§ 14.5.59 - Regolamento 27 maggio 2002, n. 880.
Regolamento (CE) n. 880/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:27/05/2002
Numero:880


Sommario
Art. 1.      L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.59 - Regolamento 27 maggio 2002, n. 880.

Regolamento (CE) n. 880/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.

(G.U.C.E. 29 maggio 2002, n. L 139).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 i prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) devono essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità.

     (2) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1334/2000, per il trasferimento all'interno della Comunità dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato IV di detto regolamento è richiesta un'autorizzazione. Tale allegato comprende in particolare i prodotti sottoposti a controllo nell'ambito del gruppo di fornitori nucleari (GFN) e dell'intesa di Wassenaar.

     (3) Gli impegni politici assunti dagli Stati membri nell'ambito del GFN o dell'intesa di Wassenaar devono essere applicati nel pieno rispetto dei principi sanciti dal diritto comunitario, in particolare dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Detti trattati istituiscono il principio della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, compresi i prodotti a duplice uso.

(4) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 rappresenta un'eccezione al principio della libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno della Comunità. Tale eccezione scaturisce dagli impegni politici assunti dagli Stati membri e dalla sensibilità dei prodotti in questione.

     (5) Essendo alcuni di tali prodotti meno sensibili in termini di proliferazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 il controllo del loro trasferimento all'interno della Comunità non appare giustificato.

     (6) È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 è modificato come segue:

     1) soppressione delle voci 3A002.g.2, 6A001.a.1.b.2, 6A001.a.1.b.3, 6A001.a.1.b.4, 6A001.a.1.b.5, 6A001.a.2.d, 8A002.o.3.a, 8A002.p e 8D002 nella parte I;

     2) la parte II è modificata come segue:

     a) soppressione delle voci 1C012.a, 3A201.a, 3A228.c, 6A203.b e 6E201;

     b) la voce 1E001 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     c) la voce 3E201 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.