§ 14.8.32 - Decisione 22 dicembre 2005, n. 2.
Decisione n. 2/2005 del Consiglio di associazione UE-Israele che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo, relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.8 cooperazione doganale internazionale
Data:22/12/2005
Numero:2


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.8.32 - Decisione 22 dicembre 2005, n. 2.

Decisione n. 2/2005 del Consiglio di associazione UE-Israele che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (2006/19/CE)

(G.U.U.E. 24 gennaio 2006, n. L 20).

 

     IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

     visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, di seguito «l’accordo», firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995, in particolare l’articolo 38 del protocollo n. 4,

     considerando quanto segue:

      (1) Il protocollo n. 4 dell’accordo prevede il cumulo bilaterale dell’origine tra la Comunità e Israele.

      (2) È opportuno ampliare il sistema del cumulo per consentire l’uso di materiali originari della Comunità, della Bulgaria, della Romania, dell’Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein), delle Isole Færøer, della Turchia o di qualsiasi altro paese del partenariato euromediterraneo, basato sulla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, al fine di sviluppare il commercio e di promuovere l’integrazione regionale.

      (3) Per garantire che il sistema di cumulo ampliato venga applicato solo tra i paesi che soddisfano i necessari requisiti ed evitare l'elusione dei dazi doganali, occorre adottare nuove disposizioni sulla certificazione dell’origine.

      (4) Al fine di applicare il sistema di cumulo ampliato ed evitare l'elusione dei dazi doganali, è necessario armonizzare le disposizioni sul divieto di restituzione dei dazi doganali, o di esenzione da tali dazi, nonché i requisiti in materia di trasformazione, stabiliti dal protocollo n. 4, che i materiali non originari devono soddisfare per poter essere considerati originari.

      (5) Il sistema di cumulo dell'origine ampliato prevede che si applichino le stesse disposizioni in materia di norme di origine nel contesto degli accordi preferenziali conclusi tra i paesi interessati.

      (6) Alle merci in transito o in deposito il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione devono applicarsi disposizioni transitorie che permettano loro di beneficiare del sistema di cumulo ampliato.

      (7) Occorre inserire dichiarazioni comuni sul Principato di Andorra e sulla Repubblica di San Marino.

      (8) Sono necessarie alcune modifiche tecniche per correggere le anomalie presenti nelle diverse versioni linguistiche del testo e le discordanze fra di esse.

      (9) Per garantire il buon funzionamento dell'accordo e agevolare al tempo stesso il lavoro degli utenti e delle amministrazioni doganali, è quindi opportuno inglobare in un nuovo testo del protocollo n. 4 tutte le disposizioni in questione,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     Il protocollo n. 4 dell’accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo allegato, con le dichiarazioni comuni pertinenti.

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

     Essa si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione.

 

 

     PROTOCOLLO N. 4

     relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

     (Omissis)