§ 14.6.6 - Direttiva 15 giugno 2001, n. 44.
Direttiva n. 2001/44/CE del Consiglio che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.6 reciproca assistenza
Data:15/06/2001
Numero:44


Sommario
Art. 1.      La direttiva n. 76/308/CEE è così modificata
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 14.6.6 - Direttiva 15 giugno 2001, n. 44.

Direttiva n. 2001/44/CE del Consiglio che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.

(G.U.C.E. 28 giugno 2001, n. L 175).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) E’ necessario modificare le attuali norme relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti previste dalla direttiva 76/308/CEE, per far fronte alla minaccia che incombe sugli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e sul mercato interno, a seguito del moltiplicarsi delle frodi.

     (2) Nell'ambito del mercato interno, è opportuno tutelare gli interessi finanziari comunitari e nazionali che sono sempre più minacciati dalle frodi, in modo da garantire meglio la competitività e la neutralità fiscale del mercato interno.

     (3) Per migliorare la salvaguardia degli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno è opportuno far rientrare nell'ambito d'applicazione della reciproca assistenza di cui alla direttiva 76/308/CEE i crediti relativi a determinate imposte sui redditi e sul capitale e a imposte sui premi assicurativi.

     (4) Per consentire un recupero più efficace dei crediti per i quali è stata presentata una domanda di recupero, è opportuno che lo strumento che consente l'esecuzione del credito sia trattato, in linea di massima, come uno strumento dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.

     (5) Il ricorso all'assistenza reciproca in materia di recupero non può essere fondato, salvo in casi eccezionali, su vantaggi finanziari o su una cointeressenza alle somme riscosse, ma gli Stati membri dovrebbero essere in condizione di definire le modalità di rimborso, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare.

     (6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (7) E’ opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/308/CEE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La direttiva n. 76/308/CEE è così modificata:

     1) il titolo è sostituito dal seguente:

     "Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure".

     2) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 2

     La presente direttiva si applica a tutti i crediti relativi a quanto segue:

     a) restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

     b) contributi ed altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

     c) dazi all'importazione;

     d) dazi all'esportazione;

     e) imposta sul valore aggiunto;

     f) le accise sui seguenti prodotti:

     - tabacchi lavorati,

     - alcole e bevande alcoliche,

     - oli minerali;

     g) imposte sul reddito e sul capitale;

     h) imposte sui premi assicurativi;

     i) interessi, penali e ammende amministrative, e spese relativi ai crediti di cui alle lettere da a) a h), con l'esclusione di qualsiasi sanzione di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita."

     3) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti trattini:

     "- 'dazi all'importazione', i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle importazioni, nonché gli oneri previsti all'importazione nell'ambito della politica agricola comune o di disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

     - 'dazi all'esportazione', i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle esportazioni, nonché gli oneri previsti all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune o di disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

     - 'imposte sul reddito e sul capitale', le imposte di cui al combinato disposto dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 77/799/CEE(6),

     - 'imposte sui premi assicurativi':

     a) in Austria: 

     i) Versicherungssteuer

     ii) Feuerschutzsteuer

     b) in Belgio: 

     i) Taxe annuelle sur les contrats d'assurance

     ii) Jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten

     c) in Germania: 

     i) Versicherungssteuer

     ii) Feuerschutzsteuer

     d) in Danimarca: 

     i) Afgift af lysfartøjsforsikringer

     ii) Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. 

     iii) Stempelafgift af forsikringspræmier

     e) in Spagna: 

     Impuesto sobre la prima de seguros

     f) in Grecia:

     g) in Francia:

     Taxe sur les conventions d'assurances

     h) in Finlandia:

     i) Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkringspremier

     ii) Palosuojelumaksu/brandskyddsavgift

     i) in Italia:

     Imposte sulle assicurazioni private e i contratti vitalizi di cui alla legge 29 ottobre 1967 n. 1216

     j) in Irlanda:

     Levy on insurance premiums

     k) in Lussemburgo:

     i) Impôt sur les assurances

     ii) Impôt dans l'intérêt du service d'incendie

     l) nei Paesi Bassi:

     Assurantiebelasting

     m) in Portogallo:

     Imposto de selo sobre os prémios de seguros

     n) in Svezia:

     nessuna

     o) nel Regno Unito:

     Insurance Premium Tax (IPT).

     La presente direttiva si applica altresì ai crediti relativi alle imposte di natura identica o analoga che saranno aggiunte o sostituite alle imposte sui premi assicurativi di cui al sesto trattino. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente, e comunicano anche alla Commissione, le date di entrata in vigore di tali imposte."

     4) all'articolo 4, paragrafo 2, i termini "il nome e l'indirizzo" sono sostituiti da

     (Omissis);

     5) all'articolo 5, paragrafo 2, i termini "il nome e l'indirizzo" sono sostituiti da "il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione al quale l'autorità richiedente ha normalmente accesso";

     6) gli articoli 7, 8, 9 e 10 sono sostituiti dal testo seguente:

     "Articolo 7

     1. La domanda di recupero di un credito che l'autorità richiedente inoltra all'autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l'esecuzione, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.

     2. L'autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:

     a) se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, fatto salvo il caso di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma;

     b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito.

     3. Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:

     a) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona interessata e/o di terzi che detengono beni patrimoniali;

     b) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dell'autorità richiedente;

     c) il titolo che consente l'esecuzione del recupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente;

     d) il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi e le eventuali penali, ammende e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede le due autorità;

     e) la data di notificazione del titolo all'interessato da parte dell'autorità richiedente e/o dell'autorità adita;

     f) la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione secondo il diritto in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente;

     g) ogni altra informazione utile.

     4. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione dell'autorità richiedente che conferma l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.

     5. L'autorità richiedente invia all'autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

     Articolo 8

     1. Il titolo esecutivo per il recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.

     2. In deroga al paragrafo 1, il titolo esecutivo per il recupero del credito può essere, all'occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l'esecuzione nel territorio di detto Stato membro.

     Gli Stati membri si impegnano a ultimare l'omologazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione del titolo entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il terzo comma. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. L'autorità adita comunica all'autorità richiedente i motivi che ostano all'osservanza del termine di tre mesi.

     Nel caso in cui l'espletamento di una di queste formalità dia luogo a una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo per il recupero emesso dall'autorità richiedente, si applica l'articolo 12.

     Articolo 9

     1. Il recupero è effettuato nella moneta dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita. L'autorità adita trasferisce all'autorità richiedente l'intero importo del credito da essa ricuperato.

     2. L'autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede e previa consultazione dell'autorità richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall'autorità adita per tale dilazione di pagamento devono altresì essere trasferiti allo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.

     A decorrere dalla data in cui il titolo esecutivo per il recupero è stato riconosciuto direttamente od omologato, riconosciuto, completato o sostituito a norma dell'articolo 8, gli interessi per ritardato pagamento, riscossi ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, sono altresì trasferiti allo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.

     Articolo 10

     In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, i crediti da recuperare non godono necessariamente del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita."

     7) all'articolo 12, il paragrafo 2 è modificato come segue:

     a) alla prima frase, è aggiunto il testo seguente:

     "salvo domanda contraria formulata dall'autorità richiedente ai sensi del secondo comma.";

     b) è aggiunto il comma seguente:

     "In deroga al paragrafo 2, primo comma, l'autorità richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, chiedere all'autorità adita di ricuperare un credito contestato, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita in questione consentono una tale azione. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.".

     8) l'articolo 14, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

     "L'autorità adita non è tenuta:

     a) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nello Stato membro in cui essa ha sede, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede la stessa autorità adita consentano una tale azione per crediti nazionali analoghi;

     b) ad accordare l'assistenza prevista dagli articoli da 4 a 13, se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 4, 5 o 6 si riferisce ai crediti di più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui viene costituito il titolo esecutivo che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente fino alla data della domanda. Tuttavia, qualora i crediti o i titoli siano oggetto di contestazione, il termine decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo per il recupero non possano più essere oggetto di contestazione."

     9) all'articolo 17, i termini "e i documenti allegati" sono sostituiti con "il titolo esecutivo che consente il recupero e gli altri documenti allegati";

     10) l'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

     Articolo 18

     1. L'autorità adita ricupera altresì dalla persona interessata e trattiene ogni spesa connessa con il recupero, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro in cui essa ha sede, che si applicano a crediti analoghi.

     2. Gli Stati membri rinunciano da una parte e dall'altra a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione della presente direttiva.

     3. Qualora il recupero presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese in gioco sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

     4. Lo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente."

     11) l'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 20

     1. La Commissione è assistita da un comitato di recupero (in seguito denominato 'il comitato'), composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

     12) l'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 22

     Le modalità pratiche per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, degli articoli 7, 8, 9, 11, dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 14, dell'articolo 18, paragrafo 3 e dell'articolo 25, la determinazione dei mezzi con i quali possono essere effettuate le comunicazioni tra le autorità, nonché le modalità relative alla conversione e al trasferimento delle somme ricuperate e alla determinazione dell'importo minimo del credito che può dar luogo a una domanda di assistenza sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2"

     13) all'articolo 25, è aggiunto il comma seguente:

     "Ogni anno gli Stati membri informano la Commissione del numero di domande di informazioni, notificazioni e recupero inviate e ricevute nel corso dell'anno, dell'importo dei crediti e degli importi ricuperati. La Commissione trasmette ogni due anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione di queste disposizioni e sui risultati ottenuti.".

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva ed una tavola di concordanza tra questa e le disposizioni nazionali adottate.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.