§ 14.8.29 - Decisione 26 aprile 2004, n. 485.
Decisione n. 2004/485/CE del Consiglio che modifica la decisione 2003/231/CE relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.8 cooperazione doganale internazionale
Data:26/04/2004
Numero:485


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.8.29 - Decisione 26 aprile 2004, n. 485.

Decisione n. 2004/485/CE del Consiglio che modifica la decisione 2003/231/CE relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto)

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 162).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto di cui all'articolo 133 e all'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione 2003/231/CE autorizza l'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione di Kyoto, esclusa l'appendice III, e precisa che il deposito dello strumento di adesione della Comunità avviene contestualmente al deposito degli strumenti di adesione degli Stati membri.

      (2) È possibile che non tutti gli Stati membri abbiano terminato le loro procedure nazionali di ratificazione entro il 30 aprile 2004.

      (3) Alcuni degli Stati che aderiscono il 1° maggio 2004 all'Unione europea conformemente al trattato di adesione del 2003, hanno già depositato presso il segretariato generale del Consiglio di cooperazione doganale i loro strumenti di adesione al protocollo di emendamento della convenzione di Kyoto, incluse le appendici I e II.

      (4) È necessario evitare una situazione giuridica in cui taluni Stati membri della Comunità sarebbero membri di una convenzione internazionale, cui la Comunità non avrebbe, essa stessa, ancora aderito, mentre le disposizioni di tale convenzione fanno perlopiù parte delle competenze esclusive della Comunità.

      (5) La decisione 2003/231/CE dovrebbe essere modificata in conseguenza,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     All'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 2003/231/CE la seconda frase è sostituita dalla seguente:

     «Tale deposito avviene il 30 aprile 2004 contestualmente al deposito degli strumenti di adesione degli Stati membri che hanno concluso le loro procedure nazionali di adesione in tale data»

 

          Art. 2.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.