§ 14.4.994 - Regolamento del 13 ottobre 2008, n. 1138.
Regolamento (CE) n. 1138/2008 del Consiglio, concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:13/10/2008
Numero:1138


Sommario
Art. 1. Nell’allegato 7 della sezione III della terza parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dal titolo "Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità [...]
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 14.4.994 - Regolamento del 13 ottobre 2008, n. 1138.

Regolamento (CE) n. 1138/2008 del Consiglio, concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII, del GATT 1994, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

(G.U.U.E. 19 novembre 2008, n. L 308)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

 

vista la proposta della Commissione,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [1] ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito "nomenclatura combinata") e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

 

(2) Con la decisione 2008/870/CE [2] il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ("l'accordo") al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

 

(3) È pertanto opportuno modificare e completare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Nell’allegato 7 della sezione III della terza parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dal titolo "Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie" vanno aggiunti i volumi indicati nell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

 

[2] Cfr. la pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

 

 

ALLEGATO

 

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

 

Nell’allegato 7 della sezione III della terza parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dal titolo "Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie" si aggiungono i seguenti altri termini e condizioni:

 

Codice NC

Descrizione

Altri termini e condizioni |

 

 

 

Voci tariffarie 17011110

Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati

Aggiunta di un'assegnazione nazionale (per Cuba) di 20000 tonnellate al contingente tariffario comunitario per la campagna di commercializzazione 2008/2009, tasso contingentale di 98 EUR/t Aggiunta di un'assegnazione nazionale (per Cuba) di 10000 tonnellate al contingente tariffario comunitario a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, tasso contingentale di 98 EUR/t |