| Settore: | Normativa europea |
| Materia: | 14. unione doganale |
| Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
| Data: | 31/01/2008 |
| Numero: | 93 |
| Sommario |
| Art. 1. 1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale, di cui al protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio dei prodotti classificati con i [...] |
| Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 14.5.955 - Regolamento 31 gennaio 2008, n. 93.
Regolamento (CE) n. 93/2008 della Commissione relativo alla revoca per l'anno 2008 della sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
(G.U.U.E. 1 febbraio 2008, n. L 28)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo fissano il regime commerciale applicabile dalle parti contraenti a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati.
(2) Il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla
(3) L'esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, di seguito denominato «l'accordo», approvato con
(4) In base alle statistiche fornite dalla Commissione, il contingente annuale per il 2007 applicabile ai prodotti in questione aperto a norma del
(5) Occorre pertanto revocare la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale di cui al protocollo n. 2.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale, di cui al protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio dei prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio e zucchero invertito)] è revocata.
2. Le norme d'origine applicabili reciprocamente ai prodotti di cui all'allegato 1 sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.