al fine di accelerare la liquidazione delle prestazioni,

     visto l’articolo 117 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, che prevede che la commissione amministrativa crei una commissione tecnica che elaborerà relazioni e formulerà pareri motivati prima che sia adottata qualsivoglia decisione, a norma degli articoli 117, 117 bis e 177 ter, e che ne determini i metodi operativi e la composizione, tenuto conto delle conseguenze dell’allargamento dell’Unione europea del 1° maggio 2004 sul funzionamento della commissione tecnica,

 

     DECIDE QUANTO SEGUE:

 

Art. 1.

     1. La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituisce la commissione tecnica per il trattamento delle informazioni prevista dall’articolo 117 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72. Essa è denominata «la commissione tecnica».

     2. La commissione tecnica espleta le funzioni definite all’articolo 117 quater, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.

     3. Il mandato relativo ai compiti specifici della commissione tecnica è stabilito dalla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, con la possibilità di modificare tali compiti, qualora necessario.

 

     Art. 2.

     Qualora necessario, la commissione tecnica basa le sue relazioni e i suoi pareri motivati su documenti tecnici e studi. Essa può richiedere alle amministrazioni nazionali competenti qualsivoglia informazione essa reputi necessaria per l’espletamento delle sue funzioni.

 

     Art. 3.

     1. La commissione tecnica è composta da due rappresentanti di ciascuno Stato membro, uno dei quali è nominato membro titolare e l’altro supplente. Il rappresentante di governo di ciascuno Stato membro nella commissione amministrativa comunica le nomine al segretariato generale della commissione amministrativa.

     2. Le relazioni e i pareri motivati sono adottati per maggioranza semplice di tutti i membri della commissione tecnica e ciascuno Stato membro ha un solo voto che esercita il membro titolare o, in sua assenza, il suo supplente. Nelle relazioni o nei pareri motivati della commissione tecnica, va specificato se sono stati approvati all'unanimità o per maggioranza semplice. Qualora esista una minoranza, vanno indicate le conclusioni o le riserve espresse dalla stessa.

     3. Il rappresentante della Commissione delle Comunità europee o la persona da questo designata espleta una funzione consultiva in seno alla commissione tecnica.

 

     Art. 4.

     Ogni semestre, la presidenza della commissione tecnica è assicurata dal membro titolare o altro funzionario designato allo scopo dallo Stato il cui rappresentante nella commissione amministrativa rivesta, nello stesso periodo, il ruolo di presidente della stessa. Su richiesta del presidente della commissione amministrativa, il presidente della commissione tecnica informa in merito alle attività della stessa.

 

     Art. 5.

     La commissione tecnica ha la facoltà di istituire gruppi di lavoro ad hoc per trattare questioni specifiche. Essa illustra i compiti che tali gruppi devono espletare, il calendario della loro realizzazione e le implicazioni finanziarie dell’azione nel programma di lavoro menzionato all’articolo 7.

 

     Art. 6.

     Il segretariato della commissione amministrativa si occupa della preparazione e dell’organizzazione delle riunioni della commissione tecnica ed elabora gli atti delle stesse.

 

     Art. 7.

     La commissione tecnica sottopone all’approvazione della commissione amministrativa un programma di lavoro dettagliato. La commissione tecnica presenta inoltre annualmente alla commissione amministrativa una relazione sulle attività da lei svolte e sui risultati conseguiti relativamente al programma di lavoro, ivi incluse le proposte di modifica dello stesso.

 

     Art. 8.

     Qualsivoglia azione della commissione tecnica che comporti spese a carico della Commissione delle Comunità europee è soggetta all’approvazione del rappresentante di detta istituzione.

 

     Art. 9.

     Le lingue di lavoro della commissione tecnica sono quelle riconosciute come lingue ufficiali delle istituzioni comunitarie, in applicazione dell’articolo 290 del trattato che istituisce la Comunità europea.

 

     Art. 10.

     Il regolamento aggiuntivo figurante in allegato si applica anche alla commissione tecnica.

 

     Art. 11.

     La presente decisione sostituisce la decisione n. 169 della commissione amministrativa.

 

     Art. 12.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Essa è applicabile a partire dal 1° marzo 2005.

 

 

ALLEGATO

 

REGOLAMENTO AGGIUNTIVO DELLA COMMISSIONE TECNICA

 

1. Presenza alle riunioni

 

     a) Qualora il presidente in carica non possa assistere ad una riunione della commissione tecnica, la riunione è presieduta dal suo supplente.

     b) Qualora lo imponga la natura dei temi da trattare, i membri possono essere accompagnati nelle riunioni della commissione tecnica da uno o più consulenti tecnici. Di norma, ogni delegazione è costituita al massimo da quattro persone.

     c) Il rappresentante della Commissione delle Comunità europee, un membro del segretariato o qualsivoglia altra persona designata dal segretario generale della commissione amministrativa assiste a tutte le riunioni della commissione tecnica e dei suoi gruppi di lavoro ad hoc. A tali riunioni può partecipare, qualora lo richieda la questione da trattare, anche un rappresentante di altri servizi della Commissione delle Comunità europee.

 

2. Votazione

 

     a) Quando un membro titolare della commissione tecnica eserciti la funzione di presidente, il suo supplente vota in sua vece.

     b) Ogni membro presente alla votazione che si astenga dal voto è invitato dal presidente ad esporre i motivi della sua astensione.

     c) Quando la maggioranza dei membri presente si astenga, la proposta sottoposta al voto è considerata non presa in considerazione.

 

3. Ordine del giorno

 

     a) Il segretariato, di concerto con il presidente della commissione tecnica, redige l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione della commissione tecnica. Qualora necessario, prima di proporre l’inserimento di un punto all’ordine del giorno, il segretariato può chiedere alle delegazioni interessate di esprimere il loro parere su tale questione, per iscritto.

     b) L’ordine del giorno provvisorio comprende, in linea di massima, i punti la cui richiesta di inserimento sia già stata presentata da un membro o dal rappresentante della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, le note corrispondenti, pervenute al segretariato entro 20 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

     c) L’ordine del giorno provvisorio è trasmesso ai membri della commissione tecnica, al rappresentante della Commissione delle Comunità europee e a qualsivoglia altra persona che assisterà alla riunione, entro i 10 giorni lavorativi precedenti l’inizio della riunione. La documentazione corrispondente ai punti inseriti all’ordine del giorno è divulgata quanto prima possibile, non appena disponibile.

     d) All’inizio di ogni riunione, la commissione tecnica approva l’ordine del giorno. Per inserire nell’ordine del giorno punti che non appaiono all’ordine del giorno provvisorio, è necessario il voto unanime della commissione tecnica. Salvo che in casi d’urgenza, i membri della commissione tecnica possono rinviare alla riunione successiva il loro parere definitivo sui punti che figurano all’ordine del giorno provvisorio per i quali non abbiano ricevuto la documentazione corrispondente, nella loro lingua, cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della riunione.

 

4. Gruppi di lavoro ad hoc

 

     a) I gruppi di lavoro ad hoc sono presieduti da un esperto designato dal presidente della commissione tecnica d’intesa con il rappresentante della Commissione delle Comunità europee o, in sua assenza, da un esperto che rappresenti lo stesso Stato il cui rappresentante nella commissione amministrativa espleti le funzioni di presidente della stessa.

     b) Il presidente del gruppo di lavoro ad hoc è convocato alla riunione della commissione tecnica nel corso della quale viene discussa la relazione di tale gruppo.

 

5. Questioni amministrative

 

     a) Il presidente della commissione tecnica può fornire al segretariato della commissione amministrativa tutte le necessarie istruzioni per l’organizzazione delle riunioni e l’esecuzione dei compiti spettanti alla commissione tecnica.

     b) La commissione tecnica si riunisce tramite lettera di convocazione che il segretariato, consultatosi con il presidente della commissione tecnica, invia ai membri e al rappresentante della Commissione delle Comunità europee, 10 giorni lavorativi prima della riunione.

     c) Viene redatto un resoconto di ciascuna riunione che, in linea di principio, è sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.