§ 15.1.13 - Regolamento 27 febbraio 2002, n. 410.
Regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:15. libera circolazione dei lavoratori e fondo sociale europeo
Capitolo:15.1 libera circolazione dei lavoratori
Data:27/02/2002
Numero:410


Sommario
Art. 1.      Gli allegati da 1 a 6 e gli allegati da 9 a 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 15.1.13 - Regolamento 27 febbraio 2002, n. 410.

Regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

(G.U.C.E. 5 marzo 2002, n. L 62).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in particolare l'articolo 122,

     considerando quanto segue:

     (1) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.

     (2) Tali modifiche risultano da decisioni adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti che sono responsabili per l'applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale conformemente al diritto comunitario.

     (3) È stato ottenuto il parere unanime della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Gli allegati da 1 a 6 e gli allegati da 9 a 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato

 

     1. L'allegato 1 è modificato come segue:

     a) la rubrica "K. AUSTRIA" è sostituita da quanto segue:

     (Omissis).

     b) la rubrica "L. PORTOGALLO" è modificata come segue:

     i) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     ii) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     iii) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     iv) il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2. L'allegato 2 è modificato come segue:

     a) la rubrica "K. AUSTRIA" è modificata come segue:

     il punto 2, lettera b) , è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) la rubrica "L. PORTOGALLO" è modificata come segue:

     la rubrica "A. IN GENERALE" è modificata come segue:

     i) il punto I, n. 1, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     ii) il punto I, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     iii) il punto I, n. 4, lettera b) , è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     iv) il punto I, n. 5, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     v) il punto II, n. 1, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     vi) il punto II, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     vii) il punto II, n. 4, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     viii) il punto II, n. 5, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     ix) il punto III, n. 1, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     x) il punto III, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     xi) il punto III, n. 4, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     xii) il punto III, n. 5, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3. L'allegato 3 è modificato come segue:

     a) la rubrica "K. AUSTRIA" è modificata come segue:

     i) il punto 1, lettera b) , è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     ii) il punto 3, lettera a) , è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) la rubrica "L. PORTOGALLO" è modificata come segue:

     i) il punto I, n. 1, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     ii) il punto I, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     iii) il punto I, n. 4, lettera b) , è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     iv) il punto I, n. 5, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     v) il punto II, n. 1, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     vi) il punto II, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     vii) il punto II, n. 4, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     viii) il punto II, n. 5, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     ix) il punto III, n. 1, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     x) il punto III, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     xi) il punto III, n. 4, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     xii) il punto III, n. 5, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4. L'allegato 4 è modificato come segue:

     a) la rubrica "J. PAESI BASSI" è modificata come segue:

     il punto 1, lettera a) , è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) la rubrica "K. AUSTRIA" è modificata come segue:

     il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     5. L'allegato 5 è modificato come segue:

     a) la rubrica "28. GERMANIA - SPAGNA" è sostituita da quanto segue:

     (Omissis).

     b) alla rubrica "32. GERMANIA - ITALIA" viene aggiunto il seguente paragrafo d):

     (Omissis).

     c) la rubrica "35. GERMANIA - AUSTRIA" è sostituita da quanto segue:

     (Omissis).

     d) la rubrica "36. GERMANIA - PORTOGALLO" è sostituita da quanto segue:

     (Omissis).

     e) la rubrica "71. IRLANDA - AUSTRIA" è sostituita da quanto segue:

     (Omissis).

     f) la rubrica "74. IRLANDA - SVEZIA" è sostituita da quanto segue:

     (Omissis).

     g) la rubrica "92. PAESI BASSI - SVEZIA" è sostituita da quanto segue:

     (Omissis).

     h) la rubrica "94. AUSTRIA - PORTOGALLO" è sostituita da quanto segue:

     (Omissis).

     6. L'allegato 6 è modificato come segue:

     la rubrica "C. GERMANIA" è modificata come segue:

     i) il punto 4, lettera a) , è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     ii) il punto 4, lettera b) , è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     7. L'allegato 9 è modificato come segue:

     la rubrica "K. AUSTRIA" è modificata come segue:

     (Omissis).

     8. L'allegato 10 è modificato come segue:

     a) la rubrica "J. PAESI BASSI" è modificata come segue:

     il punto 4, lettera a) , è sostituito dal testo segue:

     (Omissis).

     b) la rubrica "K. AUSTRIA" è modificata come segue:

     il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     c) la rubrica "L. PORTOGALLO" è modificata come segue:

     la rubrica "A. IN GENERALE" è modificato come segue:

     i) il punto I, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     ii) il punto I, n. 3, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     iii) il punto I, n. 6, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     iv) il punto I, n. 7, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     v) il punto I, n. 10, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     vi) il punto II, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     vii) il punto II, n. 3, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     viii) il punto II, n. 6, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     ix) il punto II, n. 7, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     x) il punto II, n. 9, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     xi) il punto II, n. 10, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     xii) il punto III, n. 1, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     xiii) il punto III, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     xiv) il punto III, n. 3, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     xv) il punto III, n. 6, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     xvi) il punto III, n. 7, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     xvii) il punto III, n. 9, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     xviii) il punto III, n. 10, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).