§ 14.4.168 - Regolamento 3 giugno 1997, n. 996.
Regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:03/06/1997
Numero:996


Sommario
Art. 1.      1. È aperto a titolo pluriennale per periodi compresi tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo in prosieguo: "l'anno d'importazione" un contingente tariffario comunitario per i pezzi [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. Il certificato di autenticità che l'Argentina deve rilasciare viene redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, ed è composto di un originale e di almeno una copia
Art. 4.      1. Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato I, dall'organismo emittente
Art. 5.      1. Il certificato di autenticità è valido per un periodo di tre mesi dalla data del rilascio
Art. 6.      1. L'organismo emittente deve
Art. 7.      Per poter fruire del regime d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b)
Art. 8.      1. Le domande di cui all'articolo 7 possono essere presentate alle autorità competenti dello Stato membro in cui è registrato il richiedente soltanto nei primi dieci giorni di ogni anno [...]
Art. 9.      1. Salvo il disposto del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997


§ 14.4.168 - Regolamento 3 giugno 1997, n. 996.

Regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91.

(G.U.C.E. 4 giugno 1997, n. L 144).

 

Art. 1.

     1. È aperto a titolo pluriennale per periodi compresi tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo in prosieguo: "l'anno d'importazione" un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti "hampes" congelati della specie bovina di cui al codice NC 0206 29 91, per un volume complessivo annuale di 1 500 tonnellate.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4020.

     2. Per il contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale comune "ad valorem" è fissato al 4 %.

     3. Il quantitativo annuale del contingente è ripartito come segue:

     a) 700 tonnellate originarie e provenienti dall'Argentina,

     b) 800 tonnellate originarie e provenienti da altri paesi terzi.

     4. Nell'ambito del contingente possono essere importate soltanto le "hampes" intere.

     5. Ai fini del presente regolamento per "hampes congelate" si intendono le "hampes" che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, sono presentate congelate con una temperatura interna pari o inferiore a - 12°C.

 

     Art. 2. [1]

     1. L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 3 è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

     2. La domanda di titolo e il titolo recano:

     a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;

     b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97]. [2]

     3. La validità dei titoli d'importazione scade il 30 giugno successivo alla data del rilascio

 

     Art. 3.

     1. Il certificato di autenticità che l'Argentina deve rilasciare viene redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, ed è composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario ha un formato di circa 210 mm x 297 mm. La carta da utilizzare ha un peso minimo di 40g/m².

     2. Il formulario viene stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale dell'Argentina.

     3. Ogni certificato di autenticità viene individualizzato con un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'allegato II (in prosieguo: "l'organismo emittente"). Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

     4. L'originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero [3].

 

     Art. 4.

     1. Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato I, dall'organismo emittente.

     2. Il certificato di autenticità è regolarmente vistato quando indica il luogo e la data di emissione, reca il timbro dell'organismo emittente ed è sottoscritto da chi ne ha i relativi poteri.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

 

     Art. 5.

     1. Il certificato di autenticità è valido per un periodo di tre mesi dalla data del rilascio.

Tuttavia il certificato non può essere presentato all'autorità nazionale competente dopo il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

     2. L'originale del certificato di autenticità, compilato conformemente alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, viene presentato, corredato di una copia, all'autorità nazionale competente contestualmente alla domanda del primo titolo d'importazione attinente al certificato di autenticità. L'autorità summenzionata conserva l'originale di tale certificato. Nei limiti del quantitativo in esso indicato, un certificato di autenticità può essere utilizzato per il rilascio di più titoli d'importazione. In tal caso l'autorità nazionale competente vista il certificato di autenticità per quanto concerne il livello d'imputazione.

L'autorità nazionale competente può rilasciare il titolo d'importazione soltanto dopo essersi accertata che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono a quelle ricevute dalla Commissione nelle relative comunicazioni settimanali. Il titolo viene allora rilasciato immediatamente.

     3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2, quarto comma, in casi eccezionali e su domanda motivata del richiedente, l'autorità nazionale competente può emettere un titolo d'importazione sulla base del rispettivo certificato di autenticità prima di avere ottenuto le informazioni della Commissione. In tal caso la cauzione relativa al titolo d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è fissata a 50 ECU/100 kg peso netto.

     Dopo aver ricevuto l'informazione relativa al titolo, gli Stati membri sostituiscono detta cauzione con quella di 12 ECU/100 kg peso netto prevista [4].

 

     Art. 6.

     1. L'organismo emittente deve:

     a) essere riconosciuto come tale dall'Argentina;

     b) assumere l'obbligo di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

     c) assumere l'obbligo di fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile ai fini della valutazione delle indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

     2. Nel caso di cessato riconoscimento dell'organismo emittente, d'inadempimento di uno degli obblighi da esso assunti oppure di designazione di un nuovo organismo emittente, l'allegato II viene riveduto dalla Commissione.

 

     Art. 7.

     Per poter fruire del regime d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b):

     a) il richiedente di un titolo di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno in un'occasione, nel corso dei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con i paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA [5];

     b) la domanda di titolo presentata da un interessato può vertere su 80 tonnellate al massimo;

     c) [6];

     d) [7].

 

     Art. 8.

     1. Le domande di cui all'articolo 7 possono essere presentate alle autorità competenti dello Stato membro in cui è registrato il richiedente soltanto nei primi dieci giorni di ogni anno d'importazione. Qualora un unico interessato presenti più d'una domanda, tutte le domande sono irricevibili.

     2. Il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di presentazione delle domande gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande.

La comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e i paesi d'origine indicati. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, vengono eseguite prima delle ore 16.00 del giorno indicato.

     3. La Commissione decide quanto prima circa il seguito da dare alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

     4. Se la Commissione ha deciso di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati quanto prima.

 

     Art. 9.

     1. Salvo il disposto del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

     2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per le quantità eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione è riscosso il dazio doganale a tasso pieno previsto dalla tariffa doganale comune (TDC).

     3. [8].

     4. [9].

 

     Art. 10. [10]

 

     Art. 11. [11]

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II [12]

 

     (Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1266/98.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 1118/2004.

[3] Paragrafo aggiunto dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 260/98.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 260/98.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 260/98.

[6] Lettera abrogata dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 260/98.

[7] Lettera abrogata dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 260/98.

[8] Paragrafo abrogato dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 260/98.

[9] Paragrafo abrogato dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 260/98.

[10] Art. abrogato dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 260/98.

[11] Art. abrogato dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 260/98.

[12] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2048/97 e dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 649/2003.